Cassazione Penale, Sentenza n. 00881/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione del diritto di difesa per non essere stato informato della rinuncia del difensore di fiducia e della contestuale nomina del difensore d'ufficio durante il processo di primo grado, non avendo ricevuto né il verbale di udienza né l'ordinanza di nomina ex art. 97, comma 1, c.p.p.; ciò lo avrebbe privato della possibilità di impugnare la sentenza di condanna e di difendersi adeguatamente. Contestava inoltre l'asserita ricezione di un telegramma attestante la rinuncia, ritenuto mai pervenuto al domicilio eletto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 629-bis c.p.p. nella versione vigente dal 29.12.2022 e ha affermato che, per ottenere la rescissione del giudicato, il ricorrente deve provare che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p. e che non abbia potuto impugnare la sentenza senza sua colpa, salvo che risulti che avesse avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza (notifica dell'ordine di esecuzione del 14/03/2025) e non ha provato né adeguatamente allegato l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza. La Corte ha inoltre escluso la conversione d'ufficio della richiesta di rescissione in istanza di restituzione nel termine e ha confermato che la mancata comunicazione del nominativo del difensore di ufficio fuori udienza è un problema diverso dall'ipotesi in esame; infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629-bis c.p.p.
La norma stabilisce le condizioni per ottenere la rescissione del giudicato per i condannati in assenza; la Corte interpreta che occorre provare la carenza dei presupposti ex art. 420-bis e la mancata impugnazione senza colpa, salvo che sia dimostrata l'effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza.
art. 420-bis c.p.p.
Fissa i presupposti per la dichiarazione di assenza; la Corte richiede che il richiedente alla rescissione dimostri che la dichiarazione di assenza sia stata adottata in assenza dei requisiti previsti da questa norma.
art. 97 c.p.p.
Regola la nomina del difensore d'ufficio; la Corte distingue tra nomine operate in udienza (che non sempre richiedono notifiche supplementari) e quelle fuori udienza, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione.
art. 28 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulle comunicazioni al difensore e sulle formalità attinenti alla rinuncia; la Corte prende in considerazione l'obbligo di comunicazione del nominativo del difensore per le nomine fuori udienza ma rileva che, se la nomina è avvenuta in udienza con l'imputato presente o da ritenersi presente, l'informativa ha diversa rilevanza.
art. 616 c.p.p.
Stabilisce le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibilità di sanzione a favore della Cassa delle ammende; la Corte lo applica per compensare le spese e disporre il versamento di euro 3.000.
art. 89, comma 1, D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia)
Richiamata per escludere la sua applicazione retroattiva al caso in cui il processo non era più pendente alla data di entrata in vigore della riforma; la Corte osserva che la sentenza d'appello era già divenuta irrevocabile nel 2021.
Massime di principio
- Per chiedere la rescissione del giudicato il ricorrente deve provare sia la carenza dei presupposti della dichiarazione di assenza (art. 420-bis) sia l'impossibilità di impugnare la sentenza senza sua colpa; non basta sostenere una generica mancata informazione.
- Se emerge che il condannato aveva avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza divenuta irrevocabile, la domanda di rescissione è esclusa.
- La mancata comunicazione del nominativo del difensore d'ufficio fuori udienza può integrare una nullità, ma le nomine operate in udienza con l'imputato presente hanno diversa rilevanza e non costituiscono automaticamente vizio determinante per la rescissione.
- Non è possibile, come regola generale, convertire d'ufficio una richiesta di rescissione in istanza di restituzione nel termine: i due rimedi hanno natura, oggetto e presupposti diversi.
- Chi invoca la mancata ricezione di comunicazioni (es. telegrammi o notifiche) deve allegare e, se possibile, provare l'inefficacia della notifica; l'onere della prova rimane sul ricorrente.
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