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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1322/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scafidi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Ragusa per i reati di rapina aggravata ai danni di un istituto di credito e di ricettazione di un motociclo. Con unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, contestando la valutazione degli elementi indiziari (video di sorveglianza, tabulati telefonici, celle di aggancio e risultanze di intercettazioni) ritenuta dal Tribunale insufficiente a fondare la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso si discostasse dai parametri di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p., sostanzialmente proponendo una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie già esaminate dal giudice di merito, materia non sindacabile in sede di legittimità salvo vizio di illogicità o di violazione di diritto specificamente individuata. La Corte ha rilevato che il tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, richiamando l'insieme concorde di immagini, tabulati/celle e intercettazioni; ha inoltre censurato il ricorrente per aspecificità, ossia per mancata correlazione fra le argomentazioni dell'impugnazione e le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. Per effetto della sentenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse i parametri di legittimità contemplati, essendosi risolto in una richiesta di rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Indica i requisiti formali e sostanziali della motivazione del tribunale del riesame; la Corte ha richiamato l'obbligo di adeguata e congrua motivazione del provvedimento di riesame

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato come modello strutturale della motivazione da adattare al provvedimento cautelare non basato su prove ma su indizi; la Corte ne utilizza i canoni per valutare la congruità della motivazione del riesame

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per aspecificità; la Corte ha ritenuto che l'impugnazione non avesse adeguata correlazione con le ragioni esposte nell'ordinanza impugnata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e possibilità di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione fissando la somma in euro 3.000

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022

    Norme richiamate in relazione al rito e alle modalità del contraddittorio scritto: hanno consentito il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni emergenziali/organizzative

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia di misure cautelari non sostituisce il proprio giudizio a quello del giudice di merito: può verificare la congruenza e la logicità della motivazione ma non riesaminare i fatti nel merito.
  • Un ricorso per cassazione che impugna la sussistenza dei gravi indizi deve individuare specifici vizi di logicità o di diritto nella motivazione del giudice del riesame; la mera diversa valutazione delle stesse risultanze è inammissibile.
  • La specificità dell'impugnazione è essenziale: il ricorrente deve confrontarsi con le ragioni effettivamente espresse dal provvedimento impugnato; l'assenza di correlazione determina inammissibilità per aspecificità.
  • Quando il tribunale del riesame articola una motivazione fondata sulla congruenza di elementi indiziari (video, tabulati, celle, intercettazioni), la Corte verifica la coerenza argomentativa e la logica dell'approdo motivazionale più che la prova in senso stretto.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare, oltre alle spese, una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., specie se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

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