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Sentenza

Sentenza n. 339/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento, - del provvedimento del Questore della Provincia di L’Aquila prot. n.-OMISSIS- del 12 maggio 2021, con cui è stata respinta la richiesta di monetizzazione di 34 giorni di congedo ordinario dell’anno 2018 per le motivazioni ivi esposte; - di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza del provvedimento impugnato e che con lo stesso sia, in ogni modo, posto in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202100310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della monetizzazione di 34 giorni di congedo ordinario maturati nell'anno 2018

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di L'Aquila aveva respinto la richiesta di monetizzazione di 34 giorni di congedo ordinario relativo al 2018. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995 e 55 del d.P.R. n. 254/1999, l'erronea valutazione delle circostanze di fatto e la violazione dell'art. 36, comma 3, Cost. La tesi era che il mancato godimento delle ferie fosse dipeso da esigenze di servizio e, successivamente, da malattia protrattasi sino alla cessazione del rapporto per dispensa da fisica inidoneità. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa all'indennizzo l'assenza di un diniego formalmente espresso sull'istanza di congedo del 30 dicembre 2018.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Il provvedimento impugnato aveva erroneamente considerato decisiva l'assenza di un diniego formale, trascurando che sull'istanza del 30 dicembre 2018 risultava un'annotazione, sottoscritta dal comandante, secondo cui dei 41 giorni richiesti il dipendente aveva fruito soltanto di 7 giorni, essendo poi assente per malattia dal 1° marzo 2019 al 27 aprile 2020, data della dispensa. Tale circostanza era inoltre corroborata dalla nota del comandante della Sottosezione di Avezzano, che aveva attestato l'impossibilità di far fruire il dipendente del congedo già maturato per esigenze di servizio, condivise con la dirigenza della Sezione di L'Aquila. Il mancato godimento dell'intero congedo 2018 è stato quindi ritenuto non imputabile al dipendente e riconducibile a esigenze di servizio e malattia. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 14, d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

    La disposizione è richiamata quale base normativa della disciplina relativa al pagamento del congedo ordinario non goduto dal personale della Polizia di Stato alla cessazione del servizio.

  • art. 55 d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254

    La disposizione è richiamata, insieme all'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 395/1995, quale disciplina della monetizzazione del congedo ordinario non goduto.

  • art. 36, comma 3, Costituzione

    È richiamato a sostegno della tutela del diritto al riposo e alla monetizzazione delle ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile al dipendente.

Massime di principio

  • La monetizzazione delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di servizio può essere riconosciuta quando il mancato godimento sia non imputabile al dipendente e dipenda da esigenze di servizio o da malattia protrattasi sino alla cessazione del rapporto.
  • L'assenza di un diniego formalmente espresso sull'istanza di ferie non esclude di per sé il diritto alla monetizzazione, quando dagli atti emergano in modo documentato l'impossibilità di fruire del congedo per esigenze di servizio e la successiva assenza per malattia.
  • Nel valutare una richiesta di monetizzazione delle ferie, l'amministrazione deve considerare complessivamente gli elementi documentali disponibili, comprese le annotazioni apposte sull'istanza e le attestazioni dei superiori gerarchici, senza arrestarsi a un solo dato formale.
  • Il diritto alla monetizzazione sussiste quando la mancata fruizione delle ferie sia riconducibile a una causa non imputabile al dipendente, anche se il rapporto cessa per dispensa dovuta a fisica inidoneità dopo un periodo di malattia.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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