Sentenza n. 7558/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza della Tribunale di Roma sez. Lavoro n. 7140/2024, pubblicata il 18/06/2024, nel procedimento R.G. 818/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento professionale per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., della sentenza definitiva del Tribunale di Roma, Sezione lavoro, n. 7140/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento professionale, con accredito di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, per un importo complessivo di 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero, protrattasi anche dopo la notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza eccepire l'avvenuto adempimento e senza fornire giustificazioni sull'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non ha dimostrato né allegato l'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato e non ha giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, senza facoltà di delega e senza compenso, incaricandolo di eseguire il giudicato entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 650 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l'esecuzione del giudicato; il giudice può ordinare all'Amministrazione di adempiere e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
D.M. 55/2014
È richiamato per la liquidazione delle spese processuali, determinate considerando la natura essenzialmente esecutiva del giudizio e facendo riferimento ai parametri previsti per l'esecuzione mobiliare.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, a fronte di un giudicato che impone specifici obblighi all'Amministrazione, la mancata allegazione o dimostrazione dell'avvenuto adempimento e l'assenza di giustificazioni sull'inerzia amministrativa consentono di dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di eseguire il titolo giudiziale.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione del giudicato e, contestualmente, nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di persistente inerzia, con decorrenza dell'intervento commissariale dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una specifica richiesta della parte interessata e può prevedere l'assenza di facoltà di delega e di compenso per il commissario.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e dell'impegno difensivo concretamente svolto.
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