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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12526/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione di arma clandestina (art. 23 L. 110/1975) e alterazione di arma (art. 3 L. 110/1975). Le censure principali erano: 1) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza per la modifica del fatto originariamente contestato (sostituzione della molla vs otturazione del foro di sfiato), con conseguente pregiudizio della difesa; 2) insufficiente e contraddittoria prova tecnica sulla potenza dell'arma (diverse consulenze: P.M., difesa e perizia del RIS) e quindi carenza della prova che la carabina superasse il limite legale di 7,5 joule; 3) mancata prova che l'alterazione fosse stata eseguita dall'imputato (posizione di buona fede e provenienza lecita dell'arma dalla nuora); 4) assenza del dolo richiesto per l'alterazione e per la detenzione di arma clandestina; 5) mancato riconoscimento della diminuente di lieve entità ex art. 5 L. 895/1967; 6) errata dosimetria della pena, ritenuta recidiva e negazione delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che: a) non sussista violazione della correlazione tra imputazione e sentenza, perché la modifica dell'imputazione è derivata da risultati peritali successivi e l'imputato ha avuto concreta possibilità di difendersi in rito ordinario; b) le censure sulla prova tecnica sono generiche e infondate: la perizia del perito nominato dal GUP (Fragomeni, RIS di Messina), che ha effettuato smontaggio e prove di sparo rilevando capacità cinetica di 16,4 joule e otturazione del foro, è stata ritenuta più attendibile rispetto alle consulenze di parte; c) la qualificazione dell'arma come clandestina non è limitata alle sole armi catalogate e la Corte territoriale ha logicamente escluso che la carabina alterata fosse stata venduta dal banco di prova in quelle condizioni; d) la diminuente per fatto di lieve entità non è applicabile alle ipotesi disciplinate dalla legge 110/1975; e) la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva è congrua e insindacabile in sede di legittimità. Conseguenza: rigetto del ricorso per cassazione e conferma delle sentenze di merito.

Norme richiamate

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 23

    Il reato di detenzione di arma clandestina può ricomprendere anche armi non catalogate o artigianalmente modificate; la clandestinità attribuisce specifica pericolosità e impedisce l'applicazione della diminuente di lieve entità.

  • legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 3

    Disciplina l'alterazione delle armi; la Corte ha ritenuto provata l'alterazione sulla base della perizia tecnica che ha riscontrato l'otturazione del foro di sfiato.

  • codice di procedura penale, art. 441, comma 5

    Consente al GUP di disporre accertamenti peritali nel procedimento abbreviato; nel caso è stata disposta perizia a causa di contrasti tra consulenze tecniche.

  • codice di procedura penale, art. 441-bis

    Richiamato in relazione alla scelta del rito: dopo la modifica dell'imputazione l'imputato ha rinunciato al rito abbreviato e ha chiesto il rito ordinario.

  • codice di procedura penale, art. 423, comma 1

    Usato per definire la nozione di fatto diverso: la modifica può riguardare anche connotati materiali difformi rispetto alla contestazione originaria senza pregiudizio se l'imputato ha potuto difendersi.

  • codice di procedura penale, art. 521, comma 2

    Citato dalla difesa come norma che avrebbe imposto la restituzione degli atti al PM; la Corte ha ritenuto che non fosse necessario alla luce delle garanzie effettive di difesa esercitate dall'imputato.

  • disposizioni transitorie, art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita i motivi di impugnazione ammessi in cassazione; il ricorso è stato valutato anche nei limiti di ammissibilità previsti.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, art. 5

    La circostanza attenuante del fatto di lieve entità non è applicabile ai reati relativi ad armi clandestine disciplinati dalla legge 110/1975.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (specificazione, motivazione). La Corte ha ritenuto i motivi proposti generici, reiterativi o manifestamente infondati.

Massime di principio

  • La modifica dell'imputazione in corso di processo sulla base di risultati peritali non determina automaticamente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputato ha avuto concreta possibilità di conoscere e contestare le nuove risultanze e di esercitare la difesa.
  • Le perizie tecniche complete che prevedono smontaggio dell'arma e prove di sparo sono generalmente ritenute più attendibili rispetto a esami meramente esterni o a prove incomplete; discrepanze tra consulenze di parte e perizie ufficiali non annullano la prova se motivate dal giudice.
  • Per configurare il reato di arma clandestina non è indispensabile che l'arma sia catalogata: trasformazioni artigianali o alterazioni che eliminano segni distintivi o ne aumentano pericolosità rientrano nella nozione di clandestinità.
  • La diminuente per fatto di lieve entità prevista dall'art. 5 L. 895/1967 non è applicabile ai reati relativi alle armi clandestine disciplinati dalla L. 110/1975.
  • Per contestare con successo la qualificazione tecnica di un'arma (potenza, alterazione) la difesa deve fornire elementi probatori concreti e specifici; mere ipotesi alternative o generiche incongruenze tra perizie non sono sufficienti in cassazione.
  • La valutazione della recidiva e delle attenuanti generiche è rimessa al giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la manifesta illogicità o carenza motivazionale, non la diversità di valutazione ove questa sia congruamente motivata.

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