Cassazione Penale, Sentenza n. 31644/2022 del 24/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati commessi il 21/11/2021 (tentato omicidio, rissa aggravata, detenzione e porto di arma da fuoco e coltello). Primo motivo: vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante della premeditazione. Secondo motivo: vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, chiedendo domiciliari con braccialetto elettronico in considerazione dello status di incensurato, dell'impiego e della disponibilità di un domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: inammissibile per mancanza di interesse, perché l'eventuale esclusione dell'aggravante della premeditazione non avrebbe inciso sulla legittimità o sulla durata della custodia cautelare (termine massimo rimaneva superiore ai sei anni). Sul secondo motivo: inammissibile per difetto di specificità e per inconferenza rispetto alla motivazione del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto sussistere esigenze cautelari anche per l'assenza di autocontrollo e aveva spiegato perché il braccialetto elettronico non sarebbe stato idoneo a contenere tali esigenze. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso (il ricorso è stato presentato nei limiti strettamente necessari previsti dalla norma).
art. 303 cod. proc. pen.
Disciplina dei termini di custodia cautelare in fase di indagini preliminari; utile per valutare che la durata della custodia non mutava per l'eventuale esclusione dell'aggravante.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della misura cautelare per reati particolarmente gravi (richiamata per spiegare che l'esistenza o meno dell'aggravante non incideva sulla presunzione di adeguatezza della custodia).
art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamato per identificare i delitti rilevanti ai fini della durata della custodia cautelare durante le indagini (classificazione del tentato omicidio tra i reati che giustificano termini di custodia più lunghi).
art. 56, comma 2, cod. pen.
Regola la riduzione di pena per il tentativo; è stata usata per spiegare che, anche eliminando l'aggravante, la pena massima permarrebbe elevata e quindi la custodia giustificata.
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio cui si riferisce la presunzione di adeguatezza citata; richiamata per distinguere l'effetto delle aggravanti sul quadro sanzionatorio.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che mancasse interesse sull'eccezione relativa all'aggravante perché la sua rimozione non avrebbe migliorato concretamente la posizione cautelare del ricorrente.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente.
art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Norma di coordinamento procedurale citata per gli adempimenti di trasmissione agli uffici competenti (menzionata nella parte dispositiva per gli adempimenti della cancelleria).
art. 94, comma 1-ter (prob. cod. proc. pen. o richiamo procedurale)
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione (menzione formale nella sentenza).
Massime di principio
- In procedimenti "de libertate" contestare solo la configurabilità di aggravanti è spesso inammissibile se la loro esclusione non modifica la sanzione massima rilevante ai fini della custodia o la durata della stessa: l'interesse è requisito di ammissibilità.
- Per ottenere la modifica della misura cautelare (es. arresti domiciliari con braccialetto elettronico) il ricorrente deve criticare specificamente e logicamente le ragioni del giudice che hanno ritenuto insufficienti le misure meno afflittive; argomentazioni generiche (incensuratezza, lavoro, domicilio) possono risultare insufficienti.
- La valutazione delle esigenze cautelari può prendere in considerazione la capcità di autocontrollo del soggetto: reati violenti e modalità esecutive possono giustificare la custodia in carcere anche se il soggetto è incensurato.
- Il braccialetto elettronico è considerato strumento di segnalazione dell'allontanamento ma non sempre idoneo a evitare la reiterazione del pericolo; la sua idoneità va valutata rispetto al rischio concreto di recidiva o di ostacolo alle indagini.
- La mera situazione anagrafica o lavorativa (es. giovane incensurato con lavoro) non garantisce, di per sé, la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive se il giudice ritiene fondate esigenze cautelari.
- Occorre sempre rispettare i requisiti di specificità e concretezza nel sostenere motivi di ricorso in Cassazione: la Corte non ammette argomentazioni che non attacchino direttamente e logicamente la motivazione del provvedimento impugnato.
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