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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20158 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una domanda di condono presentata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, relativa a omessi o ritardati versamenti di imposta, inclusi gli acconti. La contribuente aveva indicato nella dichiarazione integrativa l'importo complessivo dell'imposta, calcolando però gli interessi soltanto dal momento del saldo e non dalle singole scadenze degli acconti omessi. La CTR aveva ritenuto che l'Agenzia non potesse iscrivere direttamente a ruolo le somme, ma dovesse prima richiedere l'integrazione del condono. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che gli interessi e le sanzioni dovevano essere calcolati separatamente a partire dalla scadenza di ciascun acconto non versato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha stabilito che gli interessi sugli acconti decorrono dalla rispettiva scadenza e che la loro omissione dalla dichiarazione integrativa comporta l'esclusione dei relativi importi dal condono. Il mancato pagamento degli interessi, quali accessori del credito d'imposta, legittima inoltre l'applicazione delle sanzioni. L'Agenzia non era quindi tenuta a richiedere previamente un'integrazione del condono. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro, mentre le spese dei giudizi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    La norma consente la definizione agevolata dei ritardati e omessi versamenti in correlazione con la singola scadenza dell'imposta rimasta inevasa.

    Il condono deve essere determinato in relazione a ciascun versamento omesso o tardivo, comprendendo anche gli acconti e non soltanto il saldo finale. Gli interessi devono quindi essere calcolati dalla data di scadenza di ogni singola obbligazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 9

    La disposizione è stata richiamata nel quadro della disciplina agevolativa, ma la Corte ha ritenuto che la definizione non potesse estendersi a interessi non indicati e calcolati secondo le singole scadenze dei versamenti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ha consentito all'Agenzia di denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti il condono.

  • Art. 384 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, una volta accolto il ricorso, di decidere direttamente la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo.

  • Provvedimento ministeriale 25 febbraio 2003, pubblicato in G.U. n. 56/2003

    Nel quadro E gli interessi devono essere calcolati in relazione all'importo dell'imposta o della ritenuta versata tardivamente.

    Le istruzioni di compilazione confermano che gli interessi vanno collegati al singolo importo tardivamente versato e decorrono dalla relativa scadenza.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 2005, par. 2.3

    L'errore scusabile può operare come causa esimente in presenza di un errore di calcolo degli interessi, ma non quando gli interessi siano stati completamente omessi.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate di omessi o ritardati versamenti, gli interessi devono essere calcolati separatamente per ciascuna scadenza, inclusi gli acconti, e non soltanto dal termine del saldo.
  • L'indicazione del debito fiscale in un importo complessivo non implica automaticamente che il condono comprenda anche gli interessi maturati su singoli acconti non versati.
  • Gli interessi moratori sono accessori del credito d'imposta, ma seguono la specifica scadenza dell'obbligazione principale; il loro omesso pagamento può comportare anche l'applicazione di sanzioni.
  • L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo gli importi non compresi correttamente nella definizione agevolata senza dover necessariamente concedere prima un termine per integrare il condono.
  • L'errore scusabile difficilmente opera quando il contribuente abbia omesso integralmente il calcolo degli interessi; è più plausibile soltanto in presenza di un errore materiale o interpretativo non imputabile e concretamente giustificato.

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