Cassazione Penale, Sentenza n. 12135/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rinvio disposta dalla Corte di cassazione, ha negato la sospensione condizionale della pena. L'imputato deduceva vizio di motivazione e violazione di legge perché il Tribunale di primo grado aveva già riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale, beneficio che non era stato impugnato dal Pubblico Ministero; inoltre si segnalava una discrepanza fra il dispositivo letto in udienza (che avrebbe confermato la sospensione) e la motivazione scritta che invece la negava.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha precisato che, avendo il Tribunale di primo grado concesso la sospensione condizionale e non essendovi stata impugnazione della Pubblica accusa, la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello (e, nel giudizio di rinvio, la rideterminazione della pena senza specifiche sul punto) equivale all'implicita conferma del beneficio. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio che, in sede di rinvio, il perimetro cognitivo dell'appello è limitato alla questione oggetto dell'annullamento della Cassazione; la Corte d'appello non poteva dunque rimettere in discussione il riconoscimento della sospensione condizionale. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con lettura conformativa del dispositivo che dà atto della pronuncia del Tribunale.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
menzionato nella sentenza n. 29631 del 9.6.2023 come possibile riqualificazione del fatto
la norma è stata richiamata come riferimento per la possibile riqualificazione del reato originariamente qualificato come tentata rapina; la decisione di rinvio era limitata a questa questione di qualificazione
Giurisprudenza consolidata richiamata dalla Corte
Sez. 5, n. 20106 del 14/01/2019 (Locci); Sez. 3, n. 23444 del 12/05/2011 (Aprile); Sez. 3, n. 580 del 7/12/2007 (Gentile); Sez. 5, n. 1788 del 19/4/1999 (Bave)
la giurisprudenza è stata richiamata per affermare il principio secondo cui il beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado si considera implicitamente confermato dal giudice d'appello quando questi, su impugnazione del solo imputato, confermi o ridetermini la pena senza espressa modificazione del beneficio, onde evitare la reformatio in peius
Massime di principio
- Se il Tribunale di primo grado concede la sospensione condizionale della pena e il Pubblico Ministero non impugna, tale beneficio si considera confermato se la Corte d'appello, su impugnazione del solo imputato, conferma o ridetermina la pena senza esprimersi esplicitamente sul diniego del beneficio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio solo su specifici profili (es. qualificazione del reato), il giudice di rinvio è limitato al perimetro della questione rimessa e non può modificare aspetti della sentenza non investiti dall'annullamento
- È vietata la reformatio in peius: il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato in assenza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero
- In presenza di discrepanze tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione scritta, la Corte di cassazione può intervenire per ripristinare la coerenza giuridica e, se del caso, annullare limitatamente alla parte viziata
- Se il giudice di rinvio travalica i limiti del mandato della Cassazione, la parte lesa può ottenere l'annullamento senza rinvio della parte della decisione illegittima
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