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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41215/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente della riscossione)

La controversia

La lite nasce da un’intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso; l’ente della riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché l’atto di gravame era stato sottoscritto e proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro. Contro tale decisione l’ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione delle norme sul patrocinio processuale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e sostenendo che l’appello potesse legittimamente essere proposto da un avvocato esterno, senza che ciò determinasse inammissibilità. Il controricorrente ha eccepito anche la tardività del ricorso per cassazione, eccezione disattesa dalla Corte perché il ricorso era stato spedito entro il termine lungo, tenuto conto della sospensione feriale.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso, ha ritenuto fondato il motivo unico e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva dichiarato inammissibile l’appello per il solo fatto che l’ente si era avvalso di un avvocato del libero foro, e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    È stato richiamato per escludere la tardività del ricorso per cassazione, perché proposto entro il termine lungo applicabile, computato tenendo conto della sospensione feriale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di ricorso, articolato come denuncia di nullità della sentenza/processo per violazione di norme sul patrocinio.

  • artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992

    Sono state invocate come norme che disciplinano la rappresentanza e difesa in giudizio nel processo tributario e che, secondo la ricorrente, consentivano il patrocinio mediante avvocato del libero foro.

  • art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016

    Richiamato come base normativa del regime di rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 4-novies d.l. n. 34/2019, conv. in L. n. 58/2019

    Richiamato a sostegno dell’assetto normativo vigente sul patrocinio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    Citato nel principio delle Sezioni Unite come ipotesi eccezionale di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato mediante apposita e motivata delibera.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamati nel principio delle Sezioni Unite come regole da osservare nella scelta degli avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016

    Richiamato nel principio delle Sezioni Unite quale fonte dei criteri generali per l’affidamento del patrocinio a professionisti esterni.

Massime di principio

  • L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio, nei casi consentiti dalla disciplina speciale, anche tramite avvocati del libero foro; la costituzione con tale difensore non è di per sé causa di inammissibilità dell’atto introduttivo o di impugnazione.
  • La scelta tra Avvocatura dello Stato e avvocato del libero foro, quando dipende dalla riconduzione del caso alle ipotesi previste dalla convenzione o all’indisponibilità dell’Avvocatura, non richiede un’autonoma allegazione o prova del relativo presupposto, neppure in cassazione.
  • Il giudice di merito che dichiari inammissibile l’appello dell’Agenzia della riscossione per il solo fatto del patrocinio esterno viola il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite e la decisione va cassata con rinvio.
  • Nel processo tributario, le questioni relative alla validità della difesa dell’Agenzia vanno lette alla luce dello ius superveniens e dell’orientamento consolidato della Corte di cassazione in tema di rappresentanza processuale dell’ente della riscossione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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