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Sentenza

Sentenza del 06/07/2017 n. 4614 - Comm. Trib. Prov. Milano

Iva - Esenzione da imposta per attività di carattere estetico - Non compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'esenzione IVA è stata esclusa per le attività meramente estetiche. Tali prestazioni devono essere assoggettate all'IVA con aliquota ordinaria, anche se rese o addebitate a determinati soggetti. Il testo non specifica gli importi contestati, l'eventuale annullamento o conferma di un atto impositivo, né i nomi delle parti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, n. 18, del d.P.R. 633/1972 alle attività di carattere estetico. La norma esenta esclusivamente le prestazioni oggettivamente sanitarie, cioè quelle finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione, purché svolte da soggetti muniti delle qualifiche professionali richieste dalla legge. Non è invece sufficiente la natura del soggetto al quale il servizio viene fatturato. Le prestazioni aventi il solo scopo di migliorare l'aspetto estetico non presentano un contenuto intrinseco sanitario o medico-paramedico.

Norme richiamate

  • Art. 10, n. 18, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza

    L'esenzione opera soltanto quando la prestazione è oggettivamente sanitaria e consiste in attività di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione, svolta da un soggetto dotato delle qualifiche professionali previste dalla legge. Le prestazioni rivolte esclusivamente al miglioramento estetico sono escluse dall'esenzione e scontano l'aliquota IVA ordinaria.

Massime di principio

  • Per stabilire se una prestazione è esente IVA occorre esaminare principalmente il suo contenuto oggettivo e la finalità concreta, non soltanto il soggetto che la riceve o paga.
  • L'esenzione per prestazioni sanitarie richiede una finalità di prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione e, normalmente, l'esecuzione da parte di un professionista abilitato.
  • Le prestazioni esclusivamente estetiche, cosmetiche o finalizzate al miglioramento dell'aspetto fisico non sono esenti, anche quando possono avere effetti positivi sul benessere della persona.
  • Se una prestazione combina componenti sanitarie ed estetiche, è necessario individuare la finalità prevalente e valutare separatamente le prestazioni eventualmente autonome, sulla base della loro effettiva natura e documentazione.

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