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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34293/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Tribunale che, accogliendo l’appello del pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare da parte del G.i.p., gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere in relazione alla partecipazione a un’associazione per delinquere aggravata dalla scorreria in armi e ai reati-fine di detenzione e porto illegale di esplosivi, riciclaggio e ricettazione. Con un unico motivo, articolato in più profili, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: ha sostenuto che il proprio coinvolgimento sarebbe stato episodico e di breve durata, seguito dalla cessazione dei rapporti con i coindagati; che non sarebbero stati dimostrati il vincolo associativo, l’indeterminatezza del programma criminoso e una stabile struttura organizzativa; che il trasporto di esplosivi destinati agli assalti ai bancomat non integrerebbe la scorreria in armi; che mancherebbero gravi indizi per i singoli reati-fine; e che le esigenze cautelari sarebbero state valutate in modo astratto e senza attualità, senza adeguata considerazione della giovane età, dell’incensuratezza, dell’attività lavorativa stabile documentata e della possibilità di applicare una misura meno afflittiva. Con memoria del 31 agosto 2026 la difesa ha insistito soprattutto sull’insussistenza dell’associazione e delle esigenze cautelari, allegando ulteriore documentazione lavorativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse valutato unitariamente il quadro indiziario relativo a una serie di assalti notturni a sportelli bancomat mediante esplosivi e sistema della “marmotta”, superando con motivazione autonoma e logica la diversa valutazione del G.i.p. Ha giudicato adeguatamente dimostrati il vincolo associativo, il programma criminoso indeterminato e una trama organizzativa stabile, con ruoli ripartiti, base operativa e modalità operative sofisticate. Ha confermato l’aggravante della scorreria in armi: gli esplosivi erano trasferiti dal luogo di detenzione a quello d’impiego e la nozione di armi comprende strumenti dotati di potenzialità micidiale e offensiva; non è necessario che l’allarme per l’ordine pubblico si sia effettivamente prodotto. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato l’argomento fondato sulla breve durata del coinvolgimento, non sufficiente, da sola, a escludere la partecipazione al reato associativo permanente. Quanto ai reati-fine, ha considerato indiziariamente rilevanti, per la ricettazione, la presenza dell’indagato nel covo nei giorni preparatori, la disponibilità dell’auto rubata e della targa furtiva e il contributo agevolativo dato noleggiando un’auto; per la detenzione e il porto illegale di esplosivi e il riciclaggio dell’autovettura, ha valorizzato la compatibilità dei dati di localizzazione telefonica con gli spostamenti contestati, la presenza e disponibilità dei veicoli e i contatti tra i correi. Ha infine confermato le esigenze cautelari e la necessità della custodia in carcere, rilevando la gravità e l’attualità del pericolo di reiterazione connesso alla permanenza del reato associativo e alla sofisticazione del sodalizio; i dati favorevoli relativi a età, assenza di precedenti e lavoro sono stati ritenuti recessivi o implicitamente superati dalla motivazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    L’ordinanza prende correttamente in esame tutti i presupposti della medesima, dimostrando ampiamente la sussistenza di un vincolo associativo e prima ancora l’indeterminatezza e proiezione verso la realizzazione di una serie indeterminata di condotte illecite complesse del genere di quelle descritte, ma anche l’esistenza di una trama organizzativa che, se sul piano materiale può apparire relativamente essenziale, sul piano operativo si fonda su schemi operativi assai sofisticati e ben collaudati, che ruotando intorno alla “base operativa del gruppo”, evidenzia ruoli ben ripartiti ed incarichi differenziati.

    La configurabilità dell’associazione per delinquere richiede un vincolo associativo diretto a un programma criminoso indeterminato e una struttura organizzativa stabile, che può essere materialmente essenziale se l’operatività del gruppo manifesta ruoli, incarichi e modalità organizzative collaudate.

  • art. 416, comma 4, c.p.

    La norma utilizza il termine “armi” in senso volutamente ampio e certamente onnicomprensivo, legandolo alla potenzialità micidiale ed offensiva che l’oggetto reca con sé, potenzialità micidiale ed offensiva che certamente è insita anche nell’uso di esplosivi, piuttosto che pistole o fucili.

    Ai fini dell’aggravante della scorreria in armi, la nozione di armi comprende anche gli esplosivi, in ragione della loro potenzialità micidiale e offensiva. È rilevante il trasferimento dinamico degli esplosivi dal luogo di detenzione a quello d’impiego; non occorre che l’allarme sociale potenziale si sia effettivamente verificato.

  • art. 648 c.p.

    Si tratta di un complesso di elementi che consentono, sul piano logico-fattuale, di attribuire anche al ricorrente il compossesso illecito dell’auto ed della targa di provenienza furtiva, a prescindere dall’assenza di prova del suo successivo coinvolgimento nell’azione predatoria, peraltro non contestata.

    In sede cautelare, la presenza nel covo durante la preparazione dei mezzi, insieme agli ulteriori contributi agevolativi e agli elementi relativi ai veicoli e alle targhe di provenienza furtiva, può sostenere l’attribuzione indiziaria del compossesso illecito, anche senza prova della partecipazione all’azione predatoria successiva.

  • art. 648-bis c.p.

    Quanto ai reati di detenzione e porto illegale di esplosivi e di riciclaggio dell’autovettura Alfa Romeo sulla quale venivano apposte targhe straniere, di cui ai capi 5) e 6) della rubrica, al dato costituito dall’analisi del positioning dell’apparecchio cellulare del ricorrente e dei correi del tutto compatibile con le movimentazioni ascritte al gruppo predatorio nelle circostanze di tempo e di luogo dell’azione furtiva, si aggiungono altri convergenti elementi, tra cui l’accertata presenza e disponibilità delle auto coinvolte, nonché i contatti e i tentativi di contatto emersi in quel frangente tra i correi.

