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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) vizio di motivazione relativo alla valutazione dei tabulati telefonici, all'attendibilita' del riconoscimento e al contributo causale nell'esecuzione dei reati; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5), contestando che l'aver agito di notte sia sufficiente; 3) censura sulla quantificazione della pena e carenza di motivazione sulla pena base; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 5) difetto di querela e quindi mancanza della condizione di procedibilita'; 6) (implicito nella struttura) censure procedurali e di merito collegate ai singoli capi di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le doglianze: ha confermato la ricostruzione di merito che si fonda su riconoscimenti da parte degli agenti e delle vittime, comparazioni fisiognomiche, riscontri con tabulati e videosorveglianza e assenza di spiegazioni alternative; ha confermato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa poiche' i furti sono stati compiuti mentre le vittime (autotrasportatori) stavano riposando, con la videosorveglianza priva di efficacia deterrente per l'assenza di intervento immediato; ha ritenuto legittima la quantificazione della pena (1 anno, 9 mesi e 26 giorni di reclusione e 1.166 euro di multa, prossima al minimo edittale) e fondate le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e dell'esclusione dell'art.114 c.p.; ha inoltre osservato che le querele erano state prodotte per i capi B, C e D (mancava solo per il capo A). Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    L'aggravante 'commesso in tempo di notte' e' applicabile solo se la motivazione indica che, nelle concrete modalita' esecutive, la capacita' di difesa della vittima e' stata effettivamente e sensibilmente ridotta; la Corte ha ritenuto che questo requisito fosse soddisfatto perche' le vittime stavano riposando e l'impianto video non ha determinato intervento immediato

  • art. 114 cod. pen.

    La circostanza attenuante di cui all'art.114 e' stata ritenuta non disponibile nel merito (per rinuncia del relativo motivo in appello e per valutazione di merito), quindi non applicata

  • art. 132 cod. pen.

    Principio che disciplina la determinazione della pena base; la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, che deve motivare secondo i criteri dell'art.133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente indicato gli elementi valutati, giustificando la quantificazione della pena e rendendo inammissibile una revisione di merito in Cassazione

Massime di principio

  • I tabulati telefonici hanno valore indiziario e possono contribuire alla prova se corroborati da altri elementi (riconoscimenti, comparazioni, videosorveglianza, collegamenti con il luogo di residenza); la censura generica sulla 'imprecisione' dei tabulati e' spesso indeducibile se non indicati punti specifici della motivazione
  • L'aggravante della minorata difesa per il tempo di notte richiede motivazione che spieghi come, nelle concrete modalita' del fatto, la capacita' difensiva sia stata effettivamente ridotta (p.es. vittime che dormono); la sola indicazione dell'orario non basta
  • La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante o la responsabilita' se non e' dimostrata l'efficacia di controllo e l'immediato intervento: va valutato il contesto operativo (presenza di personale, capacita' di intervento)
  • In Cassazione non e' possibile chiedere la rinnovazione del giudizio di merito o il semplice riponderare delle prove: occorre dimostrare vizi specifici di motivazione, illogicita' o contraddizione della decisione impugnata
  • La quantificazione della pena e' rimessa al giudice di merito entro i criteri di legge; la Corte di legittimita' interviene solo in presenza di arbitrarieta' o carenza logico-giuridica della motivazione
  • Per i reati procedibili a querela, l'assenza della querela determina l'improcedibilita'; la produzione delle querele nel fascicolo puo' sanare la carenza per i capi per i quali sono state effettivamente presentate

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