Cassazione Penale, Ordinanza n. 07815/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e lo aveva condannato a pena detentiva per detenzione illecita di cocaina a fini di cessione a terzi, cessione di ulteriori involucri della stessa sostanza e violenza/minaccia nei confronti di agenti operanti. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5-bis, D.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, richiamando l'art. 81 c.p. e contestando l'aumento di pena per il reato di resistenza/violenza a pubblico ufficiale in continuazione con il capo relativo agli stupefacenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., fosse preclusa la proposizione in cassazione di censure dirette a contestare la qualificazione giuridica del fatto e, più in generale, i punti oggetto dell'accordo tra accusa e difesa. L'unica eccezione riconosciuta riguarda la pena illegale, evenienza non ravvisata nel caso concreto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato sui motivi di appello implica l'accettazione dei punti concordati e preclude nel successivo giudizio di legittimità doglianze incompatibili con l'accordo, salvo il caso di pena illegale.
art. 73, comma 5-bis, D.P.R. 309/1990
Norma invocata dalla difesa per ottenere una qualificazione più favorevole dei fatti in materia di stupefacenti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare un punto coperto dal concordato.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Disposizione posta a base della condanna per detenzione illecita e cessione di cocaina in quantità modesta, nel giudizio di merito definito con concordato.
art. 337 c.p.
Norma richiamata per il reato di violenza e minaccia contro gli agenti operanti, anch'essa oggetto del trattamento sanzionatorio concordato in appello.
art. 81 c.p.
Richiamato dalla difesa per contestare l'aumento di pena per il reato in continuazione; la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché inerente a un punto coperto dall'accordo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 337 cod. pen.
Norma indicata nel testo per il reato di violenza/minaccia contro gli agenti operanti.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere che, in mancanza di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, possa evitarsi la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., le censure che mirano a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto o altri punti oggetto dell'accordo tra le parti sono inammissibili, perché l'accordo comporta rinuncia a dedurre doglianze incompatibili con il concordato.
- L'unica eccezione alla preclusione derivante dal concordato sui motivi di appello è rappresentata dalla pena illegale; in mancanza di tale vizio, il ricorso che contesti la misura concordata o i presupposti ad essa sottesi non è proponibile in cassazione.
- La richiesta concordata sulla pena è vincolante nella sua integralità e presuppone la condivisa definizione di qualificazione giuridica del fatto e di ogni elemento incidente sul calcolo sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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