Sentenza del 13/10/2017 n. 24121 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell'ICI relativa agli anni 2002, 2003 e 2004 sostenendo in primo grado di aver erroneamente dichiarato come edificabili alcuni terreni agricoli e di aver quindi versato un'imposta eccedente. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello, ritenendo provato l'errore e non applicabile una preclusione al rimborso introdotta dal regolamento comunale soltanto nel 2007. Il Comune ha impugnato la decisione, denunciando, tra l'altro, che in appello la contribuente avesse modificato radicalmente la domanda, sostenendo una diversa ragione del rimborso: l'eccessivo versamento relativo a terreni edificabili classificati come zone "bianche". Secondo il Comune, tale nuova prospettazione costituiva una mutatio libelli vietata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del Comune, ritenendo che la contribuente avesse introdotto in appello una domanda nuova, fondata su fatti costitutivi e situazioni giuridiche diverse da quelle dedotte in primo grado. La domanda originaria riguardava l'errore nella dichiarazione di terreni agricoli come edificabili; quella proposta in appello riguardava invece l'eccedenza d'imposta versata per terreni edificabili successivamente divenuti zone "bianche". Tale modifica ha alterato l'oggetto sostanziale della controversia ed è stata dichiarata inammissibile d'ufficio ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992, anche se il Comune era rimasto contumace in appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata a pagare al Comune 7.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
In appello non possono proporsi domande nuove
La norma impedisce al contribuente di introdurre in secondo grado una pretesa fondata su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti in primo grado. La domanda nuova deve essere dichiarata inammissibile anche d'ufficio, indipendentemente dalla partecipazione o dalla contumacia della controparte.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
È richiamato dal Comune in relazione ai requisiti e ai limiti dell'atto di appello nel processo tributario.
Codice civile, art. 2909
È stato invocato dal Comune in relazione all'efficacia del giudicato esterno, ma il motivo è rimasto assorbito a seguito dell'accoglimento della censura sulla domanda nuova.
Codice di procedura civile, art. 112
È stato richiamato per denunciare l'omessa pronuncia su alcune questioni, ma anche tale motivo è rimasto assorbito.
Codice di procedura civile, art. 360
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dal Comune, tra cui nullità della sentenza, violazione di legge e vizio motivazionale.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 59, comma 1, lett. f
È stato richiamato dal Comune riguardo alla disciplina regolamentare dell'ICI e al rimborso dell'imposta versata in misura superiore al valore venale delle aree edificabili; la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato accolto per la novità della domanda.
Regolamento comunale ICI del Comune di Peschiera Borromeo, art. 15
La CTR lo aveva ritenuto applicabile solo dal 2007, mentre il Comune sosteneva che il diniego del rimborso dipendesse comunque dall'infondatezza della pretesa. La Corte non ha deciso tale questione, essendo rimasta assorbita.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non può trasformarsi in un nuovo giudizio: il contribuente deve mantenere invariati i fatti costitutivi e il nucleo sostanziale della domanda proposta in primo grado.
- Sussiste mutatio libelli quando la richiesta resta formalmente la stessa, ma viene fondata su fatti, qualificazioni sostanziali o situazioni giuridiche diverse, tali da modificare il tema d'indagine e richiedere una nuova difesa della controparte.
- È invece normalmente ammessa la semplice emendatio libelli quando si corregge o precisa la qualificazione giuridica dei medesimi fatti, senza modificare l'identità sostanziale della pretesa.
- La domanda nuova proposta per la prima volta in appello deve essere dichiarata inammissibile d'ufficio ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992; la contumacia della controparte non la rende ammissibile.
- Quando la domanda d'appello è fondata su una causa petendi nuova, il giudice può rigettare definitivamente la pretesa senza esaminare le ulteriori questioni, se queste diventano irrilevanti.
- Chi chiede un rimborso tributario deve indicare già nel ricorso introduttivo tutti i fatti e i presupposti della pretesa, evitando di sostituire in appello l'errore originariamente dedotto con una diversa ragione di pagamento indebito.
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