Sentenza n. 3359/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - dell'esito della prova scritta del concorso pubblico per n. 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02), nella parte in cui le ricorrenti sono state dichiarate «NON SUPERATE» con punteggio pari a 20/30 per la Sig.ra Albanese e 20,75/30 per la Sig.ra Andolfo, per illegittima valutazione del quesito n. 30 (sinonimi di «propedeutico») e del quesito n. 28 (magistrati al servizio esclusivo del popolo), nonché degli atti presupposti e connessi (griglia risposte, verbali) e del silenzio serbato sulle istanze di autotutela.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova scritta del concorso per 2.600 assistenti, con mancato superamento della prova, nonché la valutazione dei quesiti n. 30 e n. 28, gli atti presupposti e il silenzio sulle istanze di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (candidate a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, che avevano conseguito rispettivamente 20,00 e 20,75 punti a fronte della soglia di idoneità fissata a 21, hanno contestato la valutazione dei quesiti n. 30 e n. 28. Quanto al quesito n. 30, relativo al sinonimo di “propedeutico”, sostenevano che la risposta da loro indicata fosse corretta rispetto a quella inizialmente individuata dalla commissione. Quanto al quesito n. 28, concernente il rapporto dei magistrati con la Nazione o con il popolo, sostenevano la correttezza della risposta “sono al servizio esclusivo del popolo”, anziché di quella indicata dalla commissione, “sono al servizio esclusivo della Nazione”. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e l’improcedibilità del ricorso, deducendo che l’intervento in autotutela aveva già attribuito alle candidate il punteggio necessario per l’idoneità.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, quale amministrazione beneficiaria degli effetti della graduatoria e futuro datore di lavoro dei vincitori. Ha respinto l’eccezione di improcedibilità, rilevando che permaneva l’interesse delle ricorrenti a ottenere un punteggio più elevato anche dopo il superamento della soglia di idoneità. Ha inoltre ritenuto ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo, poiché le domande presentavano connessione oggettiva e non emergeva una situazione di conflitto tra le candidate. Nel merito, ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere riguardo al quesito n. 30, poiché l’amministrazione aveva rettificato in autotutela il punteggio, riconoscendo il maggior punteggio spettante. Ha invece respinto la censura relativa al quesito n. 28, ritenendo corretta la risposta secondo cui i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione, sia in base al richiamo sistematico all’art. 98 Cost., sia considerando i magistrati quali organi dello Stato-apparato, disciplinati dalle norme dell’ordinamento giudiziario. Poiché il riconoscimento del punteggio relativo al quesito n. 30 aveva consentito alle ricorrenti di raggiungere la soglia di idoneità, il ricorso è stato parzialmente accolto. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca e per il tempestivo intervento in autotutela dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi, previa informazione alle parti.
art. 98 Cost.
i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione
Il TAR lo utilizza, in chiave sistematica, per ritenere corretta la risposta concorsuale secondo cui anche i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Massime di principio
- L’intervento dell’amministrazione che attribuisce in autotutela il punteggio necessario al superamento di una prova concorsuale può determinare la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente alla specifica contestazione cui l’intervento si riferisce, senza necessariamente eliminare l’interesse del candidato a conseguire un punteggio ancora più elevato.
- Il superamento della soglia minima di idoneità non esclude l’interesse a ricorrere contro una valutazione concorsuale, quando il candidato possa ottenere un punteggio maggiore e tale risultato sia suscettibile di incidere sulla posizione nella graduatoria o su altri effetti concorsuali.
- È ammissibile il ricorso collettivo e cumulativo proposto da più candidati contro la medesima valutazione concorsuale quando sussistano connessione oggettiva e omogeneità delle questioni, purché non emerga una situazione di conflitto tra le posizioni dei ricorrenti.
- In una prova concorsuale, la risposta secondo cui i magistrati sono al servizio esclusivo della Nazione è coerente con l’art. 98 Cost. e con la qualificazione dei magistrati come organi dello Stato-apparato, mentre non è corretta la risposta che li qualifichi come al servizio esclusivo del popolo.
- Il riconoscimento amministrativo di una sola delle contestazioni proposte è sufficiente a superare la prova di resistenza quando il punteggio risultante consenta al candidato di raggiungere la soglia di idoneità prevista dalla lex specialis.
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