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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25453/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la decisione di primo grado e ritenuto non impugnabili davanti al giudice tributario gli atti di pignoramento presso terzi con cui erano stati azionati crediti tributari, previdenziali e per sanzioni amministrative. La ricorrente ha dedotto: 1) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull’impugnazione delle iscrizioni a ruolo relative ai tributi; 2) violazione degli artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992 e 57 d.P.R. n. 602/1973, per avere la CTR escluso l’impugnabilità tributaria del pignoramento esattoriale; 3) omessa pronuncia sulla domanda di annullamento ex lege della pretesa creditoria ai sensi dell’art. 1, comma 540, L. n. 228/2012. La controversia, per come descritta nella decisione, riguardava però in concreto la sola componente tributaria della procedura esecutiva e l’asserita mancata notificazione delle pregresse cartelle, che rendeva il pignoramento il primo atto con cui la pretesa era giunta a conoscenza del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, in materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione agli atti esecutivi contro il pignoramento asseritamente viziato da omessa o invalida notificazione della cartella o di altro atto prodromico è ammissibile davanti al giudice tributario, perché il pignoramento costituisce il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario determinato. Di conseguenza, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese. Il primo motivo è stato assorbito; parimenti assorbito il terzo, perché la sua trattazione presupponeva l’ammissibilità dell’originario ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    norma evocata come parametro dei motivi di nullità per omessa pronuncia

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione è stata dedotta per omessa pronuncia

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per affermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative a tributi

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    interpretato estensivamente nel senso di ricomprendere tra gli atti impugnabili anche il pignoramento esattoriale che sia il primo atto conosciuto dal contribuente

  • art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato nel quadro dell’opposizione all’esecuzione forzata tributaria e della ripartizione della tutela davanti al giudice tributario

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato per qualificare l’azione come opposizione agli atti esecutivi

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per affermare che il pignoramento integra il primo atto idoneo a far sorgere l’interesse ad agire

  • art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012

    evocato nel terzo motivo come base della domanda di annullamento ex lege della pretesa creditoria

Massime di principio

  • In materia di riscossione coattiva di crediti tributari, il pignoramento esattoriale può essere impugnato davanti al giudice tributario quando costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, in particolare se si deduce l’omessa o invalida notificazione della cartella o di altri atti prodromici.
  • La tutela va individuata in relazione alla natura del credito fatto valere: quando la contestazione riguarda fatti incidenti sulla pretesa tributaria verificatisi fino alla notificazione della cartella, o fino all’atto esecutivo se gli atti prodromici non sono stati validamente notificati, la giurisdizione appartiene al giudice tributario.
  • L’opposizione agli atti esecutivi, in tale ambito, si coordina con gli artt. 2 e 19 del d.lgs. n. 546/1992 e con l’art. 57 del d.P.R. n. 602/1973, che vanno letti in modo da assicurare tutela impugnatoria contro l’atto esecutivo che per la prima volta manifesta la volontà di riscossione di un credito tributario determinato.
  • Quando viene accolto il motivo che investe la giurisdizione o l’impugnabilità dell’atto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la preliminare ammissibilità dell’azione originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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