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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39506/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato da una società creditrice sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. I destinatari del precetto hanno proposto opposizione, contestando la decorrenza degli interessi legali indicata nel titolo esecutivo giudiziale, che recava la formula "dal dovuto al saldo". Secondo gli opponenti, poiché il dispositivo non specificava una diversa data iniziale, gli interessi avrebbero dovuto decorrere non da un momento anteriore ma dalla data di deposito della sentenza, momento in cui il credito era divenuto liquido. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il titolo andasse interpretato in base al suo testo e che non potessero essere valorizzati elementi esterni non richiamati nella sentenza, come un prospetto riepilogativo, una raccomandata di messa in mora o la data di ultimazione dei lavori utilizzata dal consulente tecnico. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse mal compreso il motivo di appello, che investiva anche l'illogicità della motivazione del Tribunale; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 474 c.p.c., sostenendo che il giudice dell'esecuzione può integrare o interpretare il titolo esecutivo giudiziale avvalendosi anche di documenti esterni ritualmente acquisiti nel processo presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva adeguatamente il contenuto del motivo di appello né indicava in modo preciso gli atti e i documenti rilevanti, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre, la censura non era comunque scrutinabile in cassazione perché investiva una questione non più deducibile nei termini prospettati. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la Corte ha ribadito che l'integrazione del titolo esecutivo giudiziale può avvenire anche mediante elementi estrinseci del processo presupposto, ma solo se tali elementi siano ritualmente acquisiti, univoci e idonei a completare il comando senza nuove indagini; nel caso concreto, tuttavia, la ricorrente non aveva specificato tempi e modalità di produzione dei documenti richiamati e non aveva dimostrato che si trattasse di questioni già decise nel processo di merito e soltanto non adeguatamente esteriorizzate nel titolo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La violazione della norma è stata esclusa perché il primo motivo non coglieva correttamente la ratio della sentenza impugnata e, comunque, non era specificamente autosufficiente.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve riportare e indicare specificamente atti e documenti su cui la censura si fonda, con puntuale localizzazione processuale; il mero rinvio o richiamo non basta.

  • art. 474 c.p.c.

    Il titolo esecutivo giudiziale può essere interpretato anche alla luce di elementi esterni del processo presupposto, ma solo entro limiti rigorosi e senza richiedere nuove attività cognitive.

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato per escludere che la fattispecie rientrasse nelle tassative ipotesi di rimessione al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per escludere la possibilità di una rimessione al primo giudice nel caso concreto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata in relazione alla proposta del relatore nel procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione fondato su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se non ne riproduce il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la collocazione e la produzione processuale, poiché il giudizio di legittimità non può essere sollecitato a un esame esplorativo degli atti.
  • Il giudice dell'esecuzione può integrare il contenuto del titolo esecutivo giudiziale anche mediante elementi estrinseci del processo presupposto, ma soltanto quando tali elementi siano ritualmente acquisiti, univoci e idonei a completare un comando già determinato senza nuove valutazioni di merito.
  • L'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo non è ammessa quando richieda attività cognitive suppletive o quando il dato esterno non corrisponda a questioni già esaminate e risolte nel giudizio di merito.
  • In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata; non è scrutinabile un motivo che prospetti una critica diversa o non più coerente con la decisione effettivamente resa nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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