Cassazione Penale, Sentenza n. 23096/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la sentenza del G.I.P. che aveva dichiarato il fatto non punibile: la questione giuridica riguarda se l'omessa comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli ospiti di strutture ricettive sia ancora reato alla luce delle modifiche legislative susseguitesi (depenalizzazione con d.l. n.97/1995 conv. in l.203/1995; riscrittura dell'art.109 con la legge n.135/2001 che non prevedeva sanzione; abrogazione della l.135/2001 con il d.lgs. n.79/2011). Il Procuratore generale sosteneva che, per effetto della riscrittura del 2001 e delle successive vicende normative, l'art.109 deve intendersi senza una sanzione specifica e dunque operi la sanzione penale sussidiaria dell'art.17 del T.U.L.P.S.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Venezia, affermando il principio di diritto secondo cui integra reato, ai sensi del combinato disposto degli artt.17 e 109 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.), la condotta di omessa comunicazione all'Autorità di P.S. delle generalità dei clienti da parte del preposto alla conduzione di un albergo. La Corte ha precisato altresì che il mero ritardo nella consegna dei dati non costituisce più reato e ha chiarito che le successive modifiche/abrogazioni (in particolare la sostituzione della legge n.135/2001 col d.lgs. n.79/2011) non hanno fatto rivivere la depenalizzazione introdotta dal d.l.97/1995; alcune successive previsioni legislative (es. d.l.201/2011; art.19-bis d.l.113/2018) confermano la vigenza dell'obbligo.
Norme richiamate
R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.) - art.17
Disposizione sanzionatoria sussidiaria applicabile quando la norma speciale (art.109) non preveda sanzione: la Corte conferma che, nella formulazione risultante dalle modifiche, l'art.17 opera per punire l'omessa comunicazione.
R.D. 18 giugno 1931 n.773 (T.U.L.P.S.) - art.109
art.109, comma 3 e seguenti
L'obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati entro 24 ore permane; la riscrittura operata dalla legge n.135/2001, pur venendo poi abrogata, aveva eliminato la sanzione specifica e dunque ha determinato l'applicabilità della sanzione penale sussidiaria ex art.17.
Decreto-legge n.97 del 1995, convertito in legge n.203 del 1995
d.l. n.97/1995 conv. l.203/1995
Aveva introdotto una depenalizzazione prevedendo un'unica sanzione amministrativa per la violazione dell'art.109; la Corte rileva però che le successive riforme non hanno ripristinato in modo operativo quel testo.
Legge n.135 del 2001
Ha riscritto integralmente l'art.109 senza prevedere alcuna sanzione; tale omissione ha comportato l'applicazione della sanzione penale sussidiaria dell'art.17, e la Corte ritiene che l'effetto sostitutivo di tale riscrittura sia perdurato.
D.lgs. n.79 del 2011
Ha abrogato la legge n.135/2001 ma, secondo la Corte, l'abrogazione non determina la "riviviscenza" del testo depenalizzante del 1995: l'effetto sostitutivo già prodotto dalla riformulazione del 2001 permane.
D.lgs. n.480 del 1994 (art.4)
Modificò in precedenza l'art.109 introducendo una sanzione differenziata; citato per ricostruire il quadro evolutivo delle modifiche normative che hanno creato incertezze applicative.
Decreto-legge n.201 del 2011, convertito in legge n.214 del 2011
d.l. n.201/2011 conv. l.214/2011
Nella parte in cui semplifica la registrazione degli ospiti ha modificato il solo comma 3 dell'art.109 facendo espresso riferimento al testo formulato dalla legge n.135/2001, confermando implicitamente la vigenza del testo così come riformulato.
Decreto-legge n.113 del 2018, convertito in legge n.132 del 2018 (art.19-bis, comma 1)
art.19-bis, comma 1, d.l. n.113/2018 conv. l.132/2018
Precisazione interpretativa che estende gli obblighi dell'art.109 anche ai locatori di immobili con contratti inferiori a 30 giorni, contribuendo a confermare la vigenza dell'obbligo e del relativo apparato sanzionatorio penale.
Massime di principio
- L'omessa comunicazione all'Autorità di P.S. delle generalità degli ospiti da parte del gestore di una struttura ricettiva costituisce ancora reato sulla base del combinato disposto degli artt.17 e 109 T.U.L.P.S.;
- La riscrittura dell'art.109 senza previsione di sanzione (legge n.135/2001) ha determinato l'applicabilità della sanzione penale sussidiaria ex art.17, e successive abrogazioni non hanno fatto rivivere la precedente depenalizzazione del 1995;
- Il mero ritardo nella trasmissione dei dati non integra il reato (non più punibile), mentre l'omessa comunicazione entro le 24 ore è penalmente rilevante;
- In presenza di interventi normativi successivi è necessario valutare l'effetto sostitutivo/abrogativo delle riforme: l'abrogazione formale di una legge non sempre fa riaffiorare testi normativi precedenti che erano già stati sostituiti;
- Le semplificazioni legislative sulla registrazione degli ospiti non escludono l'obbligo di comunicazione alle Questure e l'eventuale responsabilità penale per la sua omissione;
- In caso di giudizio di merito il giudice deve riaprire la valutazione di fatto alla luce del principio di diritto enunciato dalla Cassazione e verificare l'effettiva sussistenza dell'omessa comunicazione entro il termine previsto.
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