Sentenza del 05/10/2020 n. 1054 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
ICI - applicazione - Parrocchia - immobili esclusi - chiesa - è tale - canonica - è tale - tutti gli altri - tributo - si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia verteva sull'applicazione dell'ICI agli immobili di proprietà della Parrocchia: se tutti gli immobili parrocchiali fossero esenti per la loro titolarità ecclesiastica oppure se l'esenzione riguardasse solo gli immobili strutturalmente e funzionalmente connessi con l'esercizio del culto (es. chiesa e canonica). In particolare si è discusso se altri fabbricati come scuola d'infanzia, archivio pastorale, scuola di catechismo e sala per attività culturali/ricreative rientrassero nell'esenzione.
La decisione
La sentenza ha stabilito che sono esclusi dall'applicazione dell'ICI esclusivamente gli immobili univocamente e funzionalmente collegati all'esercizio del culto (la chiesa e la canonica). Gli altri fabbricati della Parrocchia, quali la scuola d'infanzia, l'archivio pastorale, la scuola di catechismo e la sala per attività culturali e ricreative, non presentavano il requisito della connessione strutturale/pertinenziale esclusiva con il culto e sono quindi soggetti ad ICI.
Norme richiamate
normativa ICI e relative disposizioni di esenzione per immobili destinati al culto
L'esenzione prevista per immobili destinati all'esercizio del culto si applica solo quando l'immobile è effettivamente e direttamente destinato a tale funzione; non si estende automaticamente a tutti gli immobili di proprietà dell'ente religioso.
principio giurisprudenziale della connessione strutturale e funzionale (pertinenzialità)
La norma è interpretata in base al requisito della pertinenzialità/connessione: occorre valutare se l'immobile è univocamente e funzionalmente collegato all'attività di culto. In assenza di tale collegamento esclusivo, l'immobile è imponibile.
Massime di principio
- L'esenzione ICI per enti religiosi riguarda solo gli immobili destinati in via esclusiva o principale all'esercizio del culto (es. chiesa) o strettamente pertinenti e funzionali a tale esercizio (es. canonica).
- Immobili di proprietà della Parrocchia adibiti a funzioni educative, culturali, ricreative o amministrative (scuola dell'infanzia, archivi, sale per attività, scuole di catechismo non esclusivamente religiose) sono normalmente imponibili salvo prova contraria di connessione esclusiva col culto.
- Per valutare l'esenzione si applica un test fattuale: natura dell'uso, destinazione d'uso prevalente, struttura e collegamento fisico/funzionale con luoghi di culto, eventuali atti formali (destinazione catastale, convenzioni, atti istitutivi).
- L'onere della prova circa l'esenzione spetta al proprietario/ricorrente: documentazione che dimostri l'uso esclusivo o la pertinenzialità è determinante (piante, regolamenti, provvedimenti concordati).
- Negli immobili polifunzionali o in uso promiscuo va valutata la prevalenza dell'uso e, se necessario, l'imposizione può essere proporzionale o riferita alle parti non esenti; la stipula di contratti d'uso a terzi può far venir meno l'esenzione.
- In casi simili è consigliabile ottenere un provvedimento amministrativo preventivo o parere vincolante dall'ente impositore o dagli uffici tributari per ridurre il rischio di contenzioso.
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