Sentenza del 21/11/2022 n. 34252 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di Riscossione Sicilia riformando la pronuncia di primo grado e dichiarando l'inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione, in ragione della presunta regolare notifica di sette cartelle di pagamento, avverse per Euro 9.766,64. Il contribuente aveva censurato la regolarità delle notifiche e la valutazione probatoria svolta dal giudice di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (carente motivazione della sentenza d'appello) ritenendo che il giudice di secondo grado si sia limitato ad una mera e acritica adesione alla decisione di primo grado senza motivare adeguatamente l'accertamento della regolarità delle singole notifiche; perciò ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati come norme processuali del contenzioso tributario; il vizio di motivazione dell'appello è valutato ai sensi delle norme processuali citate.
Codice di procedura civile
artt. 112, 132, 140, 360 c.p.c. (comma 1, n. 4)
Art. 360 c.p.c., n. 4 usato per censurare la nullità per carenza motivazionale; art.140 e altri richiamati per le regole sulla notificazione e sulla prova delle notifiche; le regole sulla motivazione (112,132) poste a fondamento del controllo sulla sufficienza argomentativa della sentenza d'appello.
Codice civile
art. 2697; art. 2948; art. 1334 (richiamato in giurisprudenza)
Art. 2697 riferito alla distribuzione dell'onere della prova (chi agisce deve provare i fatti posti a fondamento della domanda); art. 2948 sulla prescrizione; la giurisprudenza interpreta l'art.1334 c.c. nel senso che la notificazione è condizione di efficacia ma non elemento costitutivo dell'atto impositivo.
D.Lgs. 22 luglio 1999
Riguarda l'uso di operatori privati per la notificazione: il motivo contestava che l'agente della riscossione non avesse provato l'abilitazione degli operatori postali privati, ma la Corte ha ritenuto necessario un esame motivato da parte del giudice d'appello.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norme sul procedimento di notifica degli atti tributari richiamate nella disputa sulla regolarità delle notifiche via irreperibilità o deposito.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norme in materia di notifiche degli atti tributari richiamate per valutare correttezza delle formalità di deposito e affissione degli avvisi.
L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamata rispetto alle modalità e alla prova della notificazione tramite servizio postale; la decisione solleva la necessità di un accertamento motivato sulla prova documentale prodotta dall'agente della riscossione.
Costituzione
Richiesto il 'minimo costituzionale' di motivazione nella sentenza per garantire il diritto di difesa e il controllo giurisdizionale; la sentenza d'appello non ha raggiunto tale soglia.
Massime di principio
- La mancata o irregolare notificazione di un atto tributario incide sulla possibilità di impugnazione ma non annulla automaticamente il contenuto dell'atto: il contribuente deve dedurre vizi propri dell'atto o dimostrare che non ha avuto conoscenza o possibilità di conoscere l'atto entro i termini.
- Il giudice d'appello che conferma l'inammissibilità di un ricorso per tardività per presunta regolare notifica deve motivare in modo autonomo e sufficiente le ragioni che giustificano la regolarità delle singole notifiche; una motivazione meramente referenziale o acritica alla sentenza di primo grado è censurabile e può determinare la nullità per carenza motivazionale.
- L'onere della prova circa la regolare notificazione grava sull'agente della riscossione; la mera produzione di copie non corredate da idonea relazione probatoria o da elementi che certifichino la concreta effettuazione della notifica può non essere sufficiente e richiede valutazione motivata del giudice.
- La motivazione per relationem è ammessa ma deve essere autosufficiente: il giudice d'appello, se si richiama alla sentenza di primo grado, deve comunque riprodurne i contenuti essenziali e svolgere una valutazione critica delle censure di parte, così da consentire il controllo del percorso logico-giuridico.
- In presenza di plurime contestazioni tecnica/procedure di notifica (deposito, affissione, irreperibilità, uso di corrieri privati, timbri e datari mancanti), il giudice deve esaminare e motivare ciascun profilo pertinente; l'omessa considerazione di tali censure può comportare annullamento della decisione di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 701 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 706 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1057 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1250 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1330 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 21 nov 2022Sentenza del 21/11/2022 n. 1367 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →