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Sentenza

Sentenza n. 1559/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A. della Determinazione del Direttore Generale della SORESA S.p.A. n. 188 del 17.6.2025, avente ad oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE II “protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei” per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 20 della procedura di gara recante C.I.G. B1AB74EAAB, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione; B. se ed in quanto lesiva, della Determinazione del Direttore Generale n.193 del 01 agosto 2024 di ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al prosieguo della gara in esito alla verifica della documentazione amministrativa; C. se ed in quanto lesivi, di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 20, ammettono in gara OO.EE. a tanto non legittimati ed assegnano punteggi erronei e/o falsati; D. se ed in quanto lesiva, della nota del RUP assunta agli atti SoReSa-0011797-2025 del 16.6.2025 nella parte in cui è riferita al lotto 20; e di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere, sin da ora da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati. E per la condanna: -all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, consistente nello scorrimento della graduatoria collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario. E per la declaratoria: -di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Arthrex Italia S.r.l. il 29/8/2025: - della Determinazione del Direttore Generale della SORESA S.p.A. n. 188 del 17.6.2025, avente ad oggetto PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE II "protesi di caviglia, gomito, mano e polso, piede, protesi da grandi resezioni, protesi legamentose, altri dispositivi per chirurgia ortopedica e sostituti ossei” per le Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 20 della procedura di gara recante C.I.G. B1AB74EAAB, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione, nella parte in cui la stessa ammette alla procedura la NG MED S.r.l. e la inserisce in graduatoria al 9° posto; - della Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 01 agosto 2024 di ammissione di tutti i concorrenti partecipanti al prosieguo della gara in esito alla verifica della documentazione amministrativa e, nello specifico, nella parte in cui ammette (e non esclude) l’offerta di NG MED S.r.l.; - di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 20, ammettono, e non escludono, l’operatore NG MED S.r.l.; - della nota del RUP assunta agli atti SoReSa-0011797-2025 del 16.6.2025 nella parte riferita al lotto 20; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da NG MED SRL il 3/10/2025: -della Relazione So.Re.Sa. S.p.A. resa sul Lotto 20 della procedura di gara recante C.I.G. n. B1AB74EAAB, e recante la conferma, previa rinnovata istruttoria ed integrazione della motivazione, delle determinazioni assunte sul medesimo lotto, Relazione conosciuta nell’esistenza e nel contenuto in data 29.08.2025 a seguito di costituzione in giudizio della So.Re.Sa. S.p.A..

Giustizia amministrativa202504240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 20 della procedura aperta per la fornitura di kit per il prelievo, la preparazione e l'innesto di cellule mesenchimali da midollo osseo, oltre agli atti di ammissione, valutazione e graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione del lotto 20, deducendo: la mancata attribuzione di 14 punti per il sub-criterio relativo alla presenza di una centrifuga o di un sistema di rotazione del trocar; l'illegittima ammissione di un concorrente per asserita carenza di valida certificazione CE; l'illegittima ammissione di altro concorrente, il cui prodotto sarebbe stato inidoneo al prelievo di cellule mesenchimali e quindi privo dei requisiti tecnici minimi; l'erronea e immotivata attribuzione dei punteggi relativi alla letteratura scientifica, all'assistenza tecnica post-vendita e alla formazione. La ricorrente ha sostenuto che, riformulata la graduatoria, avrebbe potuto collocarsi tra i primi sei operatori ammessi alla sottoscrizione dell'accordo quadro, chiedendo anche il risarcimento o il subentro e la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato. Una controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente, deducendo che l'offerta della ricorrente sarebbe stata priva dei requisiti tecnici minimi. Un'altra controinteressata ha eccepito la tardività del deposito del ricorso, assumendo l'inapplicabilità della sospensione feriale ai termini di deposito connessi alla domanda cautelare. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato la relazione successivamente depositata dalla stazione appaltante, reiterando le censure originarie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, nonché improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse. Ha anzitutto respinto l'eccezione di tardività: l'art. 54, comma 3, c.p.a. esclude la sospensione feriale per il solo procedimento cautelare e non per i termini di notificazione e deposito del ricorso principale né per gli altri termini relativi alla trattazione del merito. Nel merito, ha escluso che fosse provata la carenza della certificazione CE del prodotto offerto da uno dei concorrenti, rilevando che la lex specialis richiedeva il possesso del requisito sostanziale e non imponeva, a pena di esclusione, la produzione della documentazione ulteriore invocata dalla ricorrente. La continuità del possesso della certificazione non era stata contestata con elementi probatori idonei. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l'eventuale produzione successiva di documenti comprovanti la regolarità della certificazione costituisse integrazione probatoria, non modificativa dell'offerta, potenzialmente consentita anche mediante soccorso istruttorio, in coerenza con i principi di fiducia, risultato e concorrenza. È stata respinta anche la censura relativa all'offerta di altro concorrente: la documentazione tecnica di gara dichiarava espressamente la funzione del kit di separazione cellulare e la possibilità di aspirazione di midollo osseo, mentre la consulenza tecnica di parte non prevaleva sulla documentazione tecnica dell'offerta. Quanto ai punteggi discrezionali, il TAR ha ribadito che il sindacato sulla discrezionalità tecnica della commissione è pieno ed effettivo ma non sostitutivo: il giudice può verificare ragionevolezza, logicità, coerenza e assenza di travisamenti, ma non sostituire la propria valutazione a quella della commissione. Le doglianze si risolvevano in una proposta alternativa di attribuzione dei punteggi, senza dimostrare abnormità, palese inattendibilità o manifesta illogicità. Il motivo relativo ai 14 punti è stato comunque ritenuto privo di prova di resistenza, poiché anche con l'attribuzione del punteggio rivendicato la ricorrente non avrebbe raggiunto una delle prime sei posizioni. I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili perché rivolti contro una relazione ricognitivo-esplicativa priva di autonoma consistenza provvedimentale. Il ricorso incidentale è divenuto improcedibile per il venir meno dell'interesse, a seguito del rigetto del ricorso principale. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in complessivi 3.000 euro, in favore della stazione appaltante e di due controinteressate, in parti uguali.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 3, c.p.a.

