Sentenza del 05/08/2016 n. 16506 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia ha contestato l'indebito utilizzo del regime del deposito IVA, sostenendo che le merci non fossero state materialmente introdotte nel deposito, ma che si fosse realizzato un deposito meramente virtuale. Ha inoltre sostenuto che l'autofatturazione e il versamento dell'IVA mediante inversione contabile non potessero sostituire il pagamento dell'IVA all'importazione e che gravasse sulla società la prova dei presupposti del regime agevolato. La Corte ha ritenuto provata, sulla base dell'idoneità dei locali e della regolare gestione del magazzino, l'introduzione fisica delle merci; ha inoltre affermato che l'IVA all'importazione è parte del sistema generale dell'IVA e che il meccanismo dell'inversione contabile può costituire modalità di assolvimento dell'imposta, anche se tardiva, salvo prova di una frode o di un effettivo danno fiscale.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo, il secondo, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto. Ha accolto soltanto il sesto motivo, rilevando una contraddizione tra la motivazione, che riconosceva la fondatezza della pretesa per alcune autofatturazioni anteriori alle importazioni, e il dispositivo, che aveva invece respinto integralmente l'appello dell'Agenzia. La sentenza regionale è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini le specifiche autofatturazioni indicate.
Norme richiamate
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è stato ritenuto ammissibile perché l'Agenzia aveva esposto in modo sufficientemente completo i fatti posti a fondamento della pretesa impositiva.
Art. 115 c.p.c.
La decisione regionale non è stata fondata sul principio di non contestazione, ma sulla valutazione delle prove relative alla regolare gestione e all'idoneità del deposito.
Articoli 2697, 2727 e 2729 c.c.
Il contribuente deve provare i presupposti per fruire del regime del deposito IVA, mentre l'Amministrazione deve provare il fatto impeditivo costituito dalla natura meramente virtuale dell'introduzione delle merci.
D.L. n. 331 del 1993, art. 50-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Il regime del deposito IVA presuppone l'effettiva introduzione fisica delle merci; tuttavia, la violazione dell'obbligo formale o la tardività dell'assolvimento non giustificano automaticamente il recupero dell'imposta già regolarizzata tramite inversione contabile, in assenza di frode o danno erariale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17, 67, 68, 69 e 70
L'IVA all'importazione appartiene al sistema generale dell'IVA, pur avendo specifiche modalità procedurali e sanzionatorie; l'imposta può essere assolta, nei casi previsti, mediante inversione contabile e autofatturazione.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma applicabile al caso, in cassazione è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti o un'anomalia motivazionale radicale; non è più sufficiente lamentare una motivazione semplicemente insufficiente o contraddittoria.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La contraddizione tra motivazione e dispositivo, quando incide sull'effettiva portata della decisione, determina la nullità della sentenza e giustifica la cassazione con rinvio.
Corte di giustizia UE, causa C-272/13, Equoland
La sesta direttiva osta a richiedere nuovamente l'IVA all'importazione quando la stessa sia già stata regolarizzata mediante autofatturazione e registrazione nei registri IVA.
In applicazione del principio di neutralità dell'IVA, non è legittimo pretendere una seconda volta l'imposta già regolarizzata con il reverse charge, salvo specifiche circostanze di frode o di danno fiscale.
Massime di principio
- Chi invoca il regime del deposito IVA deve dimostrare l'effettiva introduzione delle merci; l'Amministrazione che contesta il carattere virtuale deve però fornire elementi concreti e specifici a sostegno della propria ricostruzione.
- L'idoneità strutturale dei locali e la regolare tenuta della documentazione del deposito possono costituire elementi probatori sufficienti, valutati complessivamente, per dimostrare l'introduzione fisica delle merci.
- L'IVA all'importazione non è assimilabile a un dazio: è parte del sistema generale dell'IVA. Pertanto, se l'imposta è stata effettivamente regolarizzata mediante autofatturazione e inversione contabile, non può essere richiesta nuovamente solo per una violazione formale o per un ritardo.
- L'inversione contabile non esclude necessariamente sanzioni per tardività o irregolarità, ma può impedire il recupero duplicativo dell'imposta quando non risultino frode, evasione o danno per l'Erario.
- La presenza di un deposito infragiornaliero non dimostra di per sé un abuso o una frode: occorre provare un concreto vantaggio fiscale indebito o un effettivo pregiudizio per l'Amministrazione.
- In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o lamentare una motivazione non abbastanza dettagliata; occorre dimostrare l'omesso esame di un fatto decisivo oppure una radicale anomalia della motivazione.
- Quando motivazione e dispositivo sono tra loro incompatibili, la sentenza può essere cassata con rinvio per consentire al giudice di merito di individuare correttamente l'importo eventualmente dovuto.
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