Ordinanza n. 1658/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: soppressione di un patentino disposta in ragione del sequestro ex art. 354 c.p.p. e rigetto tacito del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare patentino)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui è stato soppresso il patentino, ritenendo che l’intervenuto sequestro ex art. 354 c.p.p. fosse di per sé ostativo alla conservazione del titolo, nonché il rigetto tacito del ricorso gerarchico. Tra le censure, il ricorrente ha dedotto l’insufficienza della motivazione, contestando l’automatica equiparazione tra sequestro e perdita dei presupposti di affidabilità necessari per il mantenimento del patentino. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris. Dalla lettura dell’art. 40-quinquies del d.lgs. n. 504/1999 e dell’art. 6 della l. n. 1293/1957 non emerge un potere vincolato dell’Amministrazione, sicché il mero sequestro non può essere considerato automaticamente ostativo alla conservazione del patentino. È stata ritenuta prima facie fondata la censura relativa all’insufficienza della motivazione: l’Amministrazione avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata e applicare il principio di proporzionalità, valutando almeno la rilevanza del quantitativo sequestrato e l’eventuale sistematicità o ripetizione delle condotte illecite, in rapporto all’affidabilità del titolare. L’istanza cautelare è stata accolta e l’efficacia del provvedimento è stata sospesa. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 12 gennaio 2027. L’Amministrazione è stata condannata a rifondere le spese della fase cautelare, liquidate in euro 500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 40-quinquies d.lgs. 504/1999
La disposizione non è stata interpretata come fonte di un potere vincolato che imponga la soppressione del patentino per il solo fatto dell’intervenuto sequestro.
art. 6 l. 1293/1957
La disposizione, letta insieme all’art. 40-quinquies del d.lgs. n. 504/1999, non consente di ritenere automaticamente ostativo il sequestro alla conservazione del patentino.
art. 354 c.p.p.
Il sequestro eseguito ai sensi della norma non determina, da solo, l’automatica soppressione del patentino; deve essere oggetto di valutazione amministrativa proporzionata e adeguatamente motivata.
art. 55 c.p.a.
È stato applicato per accogliere la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando la disciplina del patentino non configura un potere vincolato, l’Amministrazione non può ritenere il mero sequestro ex art. 354 c.p.p. automaticamente ostativo alla conservazione del titolo.
- La soppressione di un patentino fondata su un sequestro richiede una motivazione rafforzata, che espliciti le ragioni per cui gli elementi acquisiti incidono sull’affidabilità del titolare.
- Nel valutare gli effetti amministrativi di un sequestro, l’Amministrazione deve rispettare il principio di proporzionalità e considerare, tra gli elementi rilevanti, la quantità dei beni sequestrati e l’eventuale sistematicità o reiterazione delle condotte illecite.
- L’automatica adozione della misura ablativa, senza una concreta valutazione dell’affidabilità del titolare e della gravità dei fatti, presenta un profilo di insufficienza motivazionale rilevante in sede cautelare.
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