Cassazione Civile, Ordinanza n. 05261/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento della proprietà di una cavità tufacea situata nel sottosuolo del cortile di un palazzo in Via Chiaia a Napoli. Il giudice di merito ha rigettato la domanda ritenendo non provata la proprietà privata e affermando, in fatto, che la cavità era stata utilizzata nel periodo bellico come rifugio antiaereo e quindi era divenuta bene demaniale. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 460, 476 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, valorizzando una nota del Comune di Napoli, una nota della Soprintendenza e un testamento che, a suo dire, dimostravano la proprietà privata; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 822 c.c. e 236 d.lgs. 66/2010, contestando l'assunto sull'uso della cavità come rifugio antiaereo e la conseguente demanialità; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 115, 116, 244 e 245 c.p.c., sostenendo che la prova testimoniale sul possesso uti dominus fosse stata mal valutata; con il quarto ha lamentato la violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese, sostenendo che le amministrazioni avessero tenuto un comportamento processuale incerto e contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva vere violazioni di legge, difettava di autosufficienza quanto ai documenti richiamati e, in presenza di doppia conforme, non rispettava i requisiti richiesti per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non attaccava la ratio decidendi, che era il difetto di prova della proprietà dell'attore, ma una motivazione aggiuntiva sulla demanialità, oltre a risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito; ha rigettato il terzo motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove testimoniali, attività riservata al giudice di merito; ha rigettato il quarto motivo perché la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e la mancata compensazione non è sindacabile in cassazione fuori dai casi previsti dalla legge. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità al Ministero dell'Interno e all'Agenzia del Demanio, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 460 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una concreta violazione di legge sostanziale.
art. 476 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma la censura è stata ritenuta inidonea a denunciare una reale violazione di diritto.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere probatorio; la Corte ribadisce che il ricorrente non ha fornito prova sufficiente della propria proprietà.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte osserva che la doglianza non veicola una vera violazione/falsa applicazione di norme di diritto, ma tende a una rivalutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo è inammissibile se non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nel caso di doppia conforme limita il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se non sono indicate le ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
art. 822 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la demanialità della cavità, ma il motivo non incide sulla ratio decidendi del difetto di prova della proprietà.
art. 236 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato per sostenere una diversa qualificazione del bene come opera di difesa nazionale; la Corte reputa la censura ultronea rispetto alla ragione decisiva del rigetto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla valutazione della prova, ma la censura è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove, ritenuta riservata al giudice di merito.
art. 244 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova testimoniale; la Corte non accoglie la censura perché mira a riesaminare il merito.
art. 245 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prova testimoniale; la Corte respinge la doglianza come tesa a una nuova valutazione delle prove.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la compensazione delle spese; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito nel non compensare le spese nei casi non previsti.
art. 91 c.p.c.
La regola generale è che le spese seguono la soccombenza; la statuizione è sindacabile in cassazione solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo formalmente formulato come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di fatto, attività riservata al giudice di merito.
- In caso di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e non confronta specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
- Nell'azione di accertamento della proprietà, il convenuto può limitarsi a contestare la prova della proprietà dedotta dall'attore; una ulteriore affermazione sulla titolarità del bene, se non proposta in via riconvenzionale, può essere ultronea rispetto alla ratio decidendi fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore.
- Documenti provenienti da soggetti terzi privi di potere di attestazione erga omnes della proprietà non sono di per sé sufficienti a sovvertire l'accertamento di merito sulla titolarità del bene, se il ricorrente non spiega in modo specifico la loro decisività.
- La censura sulla regolazione delle spese processuali è ammissibile in cassazione solo nei limiti della violazione del principio di soccombenza o della motivazione illogica/erronea sulla compensazione; il mancato esercizio del potere di compensazione non è di regola sindacabile.
- La valutazione dell'attendibilità, specificità e concludenza della prova testimoniale appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in sede di legittimità da una diversa lettura delle deposizioni.
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