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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1742/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha respinto l'istanza di riesame proposta contro l'ordinanza del GIP del 7 aprile 2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. L'imputato è indagato per concorso nel delitto di estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan D'Amico. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato in modo erroneo l'attendibilità e la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e avrebbe perciò colmato le lacune delle dichiarazioni (in particolare di Borrelli) appellandosi a ulteriori fonti di prova, tra cui le dichiarazioni del teste Antonio Carpentieri, che a sua volta sarebbero comunque lacunose.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio formale: il difensore che ha sottoscritto il ricorso non era iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, requisito tassativo a pena di inammissibilità (richiamata la modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). La Corte non è entrata nel merito delle questioni sostanziali sulla valutazione delle prove e delle dichiarazioni. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'inoltro degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. alla cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione dell'attendibilità e credibilità delle dichiarazioni delle persone offese; la Corte non si è pronunciata sul merito della presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni formali.

  • art. 613 cod. proc. pen. (modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103)

    Interpretazione della Corte: il ricorso per Cassazione, per la sua natura personale, deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; l'autenticazione della sottoscrizione da parte di un legale, la sottoscrizione 'per accettazione' del mandato o la delega al deposito non suppliscono a tale requisito e non attribuiscono la titolarità dell'atto impugnatorio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti procedurali a carico della cancelleria in caso di inammissibilità; la Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Per la Cassazione è requisito formale imprescindibile che il ricorso sia sottoscritto da un difensore iscritto all'albo speciale per la Corte di cassazione; l'assenza di tale iscrizione determina inammissibilità senza esame del merito.
  • L'inammissibilità per vizi formali comporta normalmente la condanna alle spese processuali e, se previsto, al pagamento di somme alla cassa delle ammende; quindi la cura della forma è cruciale per evitare sanzioni economiche anche quando le questioni sostanziali potrebbero essere rilevanti.
  • Se si contestano valutazioni di attendibilità di dichiarazioni testimoniali o delle persone offese, è opportuno far valere tali censure nelle forme e con le garanzie processuali corrette (difensore abilitato, motivazione ben documentata) per non rischiare che la questione venga dichiarata inammissibile per vizi procedurali.
  • L'impugnazione non sottoscritta da un difensore abilitato non può essere sanata con autenticazioni o con firme di avvocati che agiscono 'per accettazione' del mandato; occorre assicurarsi preventivamente che il difensore sia effettivamente iscritto nell'albo speciale.
  • Quando una Corte dichiara il ricorso inammissibile per ragioni formali, le questioni sostanziali (es. valutazione delle prove, rilevanza degli indizi) rimangono insindacate e potranno essere riproposte solo in una eventuale nuova impugnazione correttamente formata.

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