Sentenza del 17/12/2015 n. 1390 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Condoni e sanatorie - Definizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione riconosce al contribuente il diritto di beneficiare della definizione agevolata. In assenza di una specifica disposizione legislativa che escluda le controversie già concluse alla data di entrata in vigore della norma, non è possibile negare l'agevolazione sulla base di tale circostanza. La sanatoria deve quindi essere applicata secondo il dato normativo espresso, senza introdurre limitazioni non previste dal legislatore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della sanatoria delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 39 del d.l. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011. Il contribuente sosteneva di poter accedere all'agevolazione anche se la controversia risultava già conclusa alla data di entrata in vigore della normativa, poiché la disposizione individua espressamente come termine di riferimento le liti pendenti al 1° maggio 2011, ma non prevede in modo esplicito l'esclusione delle controversie definite successivamente o già concluse prima dell'entrata in vigore della norma.
Norme richiamate
Art. 39 del decreto-legge n. 98/2011
Sanatoria delle liti fiscali pendenti
La norma individua le controversie pendenti alla data del 1° maggio 2011 come riferimento per la definizione agevolata, senza prevedere espressamente l'esclusione delle controversie già concluse alla data di entrata in vigore della disposizione.
Legge n. 111/2011
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011
La legge di conversione conferma la disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali. In mancanza di un'esclusione esplicita, la normativa viene interpretata nel senso di riconoscere al contribuente il beneficio richiesto.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle norme agevolative fiscali occorre attenersi ai requisiti e alle esclusioni espressamente previsti dalla legge, senza introdurre limitazioni non contemplate dal testo normativo.
- Se una disposizione individua una data di riferimento per stabilire quali controversie siano definibili, tale criterio non può essere esteso automaticamente fino a escludere fattispecie non escluse in modo chiaro dal legislatore.
- In caso di dubbio sull'ambito applicativo di una sanatoria fiscale, l'amministrazione non può negare il beneficio sulla base di un'esclusione implicita, quando la legge non contiene una previsione esplicita in tal senso.
- La possibilità di applicare una sanatoria a controversie già definite dipende comunque dalla verifica puntuale dei requisiti temporali e procedurali previsti dalla specifica normativa e dall'eventuale presenza di disposizioni successive o interpretative.
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