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Sentenza

Sentenza del 30/03/2015 n. 1284 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCESSO TRIBUTARIO - Mancata notifica di atti presupposti - Vizi procedurali - Concessionario per la riscossione - Legittimazione passiva - Sussiste - Agenzia delle Entrate - Litisconsorzio necessario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il concessionario ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria provinciale sostenendo di essere privo di legittimazione passiva e deducendo l'inammissibilità del ricorso originario per la mancata chiamata in causa dell'ente impositore, ritenuto il soggetto legittimato a contraddire. La controversia riguardava la mancata notifica degli atti impositivi presupposti e, inoltre, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo che il concessionario non fosse privo di legittimazione passiva. Il contribuente può infatti agire indifferentemente contro l'ente impositore o contro il concessionario quando contesta la mancata notifica degli atti presupposti, senza che sussista un litisconsorzio necessario tra i due soggetti. Le cartelle sono state comunque annullate anche per l'intervenuta prescrizione dei pagamenti richiesti.

Norme richiamate

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 1532/2012

    Il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica di atti impositivi presupposti può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario.

    La contestazione della mancata notifica degli atti presupposti può essere proposta sia contro l'ente impositore sia contro il concessionario della riscossione. Il concessionario conserva la legittimazione passiva e non è necessario citare entrambi i soggetti.

Massime di principio

  • Quando si impugna una cartella per omessa o irregolare notifica dell'atto impositivo presupposto, il ricorso può essere notificato alternativamente all'ente impositore oppure al concessionario della riscossione.
  • La mancata citazione congiunta dell'ente impositore e del concessionario non rende automaticamente inammissibile il ricorso, perché non sussiste un litisconsorzio necessario.
  • Il concessionario è legittimato a difendersi anche se la contestazione riguarda l'esistenza o la notifica dell'atto presupposto, ferma la possibilità di coinvolgere l'ente impositore per gli aspetti di sua competenza.
  • È essenziale verificare i termini di prescrizione del tributo e gli eventuali atti interruttivi: se il credito è prescritto, la cartella può essere annullata indipendentemente dalle questioni sulla legittimazione processuale.
  • La decisione riguarda una situazione concreta e l'applicazione pratica può dipendere dal tipo di tributo, dagli atti notificati e dalla specifica contestazione formulata.

Testo integrale

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