Cassazione Penale, Sentenza n. 1941/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) in quanto, quale progettista dei lavori di completamento e ripristino della strada comunale "Falascoso-Cropani" e responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello, avrebbe omesso di prevedere dispositivi di protezione (barriere stradali) nel tratto a ridosso di un ponte, violando il d.m. 18/02/1992 n.223 e le relative istruzioni tecniche. I motivi principali del ricorso erano: 1) errore nell'applicazione dell'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al d.m. 223/92, perchè tale norma non amplierebbe l'ambito di obbligo rispetto all'art. 2 (che riguarda strade con velocità di progetto >=70 km/h); 2) carenza di motivazione e vizio nell'attribuzione della posizione di garanzia ex art. 107 d.lgs. 267/2000, contestando che al ricorrente potesse essere richiesto di prevedere le barriere (anche in considerazione del fatto che la direzione lavori e una perizia di variante furono a cura di altro soggetto); 3) mancata valutazione adeguata del nesso causale e del fatto che la condotta della vittima (eccesso di velocità e condizioni stradali) avrebbe potuto interrompere la causalità; 4) violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte della Corte d'appello nel riformare un'assoluzione di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e condannato Nicola Bencardino per omicidio colposo. Motivazione: la Corte ha ritenuto applicabile l'obbligo di prevedere barriere di protezione ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.m. 223/92 e dell'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate, ove ricorra la ricostruzione o riqualificazione di parapetti, ponti o viadotti situati in posizione pericolosa, indipendentemente dalla velocità di progetto; il progetto predisposto da Bencardino riguardava l'adeguamento di un tratto significativo che raggiungeva un ponte alto oltre 10 metri e dunque imponeva la valutazione e la previsione di barriere. La Corte ha ritenuto provato che una barriera adeguata avrebbe impedito o contenuto la caduta del veicolo e, comunque, che la condotta della vittima (eccesso di velocità) non interrompeva il nesso causale. È stato inoltre sottolineato che la posizione di garanzia come progettista è sufficiente a fondare la responsabilità penale per omissione, anche se altri intervennero successivamente nei lavori. Conseguenze pratiche: conferma della condanna (pena di 6 mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, con concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante), condanna al risarcimento dei danni (provvisionali disposte: €100.000 per Michelangelo Lauria e Maria Antonietta De Mare; €50.000 per Giada Lauria), rifusione delle spese processuali e liquidazione delle spese per il giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.m. 18 febbraio 1992 n. 223 (istruzioni e prescrizioni per la progettazione, omologazione ed impiego delle barriere stradali di sicurezza)
"i progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato progettuale, completo di relazione motivata sulle scelte, redatto da un ingegnere, riguardante i tipi delle barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse"
la Corte ha ritenuto che, oltre al comma 1 (collegato al limite di 70 km/h), il comma 3 dell'art. 2 impone la progettazione di barriere anche in caso di adeguamento/ricostruzione/riqualificazione di ponti o parapetti situati in posizione pericolosa, senza riferimento al limite di velocità
Istruzioni tecniche allegate al d.m. 223/92, art. 3
"le protezioni previste dal decreto devono riguardare i bordi di tutte le opere d'arte all'aperto, quali ponti, viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e dall'altezza dal piano di campagna"
le istruzioni tecniche specificano che i bordi di opere d'arte (ponti, ecc.) devono essere protetti e che le protezioni devono estendersi longitudinalmente oltre l'opera per prevenire uscite di veicoli; ciò è stato interpretato come obbligo operativo nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 3
art. 589 cod. pen. (omicidio colposo)
norma penale applicata al fatto: morte per colpa; la condotta omissiva del progettista è stata ritenuta idonea a integrare il reato
art. 107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267
utilizzato per fondare una posizione di garanzia del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale: attribuisce compiti di gestione tecnica e poteri organizzativi che possono comportare obblighi di prevenzione del rischio
art. 41 cod. pen.
richiamato implicitamente la nozione di concorso di cause e causalità additiva: omissioni concorrenti di più garanti possono essere ciascuna essenziale per la produzione dell'evento e quindi rilevanti penalmente
Massime di principio
- Il progettista e, più in generale, chi ricopre una posizione di garanzia tecnica/organizzativa nei confronti di opere pubbliche assume l'obbligo di valutare e prevenire i rischi connessi all'opera progettata; l'omissione di misure di protezione previste dalla normativa tecnica può integrare responsabilità penale per omicidio colposo se tale omissione è essenziale per la produzione dell'evento.
- Il d.m. 223/92 va interpretato tenendo conto sia del comma 1 (obbligo per strade con velocità di progetto >=70 km/h) sia del comma 3: in caso di adeguamento, ricostruzione o riqualificazione di ponti, viadotti o parapetti situati in posizione pericolosa l'obbligo di prevedere allegato progettuale e valutare barriere sussiste indipendentemente dalla velocità di progetto.
- Le istruzioni tecniche (art. 3) conferiscono regole sulle caratteristiche e l'estensione delle protezioni (barriere) ai bordi delle opere d'arte e possono giustificare l'obbligo di previsione di barriere anche su strade a bassa velocità quando l'opera è posta in posizione pericolosa.
- La condotta colposa della vittima (es. eccesso di velocità) non interrompe automaticamente il nesso causale se, in presenza di omissioni protettive, un'adeguata misura di sicurezza avrebbe impedito l'evento; la causalità può essere cumulativa tra omissioni di più garanti.
- La responsabilità penale per omissione non viene esclusa dal fatto che altri soggetti abbiano poi diretto i lavori o presentato varianti: ogni garante può essere ritenuto penalmente responsabile se la sua omissione è stata essenziale nella catena causale.
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