Cassazione Penale, Sentenza n. 5853/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di detenzione domiciliare ai sensi degli artt. 47-ter ord. pen. e 16-nonies, legge 15 marzo 1991 n. 82, presentata in quanto collaboratore di giustizia. Pur sussistendo pareri positivi della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, della Direzione Distrettuale Antimafia e del Servizio Centrale di Protezione e una relazione di osservazione penitenziaria favorevole, il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto il beneficio prematuro, richiedendo la normalizzazione della condotta e una maggiore stabilizzazione e rielaborazione critica. Il ricorrente contestava che il Tribunale avesse valutato prevalentemente fatti anteriori all'inizio della collaborazione (17/04/2018), omettendo di considerare il periodo trascorso agli arresti domiciliari e sostenendo che le difficoltà di adattamento derivassero dalla scelta di segnalare l'introduzione di telefoni cellulari in carcere, denuncia poi verificatasi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies non può essere presunto solo sulla base della collaborazione, ma richiede elementi specifici che ne dimostrino positivamente, anche se con mera probabilità, l'effettiva sussistenza. Ha ritenuto logica e congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza che, pur dando conto dei pareri favorevoli, ha valorizzato la ridotta rielaborazione critica, la soggettività della scelta collaborativa, atteggiamenti oppositivi (astensione dal vitto e dalla terapia), inadeguato adattamento al contesto detentivo, isolamento sociale e rilevanti carichi pendenti. Per questi motivi il rigetto dell'istanza è stato confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16-nonies, legge 15 marzo 1991 n. 82
Il requisito del "ravvedimento" non può essere dedotto automaticamente dalla collaborazione: è necessario dimostrare, con ulteriori elementi specifici, l'effettiva sussistenza del ravvedimento anche in termini di ragionevole probabilità.
art. 47-ter ord. pen.
Norma richiamata quale base giuridica per la richiesta di misure alternative/detenzione domiciliare in favore del detenuto; va valutata insieme al requisito del ravvedimento per i collaboratori.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente in sede di impugnazione; applicata alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 48891 del 30/10/2013 (Marino)
Precedente che afferma che la collaborazione e l'assenza di collegamenti persistenti con la criminalità organizzata non bastano da sole a provare il ravvedimento; servono elementi concreti e specifici che ne attestino l'effettiva esistenza.
Massime di principio
- La semplice qualifica di "collaboratore di giustizia" e pareri favorevoli delle procure non garantiscono automaticamente benefici penitenziari: è necessario dimostrare il ravvedimento con elementi positivi e specifici.
- Il giudice valuta anche il comportamento detentivo attuale (adattamento al contesto, rapporti con altri detenuti, adesione alle terapie, astensioni dal vitto) come indicatore della stabilizzazione della condotta.
- Comportamenti recenti problematici (isolamento sociale, denunce interne, rifiuto di terapie, coinvolgimento in illeciti in carcere) possono legittimamente indurre al rigetto dell'istanza, anche se la collaborazione è iniziata in precedenza.
- I pareri favorevoli di autorità investigative e di protezione sono rilevanti ma non vincolanti: il giudice di sorveglianza resta chiamato a una valutazione complessiva e autonoma.
- In caso di rigetto, l'impugnazione ha maggiori chance se porta nuovi e concreti elementi probatori (documentazione medica, percorsi terapeutici completi, inserimenti lavorativi, riduzione o estinzione di carichi pendenti) che dimostrino la stabilità del ravvedimento.
- Nel redigere l'istanza è utile esporre chiaramente il periodo trascorso in detenzione domiciliare e le evidenze di stabilizzazione comportamentale successive alla collaborazione.
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