Cassazione Civile, Sentenza n. 517/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi danneggiati)
La controversia
La controversia trae origine da una condotta iniziata nel luglio 2003, con cui la ricorrente avrebbe approfittato della fragilità psichica di un anziano imprenditore, con il quale coabitava e al quale prestava assistenza, inducendolo a compiere plurime e ingiustificate elargizioni patrimoniali in suo favore e contribuendo ad allontanarlo dai figli. Nel processo penale di primo grado la ricorrente era stata condannata per circonvenzione di incapace alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e a 1.000 euro di multa, con provvisionale di 1.500.000 euro in favore dei figli costituiti parti civili. La Corte d’appello penale l’aveva poi assolta perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili; la Cassazione penale aveva annullato tale decisione per vizio di motivazione, rinviando al giudice civile competente per valore in grado d’appello ai soli fini del risarcimento. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello civile di Milano, con sentenza pubblicata il 14 dicembre 2017, ha accertato la responsabilità civile per i fatti illeciti commessi dal luglio 2003 e ha liquidato 704.703,44 euro per danno patrimoniale, 300.000 euro per danno non patrimoniale iure hereditatis e 100.000 euro per ciascun figlio a titolo di danno non patrimoniale iure proprio, oltre accessori e spese. La ricorrente ha proposto otto motivi: (1) e (2) ha contestato la legittimazione dei figli e la novità, inammissibile in riassunzione, della domanda iure hereditatis; (3) ha dedotto il giudicato esterno derivante da una sentenza civile del 2015 relativa alla capacità del padre in una compravendita immobiliare; (4) ha invocato il giudicato interno conseguente all’assoluzione penale non impugnata dal pubblico ministero; (5) ha censurato l’assenza di un autonomo accertamento civile e l’uso delle risultanze e della sentenza penali, lamentando anche l’omessa valutazione di prove; (6) ha contestato l’accertamento dei beneficiari di assegni e prelievi e la loro riconducibilità a proprio vantaggio; (7) e (8) ha censurato per difetto di motivazione e violazione dei criteri di liquidazione la quantificazione dei danni non patrimoniali iure hereditatis e iure proprio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. I primi due motivi sono stati respinti: la costituzione di parte civile, valutata nel suo contenuto, comprendeva anche la richiesta di risarcimento dei danni patiti dal padre e trasmessi agli eredi; inoltre, il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce una translatio sostanziale al giudice civile e non è soggetto a un vincolo conformativo derivante dalla sentenza rescindente penale, pur restando applicabile il sistema civilistico delle preclusioni. Il terzo motivo è infondato: la sentenza civile del 2015 riguardava la validità di una specifica compravendita e non faceva stato sugli atti patrimoniali oggetto del presente giudizio né sulla diversa fragilità psichica rilevante ai fini della circonvenzione. Il quarto motivo è infondato, perché l’assoluzione penale con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento separa il rapporto penale da quello civile e il giudicato penale non vincola quest’ultimo. Il quinto motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte d’appello aveva compiuto un autonomo accertamento civile, potendo utilizzare la sentenza rescindente penale quale prova atipica liberamente valutabile; le censure sulle prove chiedevano una rivalutazione del merito o erano generiche. Il sesto motivo è inammissibile, perché la dedotta erronea percezione delle prove non era adeguatamente specificata e localizzata negli atti processuali. Il settimo e l’ottavo motivo sono infondati: la motivazione della Corte territoriale esponeva in modo intelligibile il percorso logico-valutativo e i criteri equitativi utilizzati per liquidare i danni non patrimoniali. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 12.200 euro per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 622 c.p.p.
il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è solo formalmente una mera prosecuzione del processo penale e si configura, invece, come sostanziale transiatio iudicii dinanzi al giudice civile, per cui, seppur tecnicamente regolato dagli artt. 392-394 c.p.c., non è affatto ipotizzabile un vincolo come quello che consegue all’enunciazione di un principio di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2.
Il rinvio al giudice civile disposto ai soli effetti civili determina un giudizio autonomo, soggetto alle regole processuali e sostanziali civili; la sentenza penale rescindente non vincola il giudice civile come un principio di diritto ex art. 384 c.p.c.
artt. 392-394 c.p.c.
