Cassazione Penale, Sentenza n. 9489/2025 del 07/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente chiedeva il dissequestro di un autocarro Fiat Iveco 120E, sequestrato come corpo del reato in relazione al reato ipotizzato di cui all'art. 648-bis c.p. Era stato disposto un accertamento tecnico irripetibile sul telaio per verificarne la provenienza; il P.M. aveva rigettato la richiesta di restituzione e il GIP, con ordinanza del 24/9/2024, aveva confermato il mantenimento del sequestro ritenendolo necessario per l'accertamento tecnico volto a verificare l'elemento oggettivo del reato. In cassazione si denunciava, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di celebrare l'udienza camerale ex art. 127 c.p.p. (art. 263, comma 5 c.p.p.), e la carenza di motivazione, con la censura che il GIP si era limitato a riprodurre le ragioni del P.M. senza valutare l'esito degli accertamenti tecnici e senza ascoltare la parte opponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale, il fascicolo conteneva la procura speciale e il ricorso telematico debitamente sottoscritto. Ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., l'opposizione al provvedimento del P.M. deve essere decisa dal giudice a norma dell'art. 127 c.p.p.; non risultando celebrata l'udienza camerale, l'ordinanza del GIP risultava viziata per violazione del principio del contraddittorio. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela (Sezione GIP) per nuovo giudizio. Il secondo motivo di ricorso e le censure sulla motivazione sono state assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede che l'opposizione al decreto del P.M. che respinge la restituzione di un bene in sequestro sia decisa dal giudice secondo le modalita previste dall'art. 127 c.p.p.; impone dunque il procedimento camerale e il rispetto del contraddittorio.
art. 127 cod. proc. pen.
Regola l'udienza camerale: il giudice deve decidere nell'ambito di un contraddittorio limitato tra parti e P.M.; l'omessa celebrazione dell'udienza viola il diritto al contraddittorio e puo comportare l'annullamento del provvedimento.
art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen.
Indicano i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge (lett. c) e la carenza o contraddittorieta' della motivazione (lett. e); la Corte ha preso in considerazione tali censure, ritenendo pero' decisivo il vizio procedurale legato all'udienza camerale.
art. 262 cod. proc. pen.
Norme riferibili alla disciplina del sequestro e dei rimedi avverso provvedimenti del P.M.; richiamato nelle censure riguardanti la motivazione e la corretta applicazione della normativa sul dissequestro.
art. 648-bis cod. pen.
Tipicizza il reato relativo al riciclaggio o ricettazione (si tratta della fattispecie che giustificava il sequestro del veicolo); la presenza di indizi relativi alla provenienza del veicolo ha giustificato, in primo luogo, l'effettuazione di accertamenti tecnici irripetibili.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto del P.M. che respinge la restituzione di un bene sequestrato, presentata ai sensi dell'art. 263, comma 5, c.p.p., deve essere decisa con le garanzie previste dall'art. 127 c.p.p.: la celebrazione dell'udienza camerale e il rispetto del contraddittorio sono obbligatori; la mancata celebrazione costituisce vizio che può determinare l'annullamento del provvedimento.
- Il giudice che decide sull'opposizione non può limitarsi a riprodurre le argomentazioni del P.M.: deve fornire una motivazione autonoma e valutare gli elementi probatori, compresi gli esiti di accertamenti tecnici già effettuati.
- Prima di proporre ricorso per cassazione è essenziale verificare la regolarita' formale del deposito (procura speciale, firma o sottoscrizione digitale del ricorso) poiche' rilievi formali di questo tipo possono essere sollevati dalla parte avversa e compromettere l'ammissibilita' dei mezzi di impugnazione.
- Il sequestro di beni utili all'attività economica puo essere mantenuto se funzionale a indagini irripetibili o a chiarire la provenienza del bene, ma la sua persistenza deve sempre conciliarsi con il principio di proporzionalità e con il diritto al contraddittorio: la difesa deve sollecitare la valutazione rapida e motivata degli esiti tecnici e proporre misure alternative o garanzie quando l'utilizzo del bene sia essenziale per l'attivita' aziendale.
- In caso di mancata celebrazione dell'udienza camerale e conseguente annullamento, la Corte di cassazione puo annullare senza rinvio e restituire gli atti per nuovo giudizio al giudice competente; cio' impone al difensore di richiedere nuovamente l'udienza e di documentare puntualmente le esigenze dell'uso del bene e gli elementi probatori a favore della restituzione.
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