Sentenza n. 1550/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio asseritamente serbato sulla richiesta di dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale e di nomina del Commissario straordinario
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
Il Comune di Alimena, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e un Consiglio comunale composto da dieci consiglieri, ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l'illegittimità del silenzio della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. Il Comune esponeva che, a seguito delle dimissioni di sei consiglieri nel corso del 2025, erano rimasti in carica quattro consiglieri, con asserita impossibilità di raggiungere il quorum strutturale e di procedere alla ricostituzione dell'organo mediante surroga, anche per esaurimento delle liste elettorali. Con determinazione sindacale del 29 dicembre 2025 e successiva nota del 9 gennaio 2026 aveva chiesto l'attivazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 53 del D.P.R.S. n. 6/1955, richiamato dalla L.R. n. 16/1963, nonché la nomina del Commissario straordinario ai sensi dell'art. 55 del medesimo decreto. Deduceva la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, in relazione agli artt. 53 e 55 del D.P.R.S. n. 6/1955, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere concluso entro sessanta giorni e che, alla data di proposizione del ricorso, non era stato adottato il decreto richiesto. Chiedeva quindi la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni regionali a concludere il procedimento adottando i provvedimenti conseguenti alla decadenza del Consiglio. La difesa regionale eccepiva, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva, l'insussistenza del silenzio per l'intervenuta definizione del procedimento, l'inesistenza dell'obbligo di adottare il decreto di decadenza e l'insussistenza dei relativi presupposti.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo non configurabile il silenzio-inadempimento. Il Collegio ha rilevato che, a seguito della richiesta del Comune, il Servizio Ispettivo del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali aveva esaminato la questione e adottato la nota del 19 gennaio 2026, entro il termine di sessanta giorni invocato dal ricorrente. La nota aveva definito il procedimento in senso negativo rispetto alla richiesta di decadenza, escludendo, sulla base del combinato disposto dell'art. 11, comma 2, L.R. n. 35/1997 e dell'art. 53, comma 3, L.R. n. 16/1963, nonché della sentenza CGARS n. 793/2024, la sussistenza dei presupposti per la decadenza. Secondo l'amministrazione, l'obbligo di procedere alle surroghe dei consiglieri surrogabili costituiva un prius logico-giuridico rispetto alla dichiarazione di decadenza; tale impostazione era stata recepita nel decreto assessoriale n. 70 del 19 febbraio 2026, con cui il Presidente della Regione, nella duplice veste di Presidente e di Assessore ad interim, aveva nominato un Commissario ad acta per effettuare le possibili surroghe. Il TAR ha quindi ritenuto che il procedimento fosse stato compiutamente definito mediante un provvedimento espresso, sebbene di contenuto diverso da quello auspicato dal Comune, e che non sussistesse più alcuna inerzia giuridicamente rilevante. Il giudice ha prescinduto dall'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione, poiché il ricorso era manifestamente infondato nel merito. Il Comune è stato condannato alle spese in favore delle amministrazioni regionali e dei consiglieri costituiti, mentre nulla è stato disposto nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
L'azione avverso il silenzio presuppone l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; non è configurabile quando il procedimento sia stato definito mediante un provvedimento espresso, anche se di contenuto sfavorevole o diverso da quello richiesto.
art. 2 l. 241/1990
L'obbligo generale di conclusione del procedimento è rispettato quando l'amministrazione adotta un atto espresso entro il termine applicabile; la violazione non sussiste se l'istanza è stata esaminata e definita mediante una determinazione negativa.
art. 53, commi 3 e 5, L.R. n. 16/1963
La procedura relativa alla decadenza del Consiglio comunale deve essere esaminata entro il termine di sessanta giorni richiamato dal giudice; la decadenza non può essere dichiarata prima dell'espletamento delle surroghe possibili, ove queste costituiscano il necessario presupposto logico-giuridico.
art. 55 D.P.R.S. n. 6/1955
La nomina del Commissario straordinario consegue alla dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale e non può essere pretesa quando l'amministrazione abbia escluso, con provvedimento espresso, la sussistenza dei presupposti della decadenza.
art. 24 L.R. n. 44/1991
Il potere sostitutivo regionale può essere attivato per consentire le operazioni di surroga dei consiglieri, quando l'amministrazione ritenga che tali operazioni debbano precedere l'accertamento della decadenza del Consiglio comunale.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio-inadempimento è infondata quando, prima o durante il giudizio, l'amministrazione abbia esaminato l'istanza e adottato un provvedimento espresso, anche se il contenuto dell'atto non coincide con quello richiesto dal privato o dall'ente istante.
- Nel procedimento relativo alla possibile decadenza di un Consiglio comunale per riduzione del numero dei consiglieri, l'espletamento delle surroghe concretamente possibili può costituire un prius logico-giuridico necessario rispetto all'accertamento definitivo dei presupposti della decadenza.
- La nomina del Commissario straordinario conseguente alla decadenza del Consiglio comunale presuppone l'accertamento della decadenza; in assenza di tale presupposto, l'amministrazione può definire il procedimento disponendo preliminarmente le operazioni di surroga mediante la nomina di un Commissario ad acta.
- Ai fini dell'azione contro il silenzio, il giudice deve verificare l'esistenza di una effettiva inerzia procedimentale: la definizione dell'istanza mediante una determinazione negativa esclude l'obbligo di adottare proprio il provvedimento richiesto e impedisce la declaratoria di silenzio-inadempimento.
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