Ne consegue che la morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve consentire di ritenere legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche l’emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell’illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall’art. 183 c.p.c. alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310).
Nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. sono ammesse nuove conclusioni conseguenti alla pronuncia penale rescindente e l’emendatio della domanda volta a prospettare gli elementi dell’illecito civile, entro le preclusioni generali dell’art. 183 c.p.c.
art. 183 c.p.c.
Ne consegue che la morfologia del giudizio di rinvio, ricostruita in termini di autonomia strutturale e funzionale rispetto al processo penale ormai conclusosi, deve consentire di ritenere legittima, oltre alla possibilità di formulazione di nuove conclusioni sorte in conseguenza di quanto rilevato dalla sentenza di cassazione penale, anche l’emendatio della domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell’illecito civile, sia pur nel limite del sistema generale delle preclusioni fissato dall’art. 183 c.p.c. alla luce del recente insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., 15 giugno 2015, n. 12310).
L’autonomia del giudizio civile di rinvio non esclude le preclusioni processuali civili: l’emendatio della domanda è consentita entro il sistema generale fissato dall’art. 183 c.p.c.
art. 2909 c.c.
Tuttavia, in base a tale sentenza, l’accertata validità della vendita immobiliare anzidetta e (in particolare) il relativo presupposto accertamento sulla assenza di incapacità di intendere e volere di B.E. rispetto a siffatto atto di disposizione o, comunque, sempre in relazione ad esso, l’assenza dei presupposti per dirsi integrato il reato di circonvenzione di incapace non costituiscono giudicato esterno nel presente giudizio, in cui non è oggetto la compravendita del (OMISSIS).
Il giudicato esterno copre l’accertamento relativo al rapporto e all’atto concretamente decisi; non si estende automaticamente ad atti dispositivi diversi né a presupposti riferiti a un’altra operazione.
art. 428 c.c.
Inoltre, occorre rammentare che il giudicato formatosi sull’insussistenza dell’incapacità naturale richiesta per l’annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l’art. 428 c.c. richiede l’accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell’art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l’autore dell’atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall’età, dall’insorgenza o dall’aggravamento di una patologia nEurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all’altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (Cass., 19 maggio 2016, n. 10329).
L’accertamento dell’incapacità naturale rilevante per l’annullamento ex art. 428 c.c. non coincide con l’accertamento della fragilità psichica che può rilevare ai fini della circonvenzione e non preclude, di per sé, la valutazione di quest’ultima.
art. 643 c.p.
Inoltre, occorre rammentare che il giudicato formatosi sull’insussistenza dell’incapacità naturale richiesta per l’annullamento contrattuale ex art. 428 c.c. è inopponibile nel giudizio volto a far dichiarare la nullità del medesimo contratto per circonvenzione di incapace, atteso che, mentre l’art. 428 c.c. richiede l’accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere, ai fini dell’art. 643 c.p. è, invece, sufficiente che l’autore dell’atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall’età, dall’insorgenza o dall’aggravamento di una patologia nEurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all’altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio (Cass., 19 maggio 2016, n. 10329).
Ai fini della circonvenzione di incapace, la condizione rilevante può consistere in una fragilità psichica che renda possibile, attraverso suggestione e induzione, la deprivazione del potere personale di autodeterminazione, critica e giudizio; non è necessario l’accertamento dell’incapacità naturale nei termini dell’art. 428 c.c.
art. 651 c.p.p.
A tal riguardo, è dirimente rilevare che, sia nel vigore dell’art. 541 c.p.c. del 1930, sia in base al vigente art. 622 c.p.c. la sentenza penale assolutoria della responsabilità penale dell’imputato con rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento del danno, determina la separazione del rapporto penale da quello civile, sul quale non ha effetti il giudicato penale (Cass., 24 novembre 1998, n. 11897; Cass., 22 maggio 2006, n. 11936; Cass., n. 15859/2019).
Quando la decisione penale assolutoria rinvia al giudice civile per la pronuncia sul risarcimento, il rapporto civile è separato da quello penale e non è vincolato dal giudicato penale; il richiamo all’art. 651 c.p.p. è stato formulato dalla ricorrente, mentre la statuizione si fonda sul principio espresso nel passaggio.
art. 115 c.p.c.
