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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04030/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, osservando che la censura era meramente reiterativa di quanto già dedotto in appello e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano si fondava su un unico motivo, ritenuto dalla Corte generico e manifestamente infondato. Dalla motivazione emerge che la difesa riproponeva una censura già formulata in appello, limitandosi a esprimere dissenso rispetto alla decisione di merito e proponendo una lettura alternativa e riduttiva del fatto. La sentenza impugnata aveva invece già spiegato in modo puntuale, a pagina 4-6, le ragioni per cui non vi era dubbio sull'identificazione dell'imputato; il ricorso non si confrontava con tale apparato argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera prospettazione di una lettura alternativa e riduttiva del fatto, a fronte di una motivazione di merito congrua e puntuale, non integra un valido motivo di ricorso se non evidenzia reali vizi logici o giuridici della decisione.
  • Quando la sentenza di merito abbia motivato in modo specifico sull'identificazione dell'imputato, il ricorso che ometta di misurarsi con tali argomentazioni è destinato a essere dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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