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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30266/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

La ricorrente era sottoposta a indagine per ipotesi di reati tributari e contestava l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Milano che aveva dichiarato inammissibile l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p. avverso il rigetto della richiesta di revoca di un sequestro preventivo. L'inammissibilità era stata fondata sul fatto che l'impugnazione era stata trasmessa via PEC a un indirizzo istituzionale del Tribunale diverso da quello indicato negli elenchi DGSIA per i depositi con valore legale. Con il ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione di norme processuali e dei principi di tassatività delle cause di inammissibilità, favor impugnationis, conservazione degli atti e diritto di difesa, sostenendo che: l'atto era tempestivo; era stato comunque inviato all'ufficio competente; l'errore riguardava solo un canale interno dello stesso ufficio; il portale telematico non consentiva il corretto deposito; l'utilizzo della PEC istituzionale doveva ritenersi valido o, in subordine, l'errore doveva essere trattato come irregolarità sanabile o come situazione di incertezza non imputabile alla parte. In memoria si chiedeva l'annullamento con rinvio, in subordine senza rinvio, e ancora in via gradata la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6-sexies, d.l. 137/2020, o della disciplina successiva applicabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., affinché verifichi se, come e quando l'atto inviato alla casella PEC non compresa nell'elenco DGSIA sia stato eventualmente inoltrato alla casella corretta compresa nell'elenco, nei termini di legge. La decisione prende atto del principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui l'impugnazione trasmessa a un indirizzo PEC non incluso nell'elenco DGSIA è inammissibile, salvo che sia stata poi inoltrata telematicamente, nei termini, all'indirizzo corretto incluso nell'elenco. Tuttavia, poiché nel caso concreto l'ordinanza di inammissibilità era stata pronunciata prima della scadenza del termine per impugnare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la possibile continuità digitale o un eventuale nuovo invio tempestivo all'indirizzo corretto. Proprio per questa omissione l'ordinanza è stata annullata con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    disciplina l'appello cautelare avverso provvedimenti in materia di sequestro preventivo.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    richiamato per individuare gli indirizzi PEC ufficiali destinati ai depositi dell'ufficio del riesame.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    indicato come base del rinvio al Tribunale competente per le verifiche ulteriori sull'eventuale inoltro alla casella corretta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.

    costituisce il parametro formale del ricorso per cassazione per violazione di legge processuale e inosservanza di norme a pena di inammissibilità.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    richiamato dalla difesa per denunciare violazione di norme processuali poste a garanzia del diritto di difesa.

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come norma sulle nullità di ordine generale deducibili per violazione del diritto di difesa.

  • art. 24, commi 4 e 6-sexies, d.l. 137/2020, conv. con l. 176/2020

    richiamato dalla difesa quale disciplina dell'inammissibilità del deposito telematico via PEC; la Corte ne ricostruisce la portata alla luce della disciplina transitoria applicabile e dei decreti ministeriali.

  • art. 568 c.p.p.

    invocato dalla difesa in tema di favor impugnationis e conservazione dell'impugnazione; la Corte ne esclude l'applicazione al caso perché il mezzo era correttamente qualificato ma erroneamente depositato.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla difesa e dalla Corte nel bilanciamento tra accesso alla giustizia e disciplina legale delle forme di deposito, con riferimento al divieto di eccessivo formalismo.

  • art. 175 c.p.p.

    invocato dalla difesa in relazione a una pretesa situazione di incertezza o forza maggiore legata ai canali di deposito.

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    individuato come disciplina ratione temporis applicabile al deposito delle impugnazioni cautelari via PEC, purché l'indirizzo di destinazione sia incluso negli elenchi ufficiali DGSIA.

  • art. 111-bis c.p.p.

    richiamato come modello telematico integrale cui tende la riforma, distinto dal regime transitorio ancora applicabile al caso.

  • art. 3, comma 3, d.m. n. 217 del 2023

    richiamato per la durata della deroga che consente ancora il deposito con modalità diverse dal portale per le impugnazioni cautelari.

  • art. 3, comma 9, d.m. n. 217 del 2023

    richiamato per l'equiparazione della PEC al deposito cartaceo nell'ambito delle modalità transitorie consentite.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione letterale della disciplina sul deposito telematico e sugli indirizzi PEC abilitati.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    richiamato dalla Corte nel vaglio di compatibilità costituzionale della disciplina con il giusto processo, la prevedibilità e la ragionevole durata.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla difesa in funzione di tutela del diritto di difesa e dell'accesso al giudice.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla difesa nella prospettazione della questione di legittimità costituzionale per disparità e irragionevolezza della disciplina.

  • art. 81 cpv. c.p.

    richiamato nella contestazione dell'ipotesi di reato come disposizione sul concorso formale o reato continuato, secondo il testo dell'imputazione riportato.

  • art. 110 c.p.

    richiamato nella contestazione per la disciplina del concorso di persone nel reato.

  • artt. 61-bis c.p.

    richiamato nella contestazione quale aggravante, come indicato nel testo dell'imputazione.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    richiamato come una delle norme incriminatrici oggetto della contestazione tributaria.

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    richiamato come una delle norme incriminatrici oggetto della contestazione tributaria.

Massime di principio

  • Nel regime transitorio del deposito telematico delle impugnazioni cautelari, l'invio via PEC è ammissibile solo se l'indirizzo di destinazione è compreso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA; l'invio a una casella istituzionale diversa, ancorché riferibile allo stesso ufficio, è in linea di principio inammissibile.
  • L'inammissibilità può essere esclusa se l'atto, pur spedito inizialmente a un indirizzo PEC non abilitato, sia stato poi inoltrato, sempre per via telematica e nei termini, all'indirizzo corretto incluso nell'elenco DGSIA: il giudice deve verificare se vi sia stata tale "continuità digitale".
  • Il principio di favor impugnationis dell'art. 568, comma 5, c.p.p. opera quando vi sia erronea qualificazione del mezzo o errata individuazione del giudice, non quando l'impugnazione sia correttamente qualificata ma depositata su un canale telematico non autorizzato.
  • La disciplina processuale sul deposito telematico, interpretata secondo il dato letterale e la ratio di semplificazione e razionalizzazione, non viola di per sé il diritto di difesa né integra eccessivo formalismo se lascia disponibili modalità alternative previste dalla legge.
  • In presenza di un deposito iniziale su PEC non corretta, il giudice non può limitarsi alla mera constatazione dell'errore formale, ma deve accertare se l'atto sia comunque pervenuto, nei termini, alla casella abilitata; in mancanza di tale verifica la declaratoria di inammissibilità è censurabile.
  • La verifica della tempestiva trasmissione dell'impugnazione alla casella PEC corretta costituisce un accertamento necessario quando il termine per impugnare non sia ancora decorso al momento della decisione sulla inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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