Cassazione Penale, Sentenza n. 14424/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) vizio di motivazione relativo alla valutazione dei tabulati telefonici, all'attendibilita' del riconoscimento e al contributo causale nell'esecuzione dei reati; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61 n. 5), contestando che l'aver agito di notte sia sufficiente; 3) censura sulla quantificazione della pena e carenza di motivazione sulla pena base; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 5) difetto di querela e quindi mancanza della condizione di procedibilita'; 6) (implicito nella struttura) censure procedurali e di merito collegate ai singoli capi di imputazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili o infondate tutte le doglianze: ha confermato la ricostruzione di merito che si fonda su riconoscimenti da parte degli agenti e delle vittime, comparazioni fisiognomiche, riscontri con tabulati e videosorveglianza e assenza di spiegazioni alternative; ha confermato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa poiche' i furti sono stati compiuti mentre le vittime (autotrasportatori) stavano riposando, con la videosorveglianza priva di efficacia deterrente per l'assenza di intervento immediato; ha ritenuto legittima la quantificazione della pena (1 anno, 9 mesi e 26 giorni di reclusione e 1.166 euro di multa, prossima al minimo edittale) e fondate le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e dell'esclusione dell'art.114 c.p.; ha inoltre osservato che le querele erano state prodotte per i capi B, C e D (mancava solo per il capo A). Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 cod. pen.
L'aggravante 'commesso in tempo di notte' e' applicabile solo se la motivazione indica che, nelle concrete modalita' esecutive, la capacita' di difesa della vittima e' stata effettivamente e sensibilmente ridotta; la Corte ha ritenuto che questo requisito fosse soddisfatto perche' le vittime stavano riposando e l'impianto video non ha determinato intervento immediato
art. 114 cod. pen.
La circostanza attenuante di cui all'art.114 e' stata ritenuta non disponibile nel merito (per rinuncia del relativo motivo in appello e per valutazione di merito), quindi non applicata
art. 132 cod. pen.
Principio che disciplina la determinazione della pena base; la Corte ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalita' del giudice di merito, che deve motivare secondo i criteri dell'art.133 c.p.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente indicato gli elementi valutati, giustificando la quantificazione della pena e rendendo inammissibile una revisione di merito in Cassazione
Massime di principio
- I tabulati telefonici hanno valore indiziario e possono contribuire alla prova se corroborati da altri elementi (riconoscimenti, comparazioni, videosorveglianza, collegamenti con il luogo di residenza); la censura generica sulla 'imprecisione' dei tabulati e' spesso indeducibile se non indicati punti specifici della motivazione
- L'aggravante della minorata difesa per il tempo di notte richiede motivazione che spieghi come, nelle concrete modalita' del fatto, la capacita' difensiva sia stata effettivamente ridotta (p.es. vittime che dormono); la sola indicazione dell'orario non basta
- La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante o la responsabilita' se non e' dimostrata l'efficacia di controllo e l'immediato intervento: va valutato il contesto operativo (presenza di personale, capacita' di intervento)
- In Cassazione non e' possibile chiedere la rinnovazione del giudizio di merito o il semplice riponderare delle prove: occorre dimostrare vizi specifici di motivazione, illogicita' o contraddizione della decisione impugnata
- La quantificazione della pena e' rimessa al giudice di merito entro i criteri di legge; la Corte di legittimita' interviene solo in presenza di arbitrarieta' o carenza logico-giuridica della motivazione
- Per i reati procedibili a querela, l'assenza della querela determina l'improcedibilita'; la produzione delle querele nel fascicolo puo' sanare la carenza per i capi per i quali sono state effettivamente presentate
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