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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04058/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso una sentenza della corte di appello pronunciata ex art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato in appello. Dalla motivazione dell'ordinanza risulta che l'unica doglianza specificamente dedotta riguardava asseriti difetti di motivazione sulla misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel giudizio di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla conformità della pronuncia del giudice al contenuto dell'accordo; sono invece inammissibili censure che attengono alla motivazione sulla pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura proposta non rientrasse tra i limitati casi nei quali è consentita l'impugnazione per cassazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. La declaratoria è stata resa con procedura semplificata e non partecipata ai sensi degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello la sentenza può essere impugnata in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non sono deducibili censure sulla motivazione della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata con procedura semplificata e non partecipata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. è impugnabile con ricorso per cassazione solo per vizi che incidono sulla validità del concordato, non per doglianze attinenti al merito del trattamento sanzionatorio.
  • Le censure sulla motivazione della pena sono inammissibili quando il giudizio di appello si sia concluso con concordato tra le parti, perché la sede di controllo in cassazione è limitata alla regolarità della formazione dell'accordo e alla corrispondenza della decisione al suo contenuto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte deve applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo i casi eccezionali non emergenti dal testo.
  • L'inammissibilità del ricorso può essere decisa con rito camerale non partecipato nei casi previsti dal combinato disposto degli artt. 599-bis e 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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