Cassazione Civile, Ordinanza n. 21851/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (editore)
La controversia
Un autore di fumetti ha convenuto più soggetti, tra cui editori e sceneggiatori di altre opere a fumetti, deducendo che alcune serie fumettistiche successive avrebbero ripreso elementi narrativi e figurativi presenti nella propria opera 'Kepher', da lui ideata e sceneggiata. In particolare, ha sostenuto che in opere diverse fossero stati replicati frammenti di tavole, sequenze, soluzioni grafiche e motivi narrativi contenuti nell'opera edita e inedita da lui sottoposta a terzi per la pubblicazione, senza consenso. Ha chiesto inibitoria e risarcimento del danno per violazione del diritto d'autore. Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che le trame delle opere confrontate fossero diverse e che le contestazioni riguardassero solo idee e tòpoi narrativi comuni al fumetto e alla fantascienza, non forme espressive originali. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con otto motivi, principalmente: 1) violazione dell'art. 2575 c.c. e dell'art. 1 l. aut., per avere la Corte escluso in concreto la tutelabilità del fumetto come opera dell'ingegno; 2) violazione degli artt. 3 e 10 l. aut., per avere attribuito all'opera collettiva limiti alla tutela autorale non previsti; 3) violazione dell'art. 2, n. 4, l. aut., per non avere riconosciuto la tutelabilità delle sequenze e vignette; 4) violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. in relazione all'uso di nozioni di comune esperienza; 5) difetto di motivazione e mancata considerazione delle critiche svolte in appello, oltre al diniego di consulenza tecnica; 6) violazione dell'art. 101 c.p.c. per asserita decisione fondata su criteri non sottoposti al contraddittorio; 7) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa ammissione dell'interrogatorio formale sui convenuti; 8) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese riconosciute a favore dell'interveniente adesivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non colpivano la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva negato in astratto la tutelabilità del fumetto, né aveva attribuito alla qualificazione di opera collettiva effetti limitativi decisivi; aveva invece escluso, in concreto, che le parti denunciate fossero espressive di creatività protetta, trattandosi di idee, temi e motivi narrativi ricorrenti e non di forme espressive originali. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi relativi a nozioni di comune esperienza, al difetto di specificità della critica di appello e al diniego di prova, rilevando che la consulenza tecnica e l'interrogatorio formale erano comunque irrilevanti una volta esclusa la contraffazione. Il motivo sull'art. 101 c.p.c. è stato ritenuto inammissibile perché contraddittorio e inconferente rispetto al vizio denunciato, che al più riguardava la motivazione. Infondato, infine, il motivo sulle spese: l'interveniente adesivo è parte del giudizio e, in caso di soccombenza dell'attore, può ottenere la rifusione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2575 c.c.
Richiamato per ribadire che la tutela d'autore riguarda le opere dell'ingegno nella loro forma espressiva originale, non le idee di base.
art. 1 l. n. 633/1941
La creatività rileva nella forma di espressione dell'opera e non nell'idea sottostante.
art. 3 l. n. 633/1941
Invocato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità di limitazioni alla tutela dell'opera a fumetti.
art. 10 l. n. 633/1941
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela delle opere collettive; la Corte ha escluso che la qualificazione come opera collettiva avesse inciso sulla ratio decidendi.
art. 2, n. 4, l. n. 633/1941
Richiamato per sostenere la proteggibilità della scenografia e degli elementi di vignette/sequenze, ma la Corte ha ritenuto che i frammenti contestati non fossero originali o comunque non tutelabili nella forma espressiva.
art. 115, comma 2, c.p.c.
La censura è stata dichiarata inammissibile o infondata perché generica e perché il ricorso al notorio è valutabile dal giudice di merito; non è ammesso in cassazione contestare la verità del fatto notorio come tale.
art. 101 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta inammissibile, poiché il ricorrente denunciava in modo incoerente un difetto di contraddittorio che, in realtà, riguardava la motivazione della decisione.
art. 2697 c.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la mancata ammissione di prova, ma la Corte ha ritenuto la censura inconferente rispetto al punto deciso.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; l'interveniente adesivo, essendo parte del giudizio, può ottenerne la rifusione.
art. 92 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulle spese, ma la Corte ha ritenuto corretta la condanna alle spese a favore dell'interveniente.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte ha valorizzato il difetto di specificità del ricorso che non individua compiutamente la motivazione condivisa e le critiche mosse in appello.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza; il ricorso non ha dimostrato un vizio motivazionale rilevante in cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato per delimitare il vizio di motivazione denunciabile in cassazione alle sole anomalie costituzionalmente rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel diritto d'autore la protezione non riguarda l'idea in sé, ma la forma espressiva individuale con cui l'idea viene realizzata; la mera ripresa di temi, tòpoi o espedienti narrativi comuni non integra di per sé plagio o contraffazione.
- In tema di contraffazione, non è necessario che l'opera successiva replichi integralmente quella anteriore: è sufficiente la riproduzione dei tratti essenziali creativi dell'opera protetta; viceversa, se i frammenti contestati sono privi di originalità o appartengono al patrimonio comune dei generi narrativi, la violazione va esclusa.
- Chi impugna in cassazione una decisione di merito deve censurare specificamente la ratio decidendi effettivamente posta a base del provvedimento; è inammissibile il motivo che colpisce un'affermazione non decisiva o non centrale nella motivazione.
- La qualificazione di un'opera come collettiva non esclude automaticamente la tutela autorale dei contributi originali, ma la violazione va comunque verificata in concreto sulla base degli elementi espressivi effettivamente protetti e non sulla sola etichetta giuridica dell'opera.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il suo diniego può risultare anche implicitamente dalla ritenuta irrilevanza dei fatti da accertare.
- L'omessa ammissione di una prova è censurabile in cassazione solo se la prova abbia carattere decisivo, cioè sia idonea a sovvertire con certezza l'esito della decisione; se la questione di fondo è già definita in senso sfavorevole alla parte istante, la mancata prova è priva di decisività.
- L'interveniente adesivo, una volta entrato nel processo, è parte a tutti gli effetti e può essere destinatario della regolazione delle spese in caso di soccombenza della parte che ha promosso il giudizio.
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