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Sentenza

Sentenza del 23/05/2016 n. 1329 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Accertamento sintetico - redditometro - valenza integrativa dell'accertamento - è tale - natura indiziaria - è tale - presunzione semplice - è tale. Redditometro - elementi di rilievo - abitazione principale - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato la ricostruzione sintetica del reddito effettuata mediante il c.d. redditometro, sostenendo che gli elementi valorizzati dall'Ufficio non fossero sufficienti a dimostrare una maggiore capacità contributiva effettiva. In particolare, è stata rilevata la necessità di considerare le circostanze concrete del caso, tra cui la collocazione periferica dell'abitazione principale e l'accensione di un mutuo ipotecario, elementi idonei a ridimensionare l'incremento patrimoniale automaticamente desunto dal redditometro.

La decisione

La contestazione è stata accolta. La sentenza ha affermato che il redditometro attribuisce agli elementi considerati dall'Ufficio soltanto valore indiziario e di presunzione semplice, suscettibile di prova contraria e di adeguamento alle circostanze concrete attraverso il contraddittorio. È stato quindi riconosciuto che la posizione periferica dell'abitazione principale, insieme al finanziamento ipotecario, può ridurre o escludere l'incremento patrimoniale presunto, in conformità al principio di capacità contributiva.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 53

    La tassazione deve riflettere una capacità contributiva effettiva e concreta; pertanto, le presunzioni del redditometro devono essere adeguate alle caratteristiche reali della situazione patrimoniale del contribuente.

  • D.P.R. n. 600/1972, art. 38, comma 4

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito. Gli elementi utilizzati dall'Ufficio tramite il redditometro hanno natura indiziaria e fondano una presunzione semplice, che il contribuente può superare dimostrando circostanze incompatibili con la maggiore capacità contributiva presunta.

  • Cassazione, sentenza n. 19163/2003

    Richiamata a sostegno della natura presuntiva e non assoluta degli elementi utilizzati nell'accertamento sintetico.

  • Cassazione, sentenza n. 3111/2014

    Richiamata per affermare che gli elementi del redditometro devono essere valutati in concreto e possono essere superati da circostanze di fatto idonee a renderli inattendibili o a ridimensionarne la portata.

Massime di principio

  • Il redditometro non dimostra automaticamente l'esistenza di un maggior reddito: gli elementi considerati costituiscono presunzioni semplici, contestabili dal contribuente.
  • Il contribuente deve fornire prova o elementi concreti che spieghino la provenienza delle risorse e dimostrino che la spesa o l'investimento non riflette una maggiore capacità contributiva.
  • Gli indici redditometrici devono essere adattati alle circostanze del caso concreto e non applicati in modo meramente automatico o standardizzato.
  • La natura, la posizione e le modalità di acquisto dell'abitazione principale possono incidere sulla valutazione della capacità contributiva; una collocazione periferica e la presenza di un mutuo possono ridurre il valore presuntivo dell'investimento.
  • Il contraddittorio è rilevante perché consente al contribuente di fornire spiegazioni e documentazione idonee a superare o ridimensionare la presunzione dell'Ufficio.
  • L'accertamento deve rispettare il principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione e fondarsi su una ricostruzione effettiva, ragionevole e individualizzata della situazione economica.

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