    La convergenza tra dati di localizzazione compatibili con gli spostamenti contestati, disponibilità dei veicoli e contatti tra i correi può integrare, nella valutazione cautelare, un quadro indiziario grave a sostegno dell’addebito di riciclaggio.

  • art. 2 l. n. 895/1967

    Quanto ai reati di detenzione e porto illegale di esplosivi e di riciclaggio dell’autovettura Alfa Romeo sulla quale venivano apposte targhe straniere, di cui ai capi 5) e 6) della rubrica, al dato costituito dall’analisi del positioning dell’apparecchio cellulare del ricorrente e dei correi del tutto compatibile con le movimentazioni ascritte al gruppo predatorio nelle circostanze di tempo e di luogo dell’azione furtiva, si aggiungono altri convergenti elementi, tra cui l’accertata presenza e disponibilità delle auto coinvolte, nonché i contatti e i tentativi di contatto emersi in quel frangente tra i correi.

    La Corte ritiene sussistente, sul piano della gravità indiziaria cautelare, l’addebito relativo alla detenzione e al porto illegale di esplosivi sulla base della convergenza tra localizzazione telefonica, disponibilità dei mezzi e contatti tra i correi.

  • art. 4 l. n. 895/1967

    Quanto ai reati di detenzione e porto illegale di esplosivi e di riciclaggio dell’autovettura Alfa Romeo sulla quale venivano apposte targhe straniere, di cui ai capi 5) e 6) della rubrica, al dato costituito dall’analisi del positioning dell’apparecchio cellulare del ricorrente e dei correi del tutto compatibile con le movimentazioni ascritte al gruppo predatorio nelle circostanze di tempo e di luogo dell’azione furtiva, si aggiungono altri convergenti elementi, tra cui l’accertata presenza e disponibilità delle auto coinvolte, nonché i contatti e i tentativi di contatto emersi in quel frangente tra i correi.

    La Corte ritiene sussistente, sul piano della gravità indiziaria cautelare, l’addebito relativo alla detenzione e al porto illegale di esplosivi sulla base della convergenza tra localizzazione telefonica, disponibilità dei mezzi e contatti tra i correi.

  • art. 273 c.p.p.

    Si è, dunque, al cospetto, in entrambi i casi, di indizi pertinenti rispetto al fatto da provare, idonei ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e complessivamente dotati di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare.

    La gravità indiziaria cautelare può fondarsi su elementi pertinenti e convergenti che esprimano elevata probabilità di derivazione del fatto ignoto da quello noto e un significativo grado di capacità dimostrativa, valutati nel loro complesso.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Del resto, uno schema operativo del genere di quello che si ricava dall’ordinanza impugnata evidenzia una determinazione e un inserimento nel contesto illecito di elevata pericolosità e “scaltrezza” criminale, certamente suscettibile di essere utilmente impiegato anche nell’ambito di un contenimento meramente domiciliare.

    La Corte ritiene giustificata la misura cautelare di massimo rigore quando il quadro concreto rivela una pericolosità e una capacità organizzativa tali da rendere non adeguata una forma di contenimento domiciliare.

  • art. 616 c.p.p.

    Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 del codice di rito.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    Ricorso trattato con rito cartolare ai sensi degli artt. 610 e 611 cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato trattato con rito cartolare secondo le disposizioni richiamate.

  • art. 28 Reg. esec. c.p.p.

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    A seguito della decisione, la cancelleria deve curare gli adempimenti previsti dalla disposizione richiamata.

Massime di principio

  • L’associazione per delinquere può sussistere anche quando la struttura materiale del gruppo sia essenziale, purché il quadro dimostri un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato e un’organizzazione operativa con ruoli e incarichi ripartiti.
  • La scorreria in armi è configurabile quando gli associati trasferiscono da un luogo a un altro armi o esplosivi destinati all’impiego nei reati programmati; la nozione di armi comprende gli esplosivi per la loro potenzialità micidiale e offensiva, e non è necessario che il potenziale allarme per l’ordine pubblico si traduca in un allarme effettivamente verificatosi.
  • La breve durata dei rapporti con gli altri partecipi non è, da sola, sufficiente a escludere la partecipazione a un’associazione per delinquere, reato di natura permanente; quando sono accertate plurime condotte in concorso riconducibili ai reati-fine, spetta al singolo dimostrare che il proprio contributo non dipendeva da un vincolo associativo preesistente.
  • Ai fini della gravità indiziaria cautelare, elementi quali dati di localizzazione, disponibilità dei veicoli, presenza nel luogo operativo e contatti tra correi possono essere valutati congiuntamente; la loro convergenza può sostenere l’attribuzione dei reati-fine anche quando ciascun elemento, isolatamente considerato, non sia decisivo.
  • La valutazione delle esigenze cautelari deve essere collegata alla qualità e gravità dei fatti e alla concreta pericolosità desunta dal quadro indiziario. La permanenza del reato associativo e la sofisticazione del sodalizio possono fondare l’attualità del pericolo di reiterazione e la necessità di una misura più rigorosa; dati personali favorevoli non impongono una misura meno afflittiva se risultano logicamente superati dalla motivazione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioDetenzione di armiRiciclaggioRicettazioneCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiArmiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaMisure cautelariProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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