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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31417/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma complessiva di euro 60.000, ritenuta profitto del reato previsto dall'art. 319-quater c.p., contestato provvisoriamente al ricorrente in concorso con Marco Fazzino. Il ricorrente ha censurato: (i) mancata e insufficiente motivazione circa il vincolo di pertinenzialità tra le somme sequestrate e il presunto profitto del reato; (ii) errata qualificazione del sequestro (contendendo l'irrilevanza del sequestro probatorio rispetto al sequestro preventivo) e carenza di presupposti per il sequestro probatorio; (iii) assenza di notifica del verbale di sequestro probatorio e sua mancata convalida da parte del pubblico ministero; (iv) che le somme appartenevano alla ex moglie (quindi non disponibili al ricorrente) e costituivano risparmi leciti destinati al mantenimento e agli studi dei figli; (v) mancanza di elementi per ritenere che il denaro sequestrato fosse il profitto del reato, tenuto conto della liceità e dell'originaria provenienza delle somme.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto specifiche violazioni di legge relative al provvedimento impugnato, limitandosi a censure generiche e, in parte, a doglianze afferenti il sequestro probatorio o profili di esecuzione (appartenenza del denaro a terzi) rispetto ai quali il ricorrente era privo di legittimazione nell'incidente cautelare. La Corte ha inoltre affermato che il sequestro preventivo e il sequestro probatorio possono coesistere sullo stesso bene laddove ricorrano i rispettivi presupposti, e che, anche assumendo l'appartenenza al ricorrente delle somme, la confisca del profitto in denaro, per la natura fungibile del bene, è qualificata come diretta e non è ostata dall'allegazione o dalla prova dell'origine lecita della specifica somma sequestrata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 319-quater cod. pen.

    Norma sostanziale contestata in ordine al reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio; il sequestro preventivo è stato disposto in funzione della confisca del profitto di tale reato.

  • Sez. 6, n. 12544 del 12/02/2020 (Muscerino), Rv. 278733

    Principio secondo cui possono essere disposte più misure cautelari reali sullo stesso bene quando ricorrano i presupposti di entrambe, purché non siano rivolte a tutelare la stessa esigenza cautelare in modo contraddittorio.

  • Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016 (Sorgente), Rv. 268057

    Affermata la possibilità del sequestro probatorio su cosa già sottoposta a sequestro preventivo se sussistono i presupposti normativi di entrambi gli istituti, con finalità di rafforzare il vincolo di indisponibilità.

  • Sez. U, n. 48126 del 20/07/2017 (Muscari), Rv. 270938

    Sul tema della legittimazione del terzo proprietario: il terzo estraneo al processo può chiedere la restituzione del bene al giudice della cognizione prima che la pronuncia di confisca sia irrevocabile e, in caso di diniego, proporre appello al tribunale del riesame.

  • Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, Rv. 282037

    Chiarimento secondo cui la confisca del denaro che costituisce profitto o prezzo del reato rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta deve essere qualificata come diretta, non per equivalente, e ciò comporta che l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma non ostano all'adozione della misura.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso (ultime statuizioni sulla determinazione della causa di inammissibilità e sulle spese), rilevando che il ricorrente non ha proposto il ricorso senza colpa.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali, il sequestro preventivo e il sequestro probatorio possono coesistere sul medesimo bene se ricorrono i presupposti di entrambi gli istituti; l'impugnazione deve concentrarsi sulle doglianze ammesse per legge nell'incidente cautelare e non su questioni esecutive o terze proprietà non contestabili dall'incidente.
  • Nei ricorsi incidentali avverso il sequestro preventivo funzionale alla confisca è necessario dedurre specifiche violazioni di legge: censure generiche o questioni di merito non specificamente connesse ai presupposti della misura rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • La prova dell'appartenenza delle somme a terzi (es. coniuge o convivente) attiene generalmente all'esecuzione della misura e alla tutela dei terzi; tali questioni possono richiedere rimedi diversi (istanze di restituzione, azioni in sede di cognizione) e non sempre consentono la legittimazione nel processo cautelare del soggetto diverso dall'indagato.
  • La confisca del denaro ritenuto profitto del reato può essere diretta anche se il singolo capitale sequestrato è dimostrabilmente di origine lecita: per la natura fungibile del denaro, rileva l'accrescimento patrimoniale complessivo attribuibile all'agente.
  • Per evitare l'inammissibilità del ricorso è importante specificare i profili di illegittimità formale o sostanziale del provvedimento cautelare (violazioni di legge, difetto di motivazione idoneo a incidere sulla legittimità della misura) e non limitarsi a ricostruzioni fattuali o a censure riconducibili esclusivamente alla fase esecutiva.

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