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Sentenza

Sentenza n. 524/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento/verbale di apertura buste del Comune di Praiano del 23.05.2025 con cui la Soc. Servizi Azienda 2.0. srl è stata esclusa dalla procedura avente ad oggetto l’assegnazione in locazione di due locali di proprietà del Comune di Praiano ad uso non abitativo, siti in località “La Praia” e “La Gavitella” in quanto “nella proposta di gestione dei bagni le attività offerte non sono compatibili con la destinazione del locale che i configura come “locale servizi igienici” che non dispone di ulteriori spazi oltre all’antibagno ed alle celle w.c., che possano essere destinati alle attività previste dal concorrente quali mostre fotografiche, laboratori su sostenibilità ambientale per scuole ed altro”; b) per quanto occorra, se e in quanto lesiva, della nota prot. 4313 del 12.05.2025 con cui veniva pubblicato l'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione di due locali di proprietà del Comune di Praiano, ad uso non abitativo, siti in Praiano località "La Praia" e "La Gavitella", mediante pubblico incanto, richiamata nel provvedimento sub a); c) per quanto occorra, se ed in quanto lesivo, dell’avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto finalizzata all'assegnazione in locazione di due locali di proprietà del comune di Praiano, ad uso non abitativo, siti in Praiano località "La Praia" e "La Gavitella" (secondo il criterio - di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827 del 23.5.1924 - delle offerte segrete pari o in rialzo rispetto al canone posto a base d'asta); d) per quanto occorra, se in quanto lesivo, dell’avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto finalizzata all'assegnazione in locazione di due locali di proprietà del comune di Praiano, ad uso non abitativo, siti in Praiano località "La Praia" e "La Gavitella" (secondo il criterio - di cui agli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827 del 23.5.1924 - delle offerte segrete pari o in rialzo rispetto al canone posto a base d'asta) nella parte in cui non specifica i sub-criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica; e) per quanto occorra, dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione della concessione alla soc. La Gaviota SAS di Pane Costabile, con sede in Praiano alla Via Pistiello I snc, di protocollo e numero sconosciuto, mai comunicato; f) per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire la valutazione della sua offerta economica presentata ovvero per l’aggiudicazione della gara oltre che per il risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente; in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; g) di ogni altro atto preordinato, connessi e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SERVIZI AZIENDA 2.0 SRL il 30.7.2025: h) in parte qua, solo ed in quanto lesiva, della Determinazione del Settore Lavori Pubblici del Comune di Praiano n. 92 del 26.05.2025 (Reg. Gen. N. 283 del 26.05.2025), mai notificata né comunicata e di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito del deposito della stessa in giudizio ad istanza dell’Ente in data 11.07.2025 con cui l’Amministrazione approvava “[…] il verbale di gara del 23.05.2025, allegato alla presente determinazione, dal quale si evince che sono risultati aggiudicatari per gli immobili di seguito specificati le seguenti società: Per il locale commerciale “La Gabella”, ubicato in località “La Praia” e contraddistinto nel NCEU del Comune di Praiano al foglio 6 – p.lla 262, la società PLAGHIA CHARTER S.R.L. la quale ha offerto un importo pari ad € 1.750,00, in rialzo rispetto alla base di gara; Per il locale commerciale in località Gavitella realizzato dal Comune di Praiano (certificato di regolare esecuzione approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 06.07.2004), La Gaviota SAS di Pane Costabile, la quale ha offerto, un importo pari ad € 1.000,00, in rialzo rispetto alla base di gara. h) per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire la valutazione della sua offerta economica presentata ovvero per l’aggiudicazione della gara oltre che per il risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente; in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati; i) di ogni altro atto preordinato, connessi e conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202500887

