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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21040/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

Le società proponevano ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in appello dell'Ufficio, aveva accolto la pretesa erariale relativa a un avviso di accertamento per maggiore IRES concernente l'anno d'imposta 2005. Nel corso del giudizio di legittimità, le parti depositavano una memoria congiunta chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte, preso atto della richiesta congiunta e della documentazione attestante l'avvenuta definizione della controversia, ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di estinzione del giudizio di impugnazione, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato quale disposizione che disciplina l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che l'estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicabilità dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando le parti di comune accordo documentano l'avvenuta definizione della lite, il giudizio può essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con conseguente venir meno della decisione sul merito.
  • Nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere integra una fattispecie estintiva che può essere rilevata sulla base della richiesta congiunta delle parti e della relativa documentazione.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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