    La sospensione [cd. feriale] dei termini prevista dal comma 2 non si applica al procedimento cautelare

    La deroga alla sospensione feriale riguarda esclusivamente il procedimento cautelare e non si estende ai termini per la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo né agli altri termini processuali relativi alla trattazione del merito.

  • art. 4 del Capitolato speciale d'appalto

    Tutti i dispositivi medici descritti per ogni lotto dovranno possedere [...] le caratteristiche tecniche di minima [...] dovranno essere provvisti di marcatura CE

    Il requisito sostanziale richiesto a pena di esclusione è il possesso della marcatura CE; la lex specialis non imponeva, a pena di esclusione, la produzione di ulteriore documentazione relativa all'estensione della validità del certificato.

  • Regolamento (UE) 2017/745, allegato VII, sezione 4.3, primo comma

    La confirmation letter dell'organismo notificato, prodotta dal concorrente, è stata ritenuta idonea nel contesto della verifica della continuità della certificazione CE.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Richiamati dalla ricorrente per chiedere la declaratoria di inefficacia del contratto, ma non applicati dal TAR in ragione del rigetto della domanda principale.

Massime di principio

  • La sospensione feriale dei termini non si applica al solo procedimento cautelare; tale deroga non incide sui termini di notificazione e deposito del ricorso introduttivo né sugli altri termini processuali relativi alla trattazione del merito.
  • Nelle procedure di gara, l'esclusione per carenza di certificazione o requisito tecnico presuppone la prova dell'assenza del requisito sostanziale richiesto dalla lex specialis; non è sufficiente dimostrare la mancata produzione di documentazione ulteriore non prescritta espressamente a pena di esclusione.
  • La produzione successiva di documenti che comprovino la regolarità di un requisito sostanziale già posseduto non costituisce modifica dell'offerta, ma può integrare un'attività probatoria consentita, anche mediante soccorso istruttorio, purché non alteri il contenuto dell'offerta.
  • Nella verifica della conformità del prodotto offerto ai requisiti tecnici della lex specialis, la documentazione tecnica presentata in gara, e in particolare la scheda tecnica, costituisce il principale parametro documentale per accertare le caratteristiche strutturali e funzionali del prodotto; una consulenza tecnica di parte non può prevalere su dichiarazioni tecniche chiare e coerenti contenute nell'offerta.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara è pieno ma non sostitutivo: il giudice può accertare abnormità, manifesta illogicità, palese inattendibilità o travisamento, ma non può riformulare autonomamente i punteggi sulla base di una diversa valutazione tecnica.
  • La prova di resistenza esclude l'interesse all'annullamento quando, anche ipotizzando l'accoglimento della censura e la correzione del punteggio, il concorrente non potrebbe conseguire una posizione utile in graduatoria. Un atto meramente ricognitivo o esplicativo, privo di autonoma portata provvedimentale, non è autonomamente impugnabile mediante motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneCriteri di aggiudicazione e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSoccorso istruttorioLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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