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Sentenza

Sentenza n. 1098/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi n. 30 del 27.11.2025 di “individuazione, ai sensi dell'articolo 197, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”. Aggiornamento della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021 e ss.mm.ii. ai nuovi Piani Regionali”; nonché, ove occorra, delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 13 del 7.05.2021 e n. 24 del 28.10.2021 di approvazione dei precedenti criteri localizzativi, modificati dalla deliberazione n. 30/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FORMICA AMBIENTE S.P.A. il 21/01/2026: della deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi n. 30 del 27.11.2025 di “individuazione, ai sensi dell’articolo 197, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti secondo i criteri localizzativi definiti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”. Aggiornamento della Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 07/05/2021 e ss.mm.ii. ai nuovi Piani Regionali”; nonché, ove occorra, delle deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 13 del 7.05.2021 e n. 24 del 28.10.2021 di approvazione dei precedenti criteri localizzativi, modificati dalla deliberazione n. 30/2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da FORMICA AMBIENTE S.P.A. il 07/05/2026: della determinazione n. 130 del 23.04.2026 con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha concluso con esito negativo il procedimento di PAUR sul “Progetto di modifica della piattaforma polifunzionale per il trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi” nel Comune di Brindisi, presentato da Formica Ambiente spa; Ove occorra, del verbale conclusivo della conferenza dei servizi del 17.03.2026, contenente la “Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria” non favorevole.

Giustizia amministrativa202501422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Provinciale di Brindisi n. 30 del 27 novembre 2025 sui criteri di individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché determinazione regionale n. 130 del 23 aprile 2026 di diniego del PAUR

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore impianto rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

La società, titolare di un impianto autorizzato e richiedente un PAUR per l’ampliamento della piattaforma di trattamento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ha impugnato la deliberazione provinciale che aveva introdotto nuovi criteri localizzativi. Ha dedotto la violazione degli artt. 195-198 del d.lgs. n. 152/2006, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e del Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti, l’incompetenza della Provincia, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’irragionevolezza, lo sviamento e la violazione dell’art. 6-bis l. n. 241/1990. In particolare, ha contestato l’introduzione di distanze fisse di 6 km dai centri abitati, di 3 km dai siti sensibili e di un buffer di 3 km dalle discariche preesistenti, ritenendole prescrizioni ulteriori e più restrittive rispetto ai criteri regionali. Con il primo atto di motivi aggiunti ha reiterato le censure nei confronti della deliberazione provinciale. Con il secondo atto di motivi aggiunti ha impugnato il diniego regionale di PAUR, deducendone l’illegittimità derivata e vizi propri consistenti nella violazione degli artt. 196 e 197 del d.lgs. n. 152/2006, nel difetto di motivazione e istruttoria e nella contraddittorietà. La Provincia ha eccepito il difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo la natura politica della deliberazione, nonché il difetto di interesse e l’infondatezza del ricorso. Il Ministero dell’Ambiente ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione: la deliberazione provinciale non è un atto politico, poiché non proviene da un organo costituzionale dello Stato nell’esercizio di funzioni di governo ed è espressione di una funzione amministrativa di pianificazione, soggetta ai limiti legislativi e al sindacato giurisdizionale. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di interesse, poiché il diniego regionale di PAUR, adottato sulla base della deliberazione provinciale, è stato tempestivamente impugnato con motivi aggiunti. È stato invece dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Ambiente e ne è stata disposta l’estromissione, non avendo emanato gli atti impugnati. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha ritenuto che la Regione sia titolare del potere di pianificazione e di definizione dei criteri localizzativi degli impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti, mentre la Provincia dispone di una competenza meramente attuativa, limitata all’individuazione concreta delle aree idonee e non idonee nel rispetto dei piani regionali. La Provincia ha illegittimamente introdotto criteri nuovi, ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli regionali, fissando distanze numeriche rigide dai centri abitati e dai siti sensibili e un buffer di 3 km dalle discariche preesistenti. Tali criteri contrastavano con il piano regionale, che prevedeva valutazioni caso per caso, anche in sede autorizzatoria, e consentiva deroghe o verifiche condizionate a studi sull’impatto odorigeno, alla caratterizzazione ambientale, alla bonifica, alla messa in sicurezza e alla valutazione del rischio sanitario. La deliberazione è stata inoltre ritenuta viziata per difetto di istruttoria e di motivazione, poiché non risultavano approfondimenti sulle caratteristiche effettive del territorio, sulle ragioni delle distanze imposte, sulla situazione dei siti contaminati e sull’applicabilità dei criteri agli impianti esistenti oggetto di ampliamento. È stata quindi annullata la deliberazione provinciale n. 30/2025. Il diniego regionale di PAUR è stato annullato per illegittimità derivata, essendo stato adottato in applicazione della deliberazione provinciale annullata; le ulteriori censure sono state assorbite. La Provincia di Brindisi è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • artt. 195-198 d.lgs. 152/2006

