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Sentenza

Sentenza n. 2630/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 10 aprile 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 10 aprile 2025, durante per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riservato ai medesimi candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento di cui citato decreto dipartimentale n. 78 del 23 febbraio 2024; 2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, commi 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 3) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 4) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichiche e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco", unitamente, anche compresa la Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 5) del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, con il quale è stato indetta una procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai candidati provenienti dalla graduatoria finale della procedura speciale di reclutamento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni che abbiano superato la prova di capacità operativa prevista dall'art. 8 del bando di procedura selettiva riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018; 6) del verbale n. 187 del 10 aprile 2025, con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-: “Astigmatismo misto; Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 06/10 - VN OS 05/10 ). Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Capo I, Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1”; 7) del decreto di esclusione n. 1730 del 18.04.2025; 8) scheda medica del 10.04.2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Astigmatismo misto; Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 06/10 - VN OS 05/10). Decreto M.I. 4/11/2019, n. 166, Capo I, Art. 1, c. 1, lettera e), punto 1” 9) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 10) dell'art. 5, comma 7, decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso; 11) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco”; 12) D.M. 5/02/2002 e anche specificatamente la Tabella “A” dello stesso Decreto; 13) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ordinamento VV.F.; 14) del decreto dipartimentale n. 940 del 26 febbraio 2025 e successive modificazioni con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale; 15) D.M. n. 283 del 23/5/2019; 16) del Capo 1, art. 1 comma 1, lettera “e”, punto 1, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166 17) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 e dell'allegato “A”; 18) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 19) dell'articolo 12, comma 2, dell'art. 12 del Decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69 che autorizza, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di un corrispondente numero di unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 20) dei decreti direttoriali di esclusione n. 18 del 16 gennaio 2024, n. 182 del 19 aprile 2024 e n. 303 del 31 luglio 2024 e dei provvedimenti individuali di esclusione per inidoneità alla prova di capacità operativa o agli accertamenti psicofisici ed attitudinali di cui agli artt. 8 e 9 del bando di procedura di speciale di reclutamento; 21) dell'all'Allegato A del decreto n. 362 del 29 ottobre 2024, con il quale è stato indetta una procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 21) dell'elenco degli idonei alla prova selettiva e del calendario delle visite mediche della procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 22) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei Vigili del Fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per inidoneità al servizio ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 23) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche e dell'elenco degli idonei alla prova selettiva della procedura per l'assunzione di 200 unità nella qualifica di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 24) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale. e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria. nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202506709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura di assunzione di 200 operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per giudizio di non idoneità psicofisica fondato sul mancato possesso dei requisiti visivi previsti per il personale operativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proveniente dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei Vigili del Fuoco, aveva superato la prova selettiva per l'assunzione nel ruolo degli operatori e degli assistenti ed era stata sottoposta agli accertamenti psicofisici. La Commissione medica l'aveva giudicata non idonea per astigmatismo misto e deficit dell'acutezza visiva naturale, richiamando l'art. 1, comma 1, lettera e), punto 1, del d.m. n. 166/2019. La candidata contestava anzitutto l'erroneità della misurazione, anche alla luce di un successivo esame presso una struttura ospedaliera, nonché il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'erroneità dei presupposti, la disparità di trattamento, l'irragionevolezza e la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento. Con un secondo motivo deduceva l'illegittimità e la sproporzione dei requisiti psicofisici applicati, sostenendo che il d.m. n. 166/2019, art. 1, riguarda il personale che svolge funzioni operative, mentre la procedura controversa era diretta all'assunzione di operatori destinati a funzioni basiche, di supporto, amministrative e tecnico-professionali. Invocava inoltre la violazione della direttiva 2000/78/CE, dell'art. 3 Cost., dell'art. 3, comma 6, l. n. 127/1997, dell'art. 3 del d.P.R. n. 207/2015 e dei principi di non discriminazione, proporzionalità, merito e par condicio. Con un ulteriore motivo contestava la valutazione medica per non avere considerato la pregressa attività della ricorrente quale Vigile del Fuoco volontaria e discontinua, durante la quale era stata sottoposta a controlli sanitari.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il secondo motivo, relativo all'applicazione dei requisiti psicofisici previsti per il personale operativo. Il giudice ha affermato che la verifica di requisiti psicofisici può essere imposta in relazione alle mansioni concretamente svolte, ma non può prescindere dalla natura delle funzioni del ruolo messo a concorso. Le mansioni degli operatori, descritte dall'art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, consistono in funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale, attività d'ufficio, gestione di atti e documenti, uso di apparecchiature informatiche e, secondo la specifica professionalità, operazioni tecnico-manuali e manutentive. Esse non presentano le peculiarità proprie delle funzioni operative di soccorso tali da giustificare i requisiti di prestanza fisica previsti dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019. Il TAR ha inoltre rilevato che l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 69/2023 prevedeva per la qualifica di operatore la valutazione psicofisica ai sensi dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non dell'art. 1, relativo ai ruoli operativi. Anche il bando non richiamava espressamente l'art. 1 del decreto ministeriale. Ne consegue che l'esclusione fondata sui requisiti dell'art. 1 è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata. Il giudice ha annullato il provvedimento di esclusione, disposto l'ammissione definitiva della ricorrente al prosieguo della procedura e ordinato all'amministrazione di inserirla in graduatoria a pieno titolo e senza riserva. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Direttiva 2000/78/CE

