Cassazione Penale, Ordinanza n. 15210/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna inflitta in primo grado per detenzione di sostanza stupefacente in quantità e modalità ritenute incompatibili con l'uso personale e indicative della destinazione alla cessione a terzi. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. l'inosservanza o erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione, anche per violazione dell'art. 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente nel desumere la finalità di spaccio dai soli elementi oggettivi valorizzati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul difetto di motivazione, osservando che la Corte territoriale aveva logicamente desunto la destinazione della sostanza alla cessione a terzi da plurimi indici oggettivi: il notevole dato ponderale, idoneo a ricavare oltre 20.000 dosi, la suddivisione in panetti, l'occultamento in una borsa e il trasporto a bordo di un treno. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice per il reato di detenzione di sostanza stupefacente in fattispecie di lieve entità; nel caso concreto la condanna è stata confermata sulla base della destinazione della droga alla cessione a terzi.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Corrispondente al motivo di ricorso per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o processuale penale.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Corrispondente al motivo di ricorso per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 125 c.p.p.
Richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte ha escluso la sua violazione perché la motivazione di merito era congrua e logicamente argomentata.
art. 616 c.p.p.
Regola la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per condizionare la condanna alla Cassa delle ammende all'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la censura di vizio di motivazione è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia ricostruito la finalità di spaccio sulla base di plurimi elementi oggettivi, logicamente convergenti e non meramente assertivi.
- La destinazione a terzi della sostanza stupefacente può essere desunta da indici fattuali quali quantità complessiva, suddivisione in dosi o panetti, occultamento del materiale e modalità del trasporto, se il ragionamento inferenziale del giudice di merito è coerente e non illogico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, senza evidenziare reali carenze logiche o giuridiche della motivazione impugnata.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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