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per la locazione di un locale comunale adibito a servizi igienici e successiva aggiudicazione del locale a un'altra impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura di pubblico incanto indetta dal Comune di Praiano per la locazione, per cinque mesi, di un locale di circa 15 mq sito in località La Gavitella, composto da antibagno e tre celle wc, destinato all'erogazione di un servizio di bagni pubblici. Ha dedotto violazione dell'avviso pubblico, degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 101 d.lgs. 36/2023, nonché eccesso di potere per illogicità, perplessità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, sviamento, difetto di motivazione e di istruttoria e violazione del giusto procedimento. In particolare, ha sostenuto che le attività proposte nella relazione descrittiva, comprendenti pannelli informativi multilingue, QR code, schermi digitali, mostre fotografiche, reading e laboratori sulla sostenibilità ambientale, fossero compatibili con la destinazione del locale e idonee a valorizzare il territorio; ha contestato l'omessa attivazione del soccorso istruttorio per chiarire eventuali ambiguità dell'offerta; in via subordinata ha censurato l'avviso per non aver previsto sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, l'aggiudicazione della locazione a un'altra società, deducendone l'illegittimità derivata. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, la carenza di interesse e il mancato superamento della prova di resistenza, nonché l'infondatezza delle censure.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda di annullamento, poiché, dopo la stipula del contratto e l'avvio della stagione estiva, non era più possibile ottenere mediante il giudizio il subentro o una concreta utilità derivante dall'annullamento. Ha tuttavia esaminato il merito delle censure, rilevando che la ricorrente aveva dichiarato di conservare interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori e che tale accertamento, in presenza di una domanda risarcitoria già proposta, risultava assorbito dall'esame della domanda di risarcimento. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La procedura era aggiudicata secondo il criterio del prezzo più alto, senza attribuzione di punteggi all'offerta tecnica; la relazione descrittiva inserita nella busta amministrativa aveva quindi funzione di documento amministrativo volto a illustrare l'attività e la destinazione d'uso prospettate, non di offerta tecnica suscettibile di valutazione discrezionale. L'amministrazione poteva comunque verificare la conformità dell'attività proposta agli standard minimi e alla destinazione del bene. L'esclusione è stata ritenuta logica, adeguatamente motivata e coerente con la finalità di assicurare un servizio di bagni pubblici, con le ridotte dimensioni del locale e con il divieto di manutenzione straordinaria previsto dall'avviso. Le attività culturali, educative e pubblicitarie prospettate non erano compatibili con la destinazione del locale, né con la sua struttura e con la durata quinquennale? dell'affidamento, pari a cinque mesi. Il motivo sul soccorso istruttorio è stato respinto perché l'offerta era chiara e inequivocabile e non presentava ambiguità da chiarire. È stato respinto anche il motivo relativo alla mancata previsione dei sub-criteri dell'offerta tecnica, poiché non era prevista alcuna valutazione tecnica con attribuzione di punteggi. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 73, lett. c), e 76 r.d. 827/1924

    La procedura di pubblico incanto era disciplinata dal criterio delle offerte segrete pari o in rialzo rispetto al canone posto a base d'asta.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

    La dichiarazione di interesse ai fini risarcitori consente l'accertamento dell'illegittimità dell'atto anche quando l'annullamento sia divenuto inutile; tuttavia, se una domanda risarcitoria è già stata proposta, il mero accertamento è assorbito dall'esame di tale domanda.

  • art. 73 c.p.a.

    La dichiarazione dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori può essere resa nella memoria depositata nei termini processuali previsti.

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda risarcitoria proposta cumulativamente con quella di annullamento impone al giudice di pronunciarsi su di essa anche se la domanda demolitoria diviene improcedibile.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La censura relativa al soccorso istruttorio è stata esaminata, ma il giudice ha escluso che ricorressero i presupposti per acquisire chiarimenti, essendo l'offerta chiara e inequivocabile.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione dell'esclusione è stata ritenuta sufficiente perché indicava l'incompatibilità delle attività proposte con la destinazione e la conformazione del locale.

  • art. 10 dell'avviso pubblico

    Il divieto di interventi di manutenzione straordinaria, connesso alla natura sperimentale e alla breve durata della locazione, costituiva ulteriore ragione di incompatibilità delle attività prospettate.

  • art. 11 dell'avviso pubblico

    La relazione descrittiva doveva essere inserita nella busta amministrativa e serviva a descrivere l'attività da realizzare e la destinazione d'uso, non a concorrere all'attribuzione di punteggi tecnici.

Massime di principio

  • Nelle procedure aggiudicate con il criterio del prezzo più alto o del prezzo più basso, quando la lex specialis non prevede punteggi per l'offerta tecnica, una relazione descrittiva inserita nella documentazione amministrativa non costituisce offerta tecnica valutabile discrezionalmente, ma può essere utilizzata per verificare la conformità dell'attività proposta alla destinazione del bene e agli standard minimi stabiliti dalla lex specialis.
  • Anche nelle procedure basate esclusivamente sul prezzo, la stazione appaltante può effettuare una verifica preliminare di ammissibilità tecnica dell'offerta; tale verifica non serve a graduare la qualità delle proposte, ma a escludere quelle incompatibili con le caratteristiche e la destinazione del bene o del servizio oggetto della procedura.
  • L'esclusione è legittima quando la proposta del concorrente, valutata alla luce della destinazione d'uso del bene, delle sue caratteristiche strutturali, della durata dell'affidamento e dei limiti agli interventi edilizi previsti dalla lex specialis, risulta incompatibile con l'uso oggetto della procedura; la motivazione è sufficiente se espone tali elementi in modo comprensibile.
  • Il soccorso istruttorio o procedimentale non è dovuto quando l'offerta è chiara e inequivocabile e non presenta lacune o ambiguità interpretative relative ai suoi elementi essenziali; esso non può essere utilizzato per modificare o ripensare il contenuto sostanziale dell'offerta.
  • Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento non può più procurare al ricorrente una concreta utilità, la domanda demolitoria diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone una dichiarazione di interesse ai fini risarcitori, ma se la domanda risarcitoria è già stata proposta il mero accertamento è assorbito dalla pronuncia su tale domanda.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneSoccorso istruttorio

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