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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16631/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva notificato alla società due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007, assumendo che essa fosse una società non operativa ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994 e determinando presuntivamente il valore della produzione netta ai fini IRAP. Ai soci, in regime di trasparenza ex art. 116 TUIR, erano stati poi notificati avvisi di accertamento ai fini IRPEF per l'imputazione del reddito minimo presunto attribuito alla società. I contribuenti avevano impugnato gli atti e ottenuto l'annullamento in primo e secondo grado. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 30 L. n. 724 del 1994, nonché degli artt. 2423 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo: la società aveva acquistato un terreno edificabile nel 2000, ma a distanza di molti anni non aveva avviato alcuna attività edilizia; i vincoli edificatori erano noti sin dall'acquisto; il mancato raggiungimento del reddito minimo non sarebbe dipeso da cause oggettive indipendenti dalla volontà della società; non risultava adeguatamente dimostrata, né in interpello né in giudizio, l'esistenza di impedimenti oggettivi tali da superare la presunzione legale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR perché il giudice di merito aveva affermato in modo apodittico l'esistenza di cause oggettive non imputabili alla società, senza svolgere gli accertamenti in fatto necessari a verificare se il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni edilizie e il mancato avvio dell'attività dipendessero effettivamente da fattori estranei alla volontà del contribuente oppure da circostanze a esso imputabili. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 30 L. n. 724 del 1994

    La disciplina delle società di comodo mira a reprimere l'uso improprio dello schermo societario; il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione di non operatività e di reddito minimo, superabile solo con prova contraria di oggettive situazioni indipendenti dalla volontà del contribuente.

  • art. 116 TUIR

    La società aveva optato per il regime di trasparenza, con conseguente imputazione del reddito ai soci nei limiti della quota di partecipazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto come vizio di legittimità.

  • art. 2423 c.c.

    La norma è stata richiamata nel motivo di ricorso, ma nel testo della decisione non emerge una specifica elaborazione autonoma del suo contenuto.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente deve fornire la prova contraria idonea a superare la presunzione di non operatività, dimostrando circostanze oggettive, specifiche e indipendenti dalla propria volontà.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    In presenza di errore di diritto e di necessità di nuovi accertamenti in fatto, la Corte ha cassato con rinvio.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • La disciplina delle società di comodo opera come presunzione relativa: il mancato raggiungimento dei ricavi minimi fa presumere la non operatività e il reddito minimo, ma il contribuente può vincere la presunzione solo dimostrando specifiche situazioni oggettive, estranee alla propria volontà, che abbiano impedito il conseguimento del risultato economico minimo.
  • Quando la società deduce l'impossibilità di avviare l'attività per il ritardo nel rilascio di autorizzazioni o per la protrazione di iter urbanistici, il giudice di merito deve accertare in concreto le cause del ritardo, l'eventuale presenza di vincoli noti al momento dell'acquisto e le iniziative effettivamente assunte dalla società per superare l'impasse.
  • Non è sufficiente una motivazione assertiva o tautologica per affermare la sussistenza di cause oggettive idonee a superare la presunzione antielusiva: il giudice deve fondare la decisione su specifiche risultanze istruttorie e su un effettivo esame delle deduzioni delle parti.
  • La ripartizione dell'onere della prova nelle controversie sulle società di comodo impone al contribuente di provare l'esistenza di circostanze impeditive non imputabili, mentre all'Amministrazione compete la dimostrazione dei presupposti del meccanismo presuntivo previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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