    Disciplinano la pianificazione e la distribuzione delle competenze in materia di gestione dei rifiuti: la Regione definisce la pianificazione e i criteri localizzativi, mentre la Provincia individua le aree idonee e non idonee nel rispetto degli strumenti regionali.

  • art. 196, comma 1, lett. n) e o), d.lgs. 152/2006

    La Regione definisce i criteri per l’individuazione, da parte della provincia, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti e dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

    Attribuisce alla Regione il potere di definire i criteri localizzativi generali e di pianificare il sistema degli impianti.

  • art. 197, comma 1, lett. d), d.lgs. 152/2006

    Compete alla Provincia l’individuazione (...) delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

    La competenza provinciale è attuativa e non consente di introdurre criteri localizzativi nuovi o più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla Regione.

  • art. 199, comma 3, lett. l), d.lgs. 152/2006

    I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono (...) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

    Conferma che i piani regionali devono predeterminare i criteri ai quali le Province devono attenersi nell’individuazione delle aree.

  • art. 27-bis d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il cui diniego è stato annullato per illegittimità derivata dall’annullamento della deliberazione provinciale ostativa.

  • art. 6-bis l. 241/1990

    La relativa censura è stata assorbita a seguito dell’accoglimento delle censure di incompetenza e di difetto di istruttoria e motivazione.

  • art. 7 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione fondata sulla pretesa natura politica della deliberazione provinciale, eccezione respinta.

Massime di principio

  • In materia di gestione dei rifiuti, la Regione è titolare del potere di pianificazione e della definizione dei criteri generali per individuare le aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti; la Provincia esercita una competenza meramente attuativa e non può introdurre criteri localizzativi nuovi, autonomi o più restrittivi rispetto a quelli regionali.
  • La competenza provinciale prevista dall’art. 197, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006 deve essere esercitata nel rispetto dei piani regionali e non consente di sostituire criteri elastici, da valutare caso per caso in sede autorizzatoria, con distanze numeriche rigide e generalizzate.
  • L’introduzione di criteri localizzativi più restrittivi rispetto alla pianificazione regionale è illegittima per incompetenza quando comporta l’esercizio, da parte della Provincia, di un potere di pianificazione riservato alla Regione.
  • La fissazione di criteri escludenti per la localizzazione di impianti di rifiuti richiede un’istruttoria concreta sulle caratteristiche del territorio, sulle situazioni ambientali rilevanti e sugli effetti delle misure adottate; il mero richiamo a dati numerici o generiche esigenze di tutela del territorio non è sufficiente a sostenere la decisione.
  • Un diniego di PAUR adottato in applicazione diretta di una deliberazione provinciale illegittima deve essere annullato per illegittimità derivata, ove la deliberazione costituisca il presupposto ostativo del provvedimento autorizzatorio.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaRiparto di giurisdizione

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