Parere n. 1632/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma n. prot. a4050089801001003 0133156217 del 4 settembre 2024 di dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento della Prefettura di Roma del 4 settembre 2024, recante la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, ritenendo non idonea a integrare il requisito del risiedere legalmente in Italia la residenza anagrafica indicata presso la sede della Comunità di Sant’Egidio, cessata per irreperibilità. Con due motivi di ricorso, il ricorrente ha sostenuto che tale iscrizione non fosse fittizia, poiché collegata alla propria attività di assistenza a una persona invalida e alla soppressione delle clausole di vitto e alloggio dal contratto di lavoro, e ha dedotto di avere comunque svolto regolare attività lavorativa e di avere avuto un domicilio regolare. È stata inoltre proposta domanda cautelare. Il Ministero dell’interno, nonostante due richieste della Sezione, non ha trasmesso la relazione istruttoria.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare perché il ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio, ossia quale periculum, deriverebbe dal diniego della cittadinanza. La Sezione non ha definito il merito del ricorso, ritenendo necessario acquisire dal Ministero dell’interno una documentata relazione istruttoria, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a venti giorni, e dovrà essere depositata entro novanta giorni dalla comunicazione del parere. In caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo. La trattazione è stata differita al primo trimestre del 2027.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata respinta poiché il ricorrente non ha dedotto il periculum in mora, non avendo indicato quale pregiudizio concreto sarebbe derivato dal diniego della cittadinanza.
Istruttoria ministeriale
Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria documentata, comprensiva delle eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente.
Contraddittorio procedimentale
Prima della trasmissione della relazione alla Sezione, il Ministero deve inviarla al ricorrente e assegnargli un termine non inferiore a venti giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.
Conseguenze dell’inadempimento istruttorio
In caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo d’ufficio.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
risiedere legalmente nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana e rende rilevante l’accertamento della sussistenza del requisito della residenza legale.
art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
È richiamato quale fondamento del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
a tutela dei diritti o della dignità dell’interessato
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 a tutela dei dati personali del ricorrente e a fondamento dell’oscuramento disposto.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, la domanda di sospensione deve indicare uno specifico e concreto periculum in mora; la sua mancata deduzione è sufficiente a giustificarne il rigetto.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, quando la documentazione acquisita non consente di definire il merito, la Sezione può disporre un supplemento istruttorio, imponendo all’amministrazione di trasmettere una relazione documentata e di assicurare previamente il contraddittorio con il ricorrente.
- L’inosservanza ingiustificata dell’incombente istruttorio disposto dal Consiglio di Stato può consentire la decisione dell’affare sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.
Ricorso straordinario in materia di cittadinanza
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino della Repubblica popolare del Bangladesh contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Roma che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Premesse e domanda di cittadinanza
Il ricorrente aveva presentato il 7 settembre 2022 una domanda ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. La Prefettura ha ritenuto non idonea a integrare il requisito del risiedere legalmente in Italia la residenza anagrafica indicata presso la sede della Comunità di Sant’Egidio, dal 19 aprile 2011 al 23 ottobre 2018, cessata per irreperibilità.
Il ricorrente ha contestato tale valutazione sostenendo che l’iscrizione non fosse fittizia, in quanto collegata alla propria attività di assistenza a una persona invalida. Ha inoltre dedotto che la modifica del contratto di lavoro, con eliminazione delle clausole relative a vitto e alloggio, avrebbe reso necessario indicare il nuovo indirizzo, e ha affermato di avere comunque svolto regolare attività lavorativa e di avere avuto un domicilio regolare. Dal 3 marzo 2019 egli risiederebbe in altro indirizzo di Roma.
Domanda cautelare
Il ricorso era corredato da una domanda cautelare. La Sezione ha ritenuto che non fosse stato dedotto il periculum in mora, cioè il concreto pregiudizio derivante dal diniego della cittadinanza. Per tale ragione ha espresso parere contrario all’accoglimento della domanda cautelare.
Necessità di integrazione istruttoria
La Sezione non ha definito il merito del ricorso, rilevando la necessità di acquisire una relazione istruttoria documentata dal Ministero dell’interno. La relazione dovrà comprendere anche le eventuali osservazioni e controdeduzioni del ricorrente.
Prima della trasmissione alla Sezione, il Ministero dovrà inviare la relazione al ricorrente e assegnargli un termine non inferiore a venti giorni per interloquire. Il deposito della relazione dovrà avvenire entro novanta giorni dalla comunicazione del parere.
La Sezione ha precisato che, in caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti già presenti nel fascicolo d’ufficio.
Esito
Il parere è interlocutorio. La domanda cautelare è stata respinta, mentre la decisione sul merito è stata differita a un’adunanza da fissare nel primo trimestre del 2027.
Protezione dei dati personali
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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