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Sentenza

Sentenza n. 1066/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione della sentenza n. 952/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per le annualità 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa, per un importo di 500 euro per ciascuna annualità. Nel corso del giudizio di ottemperanza il Ministero ha documentato che, il 25 febbraio 2026, Sogei S.p.A. aveva accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente l'importo riconosciuto in esecuzione della sentenza. La ricorrente ha confermato l'avvenuto adempimento, chiedendo tuttavia la rifusione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, in ragione del tardivo adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa e che non residuava quindi una controversia sulla quale pronunciarsi ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio ha comunque valutato la soccombenza virtuale ai fini delle spese, ritenendo incontestata la fondatezza della pretesa e valorizzando il tardivo adempimento del Ministero. Il Ministero è stato condannato a rifondere cinque sesti delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la restante parte è stata compensata in considerazione del comportamento successivamente collaborativo dell'Amministrazione e dell'intervallo temporale intercorso tra la sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione, la notificazione del ricorso per ottemperanza e l'adempimento. Il TAR ha inoltre ritenuto giustificata una riduzione proporzionale del compenso in ragione della serialità e standardizzazione di ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano l'azione per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa dedotta sia stata integralmente soddisfatta.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    Costituisce la disciplina richiamata dalla sentenza del giudice del lavoro per la generazione dei buoni spesa spettanti alla docente.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo posto da una sentenza, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere, non residuando una domanda attuale sull’esecuzione.
  • L’integrale adempimento sopravvenuto non impedisce al giudice di valutare la soccombenza virtuale ai fini della regolazione delle spese, verificando quale parte avrebbe prevalso in base alla fondatezza della pretesa al momento della proposizione del ricorso.
  • Il tardivo adempimento dell’amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza, giustifica di regola l’addebito delle spese del giudizio all’amministrazione, anche se la domanda principale è divenuta priva di oggetto per soddisfazione sopravvenuta.
  • La serialità di ricorsi analoghi e la conseguente standardizzazione dell’attività difensiva possono essere valorizzate dal giudice nella liquidazione delle spese, giustificando una riduzione proporzionata del compenso professionale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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