Cassazione Penale, Sentenza n. 12526/2025 del 01/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione di arma clandestina (art. 23 L. 110/1975) e alterazione di arma (art. 3 L. 110/1975). Le censure principali erano: 1) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per la modifica del fatto originariamente contestato (sostituzione della molla vs otturazione del foro di sfiato), con conseguente pregiudizio della difesa; 2) insufficiente e contraddittoria prova tecnica sulla potenza dell'arma (diverse consulenze: P.M., difesa e perizia del RIS) e quindi carenza della prova che la carabina superasse il limite legale di 7,5 joule; 3) mancata prova che l'alterazione fosse stata eseguita dall'imputato (posizione di buona fede e provenienza lecita dell'arma dalla nuora); 4) assenza del dolo richiesto per l'alterazione e per la detenzione di arma clandestina; 5) mancato riconoscimento della diminuente di lieve entità ex art. 5 L. 895/1967; 6) errata dosimetria della pena, ritenuta recidiva e negazione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) non sussista violazione della correlazione tra imputazione e sentenza, perché la modifica dell'imputazione è derivata da risultati peritali successivi e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi in rito ordinario; b) le censure sulla prova tecnica sono generiche e infondate: la perizia del perito nominato dal GUP (Fragomeni, RIS di Messina), che ha effettuato smontaggio e prove di sparo rilevando capacità cinetica di 16,4 joule e otturazione del foro, è stata ritenuta più attendibile rispetto alle consulenze di parte; c) la qualificazione dell'arma come clandestina non è limitata alle sole armi catalogate e la Corte territoriale ha logicamente escluso che la carabina alterata fosse stata venduta dal banco di prova in quelle condizioni; d) la diminuente per fatto di lieve entità non è applicabile alle ipotesi disciplinate dalla legge 110/1975; e) la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva è congrua e insindacabile in sede di legittimità. Conseguenza: rigetto del ricorso per cassazione e conferma delle sentenze di merito.
Norme richiamate
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23
Il reato di detenzione di arma clandestina può ricomprendere anche armi non catalogate o artigianalmente modificate; la clandestinità attribuisce specifica pericolosità e impedisce l'applicazione della diminuente di lieve entità.
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 3
Disciplina l'alterazione delle armi; la Corte ha ritenuto provata l'alterazione sulla base della perizia tecnica che ha riscontrato l'otturazione del foro di sfiato.
codice di procedura penale, art. 441, comma 5
Consente al GUP di disporre accertamenti peritali nel procedimento abbreviato; nel caso è stata disposta perizia a causa di contrasti tra consulenze tecniche.
codice di procedura penale, art. 441-bis
Richiamato in relazione alla scelta del rito: dopo la modifica dell'imputazione l'imputato ha rinunciato al rito abbreviato e ha chiesto il rito ordinario.
codice di procedura penale, art. 423, comma 1
Usato per definire la nozione di fatto diverso: la modifica può riguardare anche connotati materiali difformi rispetto alla contestazione originaria senza pregiudizio se l'imputato ha potuto difendersi.
codice di procedura penale, art. 521, comma 2
Citato dalla difesa come norma che avrebbe imposto la restituzione degli atti al PM; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario alla luce delle garanzie effettive di difesa esercitate dall'imputato.
disposizioni transitorie, art. 173 disp. att. c.p.p.
Limita i motivi di impugnazione ammessi in cassazione; il ricorso è stato valutato anche nei limiti di ammissibilità previsti.
legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5
La circostanza attenuante del fatto di lieve entità non è applicabile ai reati relativi ad armi clandestine disciplinati dalla legge 110/1975.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme sui motivi di ricorso per cassazione (specificazione, motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi proposti generici, reiterativi o manifestamente infondati.
Massime di principio
- La modifica dell'imputazione in corso di processo sulla base di risultati peritali non determina automaticamente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputato ha avuto concreta possibilità di conoscere e contestare le nuove risultanze e di esercitare la difesa.
- Le perizie tecniche complete che prevedono smontaggio dell'arma e prove di sparo sono generalmente ritenute più attendibili rispetto a esami meramente esterni o a prove incomplete; discrepanze tra consulenze di parte e perizie ufficiali non annullano la prova se motivate dal giudice.
- Per configurare il reato di arma clandestina non è indispensabile che l'arma sia catalogata: trasformazioni artigianali o alterazioni che eliminano segni distintivi o ne aumentano pericolosità rientrano nella nozione di clandestinità.
- La diminuente per fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 L. 895/1967 non è applicabile ai reati relativi alle armi clandestine disciplinati dalla L. 110/1975.
- Per contestare con successo la qualificazione tecnica di un'arma (potenza, alterazione) la difesa deve fornire elementi probatori concreti e specifici; mere ipotesi alternative o generiche incongruenze tra perizie non sono sufficienti in cassazione.
- La valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la manifesta illogicità o carenza motivazionale, non la diversità di valutazione ove questa sia congruamente motivata.
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