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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31644/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati commessi il 21/11/2021 (tentato omicidio, rissa aggravata, detenzione e porto di arma da fuoco e coltello). Primo motivo: vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Secondo motivo: vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, chiedendo domiciliari con braccialetto elettronico in considerazione dello status di incensurato, dell'impiego e della disponibilità di un domicilio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: inammissibile per mancanza di interesse, perché l'eventuale esclusione dell'aggravante della premeditazione non avrebbe inciso sulla legittimità o sulla durata della custodia cautelare (termine massimo rimaneva superiore ai sei anni). Sul secondo motivo: inammissibile per difetto di specificità e per inconferenza rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto sussistere esigenze cautelari anche per l'assenza di autocontrollo e aveva spiegato perché il braccialetto elettronico non sarebbe stato idoneo a contenere tali esigenze. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso (il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma).

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Disciplina dei termini di custodia cautelare in fase di indagini preliminari; utile per valutare che la durata della custodia non mutava per l'eventuale esclusione dell'aggravante.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione di adeguatezza della misura cautelare per reati particolarmente gravi (richiamata per spiegare che l'esistenza o meno dell'aggravante non incideva sulla presunzione di adeguatezza della custodia).

  • art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.

    Richiamato per identificare i delitti rilevanti ai fini della durata della custodia cautelare durante le indagini (classificazione del tentato omicidio tra i reati che giustificano termini di custodia più lunghi).

  • art. 56, comma 2, cod. pen.

    Regola la riduzione di pena per il tentativo; è stata usata per spiegare che, anche eliminando l'aggravante, la pena massima permarrebbe elevata e quindi la custodia giustificata.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sull'omicidio cui si riferisce la presunzione di adeguatezza citata; richiamata per distinguere l'effetto delle aggravanti sul quadro sanzionatorio.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che mancasse interesse sull'eccezione relativa all'aggravante perché la sua rimozione non avrebbe migliorato concretamente la posizione cautelare del ricorrente.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.

  • art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

    Norma di coordinamento procedurale citata per gli adempimenti di trasmissione agli uffici competenti (menzionata nella parte dispositiva per gli adempimenti della cancelleria).

  • art. 94, comma 1-ter (prob. cod. proc. pen. o richiamo procedurale)

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (menzione formale nella sentenza).

Massime di principio

  • In procedimenti "de libertate" contestare solo la configurabilità di aggravanti è spesso inammissibile se la loro esclusione non modifica la sanzione massima rilevante ai fini della custodia o la durata della stessa: l'interesse è requisito di ammissibilità.
  • Per ottenere la modifica della misura cautelare (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) il ricorrente deve criticare specificamente e logicamente le ragioni del giudice che hanno ritenuto insufficienti le misure meno afflittive; argomentazioni generiche (incensuratezza, lavoro, domicilio) possono risultare insufficienti.
  • La valutazione delle esigenze cautelari può prendere in considerazione la capcità di autocontrollo del soggetto: reati violenti e modalità esecutive possono giustificare la custodia in carcere anche se il soggetto è incensurato.
  • Il braccialetto elettronico è considerato strumento di segnalazione dell'allontanamento ma non sempre idoneo a evitare la reiterazione del pericolo; la sua idoneità va valutata rispetto al rischio concreto di recidiva o di ostacolo alle indagini.
  • La mera situazione anagrafica o lavorativa (es. giovane incensurato con lavoro) non garantisce, di per sé, la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive se il giudice ritiene fondate esigenze cautelari.
  • Occorre sempre rispettare i requisiti di specificità e concretezza nel sostenere motivi di ricorso in Cassazione: la Corte non ammette argomentazioni che non attacchino direttamente e logicamente la motivazione del provvedimento impugnato.

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