Cassazione Penale, Sentenza n. 22673/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza avverso il decreto di sequestro preventivo (oscuramento e disabilitazione del dominio e degli strumenti idonei all'accesso dall'Italia del sito https://www.csc-lugano.ch). Il ricorrente articolava due motivi: 1) violazione degli artt. 321 e 727 c.p.p., sostenendo che il sito era registrato in Svizzera e che dunque l'esecuzione del sequestro avrebbe richiesto l'attivazione della rogatoria internazionale; 2) violazione dell'art. 321 c.p.p. e del principio di proporzionalità, poiché era stato disposto l'oscuramento integrale del sito anche di pagine non pertinenti all'attività ritenuta illecita, mentre sarebbe stato possibile adottare misure meno invasive o limitare l'oggetto del sequestro.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in quanto entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati. Sul primo punto, la Corte ha rilevato che l'intervento è stato effettuato attraverso la Polizia Postale sul server italiano della società Server Plan s.r.l. (Cassino), rendendo inaccessibili le pagine del sito dall'Italia, per cui non era necessaria la rogatoria internazionale. Sul secondo punto, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le esigenze cautelari alla base dell'oscuramento integrale: la principale attività pubblicizzata dal sito concerneva garanzie fideiussorie e tale attività era promossa già dalla home page e da molte pagine principali, per cui un oscuramento parziale non sarebbe stato sufficiente a prevenire il rischio di continuazione o reiterazione dell'attività illecita. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) - art. 107
L'art. 107 richiede l'autorizzazione per lo svolgimento di attività finanziarie quali il rilascio di garanzie fideiussorie; la mancata autorizzazione integra la fattispecie illecita contestata.
d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) - art. 132
Richiamato quale norma che concretizza l'illiceità dell'attività svolta senza autorizzazione, a fondamento delle esigenze cautelari e del sequestro preventivo.
Codice di procedura penale - art. 321
Norma relativa al sequestro preventivo e alla necessità di motivare la misura; utilizzata dalla difesa per invocare il principio di proporzionalità e dalla Corte per valutare la congruità e la motivazione del provvedimento impugnato.
Codice di procedura penale - art. 727
Richiamato dal ricorrente in connessione alla presunta necessità di rogatoria internazionale quando l'oggetto del sequestro ha collegamenti con l'estero; la Corte ha escluso l'applicabilità in ragione dell'intervento sul server italiano.
Disp. att. c.p.p. - art. 173
Richiesto nei limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare; citato come limite di rappresentazione dei motivi.
Giurisprudenza citata - Sez. V, 22/03/2021, n.17586
Principio richiamato secondo cui, nel sequestro preventivo impeditivo, il giudice deve motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo con misure meno invasive o con una limitazione dell'oggetto del sequestro, cioè sul principio di proporzionalità della misura cautelare.
Massime di principio
- La mera registrazione del dominio o la presenza del titolare all'estero non esclude automaticamente l'esecuzione di misure cautelari in Italia se il contenuto è veicolato tramite server o infrastrutture ubicati nel territorio italiano: in tal caso non è necessaria la rogatoria internazionale.
- Per ordinare l'oscuramento totale di un sito la autorità giudicante deve motivare perché misure meno invasive (oscuramento parziale, rimozione di pagine specifiche, filtri) non siano idonee a prevenire il rischio di continuazione dell'attività illecita; l'oscuramento integrale è giustificabile se l'attività illecita è promossa in modo pervasivo, già dalla home page o da pagine principali.
- In procedimenti di sequestro preventivo impeditivo il giudice deve sempre bilanciare la tutela della collettività con i diritti dei destinatari della misura, documentando l'esistenza di un concreto rischio di aggravamento o di reiterazione del reato.
- Dal punto di vista tecnico-giuridico, per valutare la necessità della rogatoria è determinante la distinzione tra luogo di registrazione del dominio e luogo di hosting/erogazione dei contenuti: l'intervento sui fornitori di servizi ubicati in Italia rientra nella competenza nazionale.
- Chi impugna misure di oscuramento di siti internet dovrebbe fornire elementi tecnici alternativi concreti (es. indicazione delle sole pagine oggetto di attività illecita, proposta di misure tecniche meno invasive) per rendere plausibile la richiesta di limitazione del sequestro.
- La condanna alle spese processuali è probabile quando la Corte ritiene i motivi manifestamente infondati o già adeguatamente motivati nel provvedimento impugnato.
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