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Sentenza

Sentenza n. 1110/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha aderito alla richiesta del ricorrente e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Non ha pronunciato sulle spese, poiché l'ulteriore attività non aveva coinvolto il Ministero resistente. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza all'autorità amministrativa.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro che aveva riconosciuto l'equa riparazione ai sensi della legge 89/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero della Giustizia per ottenere l'esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, divenuto definitivo, con il quale gli era stata riconosciuta un'equa riparazione ai sensi della legge 89/2001. Nel corso del giudizio, dopo l'attività di sollecito, istruttoria e chiarimento svolta anche con la Commissaria ad acta, il ricorrente ha depositato un'istanza dichiarando la cessata materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo esercita i poteri necessari ad assicurare l'attuazione del giudicato o del provvedimento esecutivo.

  • legge 89/2001

    È la disciplina sostanziale in base alla quale era stato emesso il decreto della Corte di Appello di Catanzaro per l'equa riparazione; il testo non specifica ulteriori disposizioni applicate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando nel corso del processo il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla prosecuzione a seguito dell'attività esecutiva o degli adempimenti compiuti dall'amministrazione, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • La dichiarazione di cessata materia del contendere può essere accompagnata dalla compensazione sostanziale delle spese quando l'ulteriore attività processuale non abbia coinvolto l'amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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