    La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.

    I requisiti psicofisici per l'accesso ai servizi di soccorso sono ammissibili se funzionali alle mansioni operative concretamente esercitate; non giustificano requisiti estranei alle funzioni del ruolo messo a concorso.

  • art. 4 d.lgs. 217/2005

    Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.

    La disposizione descrive le funzioni operative del personale dei Vigili del Fuoco, alle quali possono essere correlati specifici requisiti psicofisici.

  • art. 70 d.lgs. 217/2005

    Il personale con le qualifiche di operatore effettua funzioni basiche e di supporto operativo e tecnico-professionale.

    Le mansioni degli operatori sono prevalentemente basiche, di supporto, amministrative e tecnico-professionali e non presentano, in via generale, peculiarità tali da giustificare i requisiti fisici previsti per il personale operativo.

  • art. 12, comma 2, d.l. 69/2023

    Per la procedura di assunzione degli operatori, la valutazione psicofisica deve essere effettuata secondo l'art. 2 del d.m. n. 166/2019, relativo ai ruoli tecnico-professionali, e non secondo l'art. 1, relativo ai ruoli operativi.

  • art. 1 d.m. 166/2019

    La disposizione disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative; la sua applicazione agli operatori è stata ritenuta illegittima nel caso concreto.

  • art. 2 d.m. 166/2019

    La disposizione disciplina i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali ed è quella richiamata dal legislatore per la valutazione degli operatori.

  • art. 8 del bando di concorso

    Il generico richiamo ai requisiti di idoneità previsti dal d.m. n. 166/2019 non vale, in assenza di un richiamo espresso, a estendere alla procedura i requisiti specifici dell'art. 1 del decreto, propri dei ruoli operativi.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente è stata proposta, ma la pronuncia ha definito la controversia mediante annullamento dell'esclusione e ammissione della candidata, senza statuire autonomamente sul risarcimento.

Massime di principio

  • I requisiti psicofisici per l'accesso a un ruolo pubblico devono essere correlati alle mansioni concretamente attribuite al personale da reclutare e non possono essere automaticamente estesi da un ruolo operativo a un ruolo basico, amministrativo o tecnico-professionale.
  • Nei servizi di soccorso, la deroga ai principi di non discriminazione e l'imposizione di requisiti psicofisici specifici sono legittime solo nella misura necessaria a garantire lo svolgimento dell'insieme delle funzioni operative proprie del ruolo messo a concorso.
  • Quando una procedura di assunzione riguarda il ruolo degli operatori dei Vigili del Fuoco, la valutazione dell'idoneità psicofisica deve essere effettuata secondo la disciplina prevista per i ruoli tecnico-professionali, se questa è quella richiamata dalla norma istitutiva della procedura, e non secondo i requisiti previsti per il personale che espleta funzioni operative.
  • Un bando che richiami genericamente un regolamento sui requisiti psicofisici non può essere interpretato, in assenza di un richiamo espresso e coerente con la disciplina legislativa della procedura, come applicativo dei requisiti più restrittivi previsti per un diverso ruolo professionale.
  • L'esclusione di un candidato per il mancato possesso di requisiti fisici propri di un ruolo diverso da quello oggetto della selezione è irragionevole e sproporzionata e deve essere annullata, con ammissione definitiva al prosieguo della procedura e inserimento in graduatoria a pieno titolo.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubblici
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

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