Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1969/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte n. 00159/2026, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202603396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego di assegnazione temporanea

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Piemonte n. 159/2026, che aveva respinto la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo relativo alla sua assegnazione temporanea. Dal testo emergono contestazioni riferite alla legittimità del provvedimento di assegnazione temporanea e alla sua motivazione. L'Amministrazione aveva espresso parere negativo sulle istanze dell'interessato con atti del 2 agosto 2025 e del 28 novembre 2025, adottati dal dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria Piemonte e Valle d'Aosta.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha respinto l'appello. Il Collegio non ha ravvisato consistenti profili di fondatezza del ricorso di primo grado, considerando la natura del provvedimento di assegnazione temporanea e richiamando precedenti del Consiglio di Stato. Ha inoltre ritenuto sufficientemente motivato il provvedimento impugnato, in quanto fondato sui pareri negativi espressi dal dirigente competente il 2 agosto 2025 e il 28 novembre 2025. Non sono stati quindi ritenuti sussistenti i presupposti per concedere la tutela cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell'appellante.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell'appellante.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la decisione è adottata sulla base di una sommaria delibazione e la tutela cautelare può essere negata quando non emergano consistenti profili di fondatezza del ricorso di primo grado.
  • Un provvedimento relativo a un'assegnazione temporanea può ritenersi sufficientemente motivato quando richiami pareri negativi espressi dagli organi amministrativi competenti sulle istanze dell'interessato, purché tali pareri siano specificamente individuati.
  • La tutela cautelare non è concedibile in assenza dei relativi presupposti, anche quando siano dedotti interessi personali rilevanti; la delicatezza degli interessi coinvolti può invece giustificare la compensazione delle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelareAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.