Sentenza, quella rescindente, che, dunque, in tale ottica – e ancor prima in quella evidenziata per cui essa non crea alcun vincolo al giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p., restando autonomo il relativo giudizio civile – riveste idonea prova atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e pienamente utilizzabile, giacchè, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevale nei confronti di altri dati probatori (Cass., 17 giugno 2013, n. 15112; Cass., 20 gennaio 2017, n. 1593).
La sentenza rescindente penale può essere utilizzata nel giudizio civile come prova atipica, liberamente apprezzabile; fuori dai casi di prova legale non opera una gerarchia che imponga la prevalenza di determinate prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Tuttavia, là dove (sempre inammissibilmente) le doglianze non attingano piuttosto ad una rivalutazione delle emergenze probatorie, senza che sia veicolata una denuncia di omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nei termini indicati dalla citata Cass., S.U., n. 8053/2014), la prospettazione dell’erronea percezione di circostanze di fatto che hanno formato oggetto di discussione tra le parti è affatto carente del supporto di idonea indicazione, e di congrua localizzazione processuale ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di dove (ossia con quali atti difensivi) e quando le parti abbiano discusso, in sede di giudizio di rimessione ex art. 622 c.p.p., sulle circostanze tratte dai documenti, assegni, bonifici e prelievi assunti come rilevanti ai fini del decidere.
La censura di errore percettivo sulle prove deve indicare e localizzare specificamente gli atti processuali dai quali risulti che la circostanza controversa fu discussa; in mancanza, la doglianza è inammissibile.
art. 1226 c.c.
L’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (tra le altre, Cass., 13 ottobre 2017, n. 24070).
La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione quando la motivazione espone adeguatamente il percorso logico e valutativo seguito.
art. 2059 c.c.
Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione affatto intelligibile (cfr. sintesi al p. e) dei “Fatti di causa”, cui si rinvia integralmente), ha dato contezza del percorso logico valutativo seguito nell’individuare i criteri ai quali ha ancorato la liquidazione del danno morale patito iure hereditatis e iure proprio dagli attori in conseguenza dell’illecito civile sostanziato dal fatto reato ex art. 643 c.p..
La liquidazione del danno morale iure hereditatis e iure proprio può essere confermata quando il giudice di merito esponga in modo intelligibile i criteri e il percorso valutativo che sorreggono la quantificazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il giudizio civile conseguente al rinvio ex art. 622 c.p.p. è autonomo rispetto al processo penale concluso e si svolge secondo le regole processuali e sostanziali civili; la sentenza penale rescindente non vincola il giudice civile come un principio di diritto, ferma l’applicazione delle preclusioni civili.
- Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. possono essere formulate nuove conclusioni conseguenti alla pronuncia rescindente ed è consentita l’emendatio della domanda per esporre gli elementi costitutivi dell’illecito civile, entro i limiti delle preclusioni dell’art. 183 c.p.c.
- La portata della domanda risarcitoria proposta con la costituzione di parte civile va ricostruita esaminandone il contenuto complessivo; la richiesta di ristoro di tutti i danni subiti e subendi, formulata dai figli di una persona già deceduta, può comprendere anche i danni trasmessi iure hereditatis.
- Il giudicato esterno non si estende a rapporti o atti diversi da quelli oggetto della decisione passata in giudicato; inoltre, l’accertamento dell’incapacità naturale rilevante per l’annullamento contrattuale non equivale all’accertamento della fragilità psichica rilevante ai fini della circonvenzione di incapace.
- L’assoluzione penale seguita dal rinvio al giudice civile per la decisione sul risarcimento separa il rapporto penale da quello civile, sicché il giudicato penale non vincola la decisione sulla responsabilità civile.
- La sentenza penale rescindente può essere utilizzata nel giudizio civile come prova atipica, soggetta al prudente apprezzamento del giudice; tale utilizzo non esonera il giudice civile dall’autonomo accertamento della responsabilità.
- La deduzione di un errore percettivo nella ricognizione di una prova, per essere scrutinabile in cassazione, deve essere specificamente localizzata negli atti processuali e non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito.
- La liquidazione equitativa del danno non è sindacabile in cassazione quando la motivazione dà conto in modo intelligibile del processo logico-valutativo e dei criteri utilizzati.
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