Cassazione Penale, Sentenza n. 30320/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Straface (per una precedente sentenza irrevocabile del 31/10/2001), in ragione della condanna successiva a mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per tentato furto (sentenza irrevocabile del 24/04/2004). Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 168 e 172 c.p., sostenendo che, per decorso del tempo e maturazione del termine di prescrizione, avrebbe dovuto essere dichiarata l'estinzione della pena e quindi non poteva essere disposta la revoca del beneficio
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la difesa non aveva chiesto, nel procedimento camerale davanti al giudice dell'esecuzione, la verifica e la dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo. Le questioni relative all'estinzione della pena sono di competenza del giudice dell'esecuzione e non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione tramite rilievi privi di specificità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La sentenza precisa che nulla osta a che la parte rivolga la richiesta al competente giudice dell'esecuzione
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
La norma disciplina i casi di revoca della sospensione condizionale della pena; la Corte d'appello ha ritenuto sussistente il presupposto per la revoca in presenza di una successiva condanna definitiva.
art. 163 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente come criterio di riferimento per la sospensione condizionale e i suoi effetti, ma la Corte ha valutato che non vi sia stato vizio nella decisione di revoca posto che la questione sull'estinzione della pena non era stata dedotta tempestivamente davanti al giudice dell'esecuzione.
art. 172 cod. pen.
Regola l'estinzione della pena per decorso del tempo; la Corte osserva che la verifica della maturazione del termine e delle eventuali condizioni ostative (richiamate dall'ultimo comma) spettano al giudice dell'esecuzione e devono essere dedotte e richieste in quella sede, non per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- La richiesta di dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo va formulata e motivata davanti al giudice dell'esecuzione nel procedimento camerale; non può essere sollevata per la prima volta in cassazione.
- La revoca della sospensione condizionale, quando fondata su una successiva condanna definitiva, è legittima se il giudice dell'esecuzione accerta i presupposti di legge (art. 168 c.p.); eventuali effetti di estinzione della pena devono essere previamente valutati dal giudice dell'esecuzione.
- I rilievi generici e privi di specificità che introducono nuove questioni fattuali o probatorie non sono ammissibili in cassazione: la Corte verifica la legittimità e la correttezza giuridica del provvedimento, non sostituisce il vaglio di merito e di fatto proprio del giudice dell'esecuzione.
- Se la parte non solleva tempestivamente davanti al giudice competente la questione dell'estinzione, rischia l'inammissibilità del ricorso e l'imposizione di condanne per spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
- In situazioni analoghe è opportuno chiedere con urgenza, nel procedimento esecutivo, la verifica della maturazione del termine e delle eventuali cause ostative all'estinzione, allegando i calcoli e i titoli necessari per dimostrare l'intervenuta prescrizione/estinzione.
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